320mila euro vinti con scommesse online, ma non dichiarati all’Inps: per il giudice è innocente

Se non c'è dolo, lo scommettitore - e percettore del RdC - che vince online grosse somme e non le comunica all'Inps, non è colpevole di reato. La nuova sentenza

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Pubblicato: 16 Novembre 2024 15:00

Quali sono gli adempimenti nei confronti dello Stato, per coloro che tentano la fortuna con le scommesse online? Si tratta di una domanda ricorrente tra i cittadini che non vogliono avere brutte sorprese, in caso di vincita di somme anche consistenti.

Vero è che lo Stato pretende la sua parte da chi è stato.. baciato dalla dea Fortuna e incamera tasse in grado di portare notevoli introiti all’Erario, vista la propensione degli italiani per i giochi e le scommesse online – in un periodo in cui il carovita fa sognare una vera e propria svolta esistenziale.

Proprio su questi temi è recentemente intervenuta una sentenza che, in qualche modo, può sorprendere. Un uomo, appassionato scommettitore, aveva vinto ben 320mila euro con i portali online dedicati a chi vuole puntare soldi, dimenticando però di dichiararli all‘Inps e continuando così – all’epoca – a intascare il reddito di cittadinanza come se nulla fosse.

Ne è seguita una breve disputa giudiziaria che si è conclusa – incredibilmente – con l’assoluzione. Scopriamo perché.

La vicenda in sintesi

Quello delle scommesse online è un settore che non conosce crisi (e spesso al centro di controlli e sequestri), come sa bene un cittadino di 44 anni residente in Trentino, il quale – forse perché preso dall’irrefrenabile voglia di aumentare il proprio bottino – aveva scordato di comunicare all’Inps la notizia degli ingenti incassi legati al gioco. L’uomo, all’epoca dei fatti, era uno dei beneficiari del discusso, e oggi archiviato (in favore dell’Assegno di inclusione e del Supporto formazione e lavoro), reddito di cittadinanza.

Come facilmente intuibile, il consistente guadagno scaturito dalle scommesse online avrebbe avuto dirette conseguenze sul diritto a ricevere il contributo mensile di sostegno al reddito, impedendogli di goderne ulteriormente.

In particolare, a seguito della ricostruzione degli eventi che hanno portato alla decisione per l’assoluzione, è emerso che tra il 2019 e il 2022 lo scommettitore:

  • aveva beneficiato di oltre 12mila euro dall’Inps, versati a titolo di reddito di cittadinanza,
  • ma aveva omesso di comunicare che nel 2018 e nel 2020 la vincita di 41.257 e 281.733 euro, rispettivamente.

In un’azione di controllo sull’attendibilità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti il beneficio in oggetto, la Guardia di Finanza (oggi attivissima in una pluralità di ricorrenti situazioni come ad es. la contraffazione o la corruzione) di Riva del Garda ha però individuato l’irregolarità, attraverso il coordinamento delle proprie banche dati con quelle degli uffici dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

In particolare la dichiarazione consegnata all’istituto di previdenza dal quarantaquattrenne era stata confrontata con quella sul gioco, messa a disposizione dall’Agenzia appena menzionata. Era così emerso che – nelle domande effettuate il 4 novembre 2019 e il 14 giugno 2021 per ottenere il reddito di cittadinanza, lo scommettitore non aveva comunicato tali vincite al gioco online.

La violazione della legge sul reddito di cittadinanza

Secondo la GdF la condotta dell’uomo avrebbe integrato la violazione dell’art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019, il quale dispone che:

chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio […] rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio […] è punita con la reclusione da uno a tre anni.

Lo stesso articolo inoltre specifica che alla responsabilità penale consegue di diritto l’immediata revoca Inps del beneficio, con efficacia retroattiva, e il beneficiario è obbligato anche alla restituzione di quanto indebitamente incassato.

Essendovi quindi vari elementi su cui far luce in un’aula di tribunale, l’uomo era stato iscritto nel registro degli indagati – con l’accusa di omessa dichiarazione all’Inps – e poi rinviato a giudizio.

La mancanza di dolo nello scommettitore

Come anticipato in apertura, la causa ha avuto un esito positivo per il fortunato scommettitore, che era stato in grado di ottenere più di 300mila euro di vincite. Il gup incaricato di decidere il caso non ha infatti riscontrato dolo – ossia la precisa volontà e coscienza di commettere un illecito – nella mancata dichiarazione delle vincite. E questo per un motivo tanto banale, quanto – in qualche modo – sorprendente: il giocatore non aveva infatti avuto percezione delle somme subito rigiocate.

In altre parole, il magistrato ha stabilito che l’uomo – da considerarsi in “buona fede” – non era stato realmente consapevole di aver ottenuto un profitto, dato che i soldi vinti venivano immediatamente persi in nuove scommesse con esito negativo.

L’uomo, evidentemente pervaso dalla quella smania e irrequietezza tipica degli scommettitori più incalliti, non si era perciò fermato a contemplare le grosse vincite, bensì aveva senza indugio “reinvestito” quanto incassato in ulteriori giocate, nella speranza (vana) che questo procedimento si trasformasse in un circolo virtuoso e vincente.

L’efficace difesa degli avvocati

Innanzi alla magistratura l’avvocato del percettore del reddito di cittadinanza riuscì a dimostrare che quest’ultimo:

  • non aveva effettiva coscienza e consapevolezza di aver guadagnato una somma da dichiarare all’Inps;
  • meritava l’assoluzione rispetto alle accuse di mancata o omessa dichiarazione, perché il fatto non costituiva reato.

La difesa dell’uomo depositò in tribunale una dettagliata documentazione con cui ha provato come le vincite conseguite dal suo cliente erano state appunto rigiocate in altre scommesse, generando un bilancio finale in forte rosso e vanificando così i nuovi tentativi di cogliere la fortuna:

Ecco perché il gup, incaricato di decidere sul caso, nella sentenza ha usato le limpide e inequivoche parole che seguono:

La circostanza che le somme temporaneamente vinte di valore inferiore rispetto a quelle perse, venissero immediatamente reinvestite nel gioco milita nel senso di ritenere plausibile che l’imputato non avesse effettiva contezza di aver vinto delle somme.

Per questi motivi, lo scommettitore è stato assolto evitando un esito che altrimenti avrebbe condotto ad una pesante condanna penale.