Anzianità di servizio: come si calcola, scatti e aumenti contrattuali

L’anzianità aziendale: riflessi sulla retribuzione e sugli altri istituti contrattuali

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Claudia Garretta

Consulente del lavoro

Laureata, ha collaborato con importanti studi di consulenza del lavoro dal 2004. Assiste aziende italiane e internazionali nella gestione delle risorse umane.

Pubblicato: 6 Dicembre 2022 16:49

Il lavoratore che presta la propria attività nella stessa azienda per più anni accumula un’anzianità di servizio che può portare non solo degli aumenti retributivi, ma anche a una diverso calcolo delle ferie, delle mensilità aggiuntive nonché del TFR e avere un impatto sul preavviso di cessazione e altri elementi.

Anzianità di servizio, cos’è

L’anzianità di servizio si calcola in giorni di calendario considerando non solo i giorni lavorati di effettiva presenza, ma anche i giorni di assenza per eventi tutelati dalla legge o retribuiti dal contratto collettivo.
Fra le assenze per gli eventi si ricordano quelle per la malattia, l’infortunio, il congedo di maternità e paternità, il congedo parentale, i permessi per malattia del figlio, il richiamo alle armi, le aspettative per cariche pubbliche sia a livello nazionale che europeo che locale, i permessi Legge 104/1992.
L’anzianità si computa anche nel caso di ferie e permessi retribuiti ed è invece esclusa per le assenze non retribuite come la c.d. aspettativa o ingiustificate.
In caso di sciopero, l’anzianità non matura ai fini delle ferie e delle mensilità aggiuntive, ma decorre ai fini dell’incremento degli scatti di anzianità.
Si parla di anzianità convenzionale quando il datore di lavoro mantiene l’anzianità che il lavoratore aveva in precedenza con un precedente contratto presso la stessa azienda perché ad esempio riassunto con un nuovo contratto a condizioni differenti.

Gli scatti di anzianità

I c.d. “scatti” di anzianità sono degli aumenti della retribuzione che spettano in base a determinate condizioni dopo un certo numero di anni di lavoro presso lo stesso datore di lavoro.
La regolamentazione è demandata alla contrattazione collettiva di settore che ne definisce il numero complessivo, l’ammontare in base all’inquadramento e la decorrenza rispetto alla data di assunzione.
Vi sono contratti collettivi che non li prevedono come ad esempio quello dei dirigenti dell’industria salvo particolari condizioni.
Nel cedolino si potranno riconoscere come una voce fissa della retribuzione lorda mensile accanto agli altri elementi quali paga base e contingenza o minimo, superminimi, premi produzione ecc.
Si precisa che è un tipico elemento dei lavoratori dipendenti compresi i lavoratori domestici e sono pertanto esclusi gli stagisti, i co.co.co e i lavoratori autonomi.

Decorrenza e importo

Generalmente gli scatti maturano ogni tre anni nel settore Commercio e ogni due anni nel settore Industria.
Vi sono CCNL che possono prevedere la maturazione dopo quattro anni come ad esempio per gli operai del settore Multiservizi.
Vi è comunque un limite numerico, stabilito dal CCNL di riferimento, oltre il quale non maturano ulteriori importi, ma viene consolidato nella retribuzione quello raggiunto .
L’ammontare dello scatto varia in base al livello e in alcuni casi anche in base alla categoria di appartenenza (operaio, intermedio, impiegato, quadro).
Gli scatti, facendo parte della retribuzione lorda, rientrano nell’imponibile previdenziale e fiscale e pertanto sono soggetti sia alla contribuzione ai fini pensionistici che alle ritenute IRPEF.

Passaggio di livello o categoria

In caso di passaggio di livello, i CCNL possono prevedere o il ricalcolo in base al nuovo alla data prevista di scatto o che gli scatti maturati con il precedente livello rimangano invariati mentre i successivi siano calcolati in base al nuovo.

TFR, mensilità aggiuntive, ferie e permessi

L’importo degli scatti deve essere ricompreso nel calcolo della tredicesima e della quattordicesima nonché nella retribuzione utile al trattamento di fine rapporto (TFR).
Per quanto riguarda le ferie e i permessi, vi sono alcuni contratti collettivi che prevedono un diverso numero di ore o giorni in base all’anzianità di servizio e alla categoria di appartenenza. Ad esempio il CCNL Metalmeccanici industria prevede un giorno in più per anzianità oltre i 10 anni e fino ai 18 e una settimana in più per anzianità oltre i 18.

Impatto su altri istituti e anzianità convenzionale

L’anzianità di servizio viene chiamata in causa quando ad esempio un’azienda vuole attivare la cassa integrazione. Il lavoratore può esserne beneficiario, salvo quella per eventi non oggettivamente evitabili, solo se ha svolto almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei quali si includono anche il sabato, il riposo settimanale e le assenze retribuite.
Il numero di anni trascorsi in servizio ha effetti anche sul preavviso in caso sia di dimissioni che licenziamento in quanto la contrattazione collettiva può prevedere una durata differente a seconda, non solo del livello o categoria, ma anche dell’anzianità.
Infine, si ricorda che una delle condizioni previste dalla legge per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto è possedere almeno 8 anni di servizio.

Ricordiamo che le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.