Tutto sui rimborsi in caso di sciopero degli aerei: quanto spetta, come averli

Quando spetta un risarcimento in caso di sciopero aereo e quando no, a quanto ammonta e come richiedere il risarcimento

Lo sciopero aereo dell’8 giugno (qui l’elenco dei voli cancellati e di quelli garantiti) ha creato tantissimi disagi a chi doveva viaggiare, per necessità, lavoro o turismo. In tanti state scrivendo a QuiFinanza per sapere se in questi casi si ha diritto a un rimborso e, se sì, come ottenerlo. In generale, possiamo dire che non esiste per legge il diritto a un risarcimento per i passeggeri che subiscono disagi a causa di uno sciopero.

Secondo il regolamento in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo vigente in tutta Europa, solo in caso di cancellazione del volo, overbooking o forte ritardo, ai passeggeri spettano fino a 600 euro di risarcimento. Tuttavia, in presenza di una circostanza eccezionale, come uno sciopero, il diritto decade. È irrilevante che a scioperare sia il personale di terra dell’aeroporto o il personale della compagnia aerea. Non ha importanza nemmeno che lo sciopero sia stato indetto con poco preavviso o fosse già stato annunciato da tempo.

Però, una buona notizia c’è: il regolamento UE stabilisce che i passeggeri hanno comunque diritto all’assistenza e a una soluzione di trasporto sostitutiva il prima possibile.

Sciopero, bisogna comunque presentarsi al check in?

Una cosa che tuttavia molti non sanno è che, in caso di sciopero dei voli, anche in presenza di certezze di cancellazioni preventive da parte delle compagnie aeree, è comunque necessario presentarsi fisicamente in aeroporto e al check in della propria compagnia aerea. Assurdo? Sì, ma è importante arrivare puntuali, soprattutto se si tratta di uno sciopero di breve durata.

Perché? Perché la compagnia aerea potrebbe/dovrebbe proporre ai passeggeri un volo sostitutivo in breve tempo. Anche durante tempi di attesa prolungati è consigliabile quindi rimanere sempre nelle vicinanze del gate, perché si potrebbe essere chiamati da un momento all’altro.

Se lo sciopero dura invece più giorni, potete informarvi presso la compagnia aerea per sapere quando è previsto il volo sostitutivo. In questo caso non è necessario presentarsi in aeroporto per la partenza originariamente prevista.

A cosa si ha diritto in aeroporto in caso di tempi di attesa prolungati causa sciopero

Se siete bloccati in aeroporto per via di uno sciopero, avete certamente diritto a qualche forma di assistenza a terra. Come precisa il sito Flightright, che aiuta i passeggeri a ottenere il rimborso spettante, l’assistenza in aeroporto varia però in base alla tratta:

  • tratte brevi fino a 1500 km (per es. Torino – Barcellona): per attese di 2 o più ore spettano gratuitamente bevande e snack e l’accesso a mail, fax e 2 telefonate
  • tratte medie tra 1500 e 3500 km (per es. Roma – Lisbona): per attese di 3 o più ore spettano gratuitamente bevande e pasti, 2 telefonate, accesso alla posta elettronica o fax
  • tratte lunghe, oltre i 3500 km (per es. Milano – New York): per attese di 4 o più ore spettano gratuitamente bevande e pasti, 2 telefonate, accesso alla posta elettronica o fax.

Si possono trovare soluzioni alternative autonomamente?

Come spiega ancora Flightright, le compagnie aeree sono tenute a informare i passeggeri con la massima velocità dell’eventuale cancellazione del proprio volo e a cercare un volo sostitutivo ragionevole.

Se il volo viene cancellato a causa di uno sciopero, potete però cambiare volo o stornare la cifra pagata completamente anche in modo autonomo presso la compagnia aerea e senza costi. L’operazione può essere effettuata online, per esempio tramite il sito per le prenotazioni della compagnia aerea.

Alternativa possibile è, in caso di cancellazione di voli nazionali, cambiare mezzo e scegliere il treno. Per farlo è sufficiente far convertire il proprio biglietto aereo in un biglietto ferroviario. Si può fare gratuitamente alla biglietteria della compagnia aerea oppure online sul sito per le prenotazioni della compagnia.

Se invece acquistate di vostra iniziativa un biglietto ferroviario attenzione, perché se il prezzo del viaggio in treno è più alto del volo originariamente previsto, dovrete farvi carico della differenza. Conservate comunque sempre le ricevute di acquisto del biglietto ferroviario, per chiedere poi il rimborso alla compagnia aerea.

Possibile anche scegliere come mezzo l’auto, ma in questo caso il rimborso da parte della compagnia aerea per il noleggio di un’auto dipende interamente dall’esito di una trattativa ad hoc. Non sussiste nessun obbligo specifico in capo alla compagnia.

Cosa fare in caso di disagi dovuti a sciopero

Ecco cosa fare assolutamente:

  • fatevi comunicare per iscritto dalla compagnia aerea il motivo del ritardo
  • conservate scontrini e ricevute: per esempio di pasti oppure voucher spesi.
  • chiedete e pretendete l’assistenza a terra.

Quando spetta il rimborso in caso di sciopero

In Italia la richiesta di risarcimento può essere effettuata fino a 12 mesi dopo la data del volo per voli EU e 18 mesi dopo la data del volo per gli altri voli.

Ma quando si ha diritto a chiedere il rimborso in caso di sciopero? Quando:

  • il volo non rientra nella fascia oraria direttamente interessata dallo sciopero
  • il volo non risale a più di 1 anno e mezzo fa
  • ci si è presentati puntuali al check-in
  • il volo, operato da qualsiasi compagnia, è partito da un aeroporto dell’UE oppure è atterrato nell’UE (la compagnia aerea deve avere sede nell’UE)

Quando non spetta il rimborso in caso di sciopero

Ecco invece quando non spetta il rimborso:

  • il volo rientra nella fascia oraria direttamente interessata dallo sciopero
  • si è arrivati all’aeroporto di destinazione con un ritardo inferiore alle 3 ore
  • non ci si è presentati al check-in con puntualità
  • il volo oggetto del disservizio risale a più di 1 anno e mezzo fa
  • il volo non rientra nell’ambito di applicazione della normativa UE in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo.

Quanto spetta di rimborso

Come chiarisce ancora Flighright, il regolamento UE in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo stabilisce che in caso di ritardo di 3 ore o più, cancellazione del volo e negato imbarco, sussiste il diritto al risarcimento secondo i seguenti importi:

  • tratte brevi fino a 1500 chilometri: 250 euro
  • tratte medie fino a 3500 chilometri: 400 euro
  • tratte lunghe oltre 3500 chilometri: 600 euro.