Bollo auto non pagato, come evitare il fermo amministrativo

Vi sono dei casi e delle situazioni per cui è prevista l'esenzione del pagamento del bollo auto, così il conducente può evitare il fermo amministrativo

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Redazione

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Le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, hanno la possibilità di “bloccare” un bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli) , al fine di riscuotere i crediti non pagati. Il mancato versamento di tributi e tasse di vario genere, tra cui il bollo auto, espone quindi il contribuente ad un possibile fermo amministrativo del veicolo, con relativo invio della cartella esattoriale e la possibile iscrizione a ruolo del debito.

Vi sono dei casi, però, in cui il bollo auto non è dovuto e che quindi evita il suddetto fermo amministrativo da parte delle autorità competenti.

Come funziona il fermo amministrativo in caso di mancato pagamento del bollo auto

In caso di mancato pagamento – nei termini di legge – della cartella esattoriale relativa al bollo auto, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

A seguito dell’iscrizione del fermo (qui come funziona), la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non salderà il proprio debito e il concessionario della riscossione non provvederà, d’ufficio, alla cancellazione del fermo.

Il veicolo, infatti:

  • non può circolare, se circola è prevista la sanzione;
  • non può essere radiato dal PRA;
  • non può essere demolito od esportato;
  • anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.

Inoltre, se il debitore non paga le somme contestate, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.

Come evitare il fermo amministrativo in caso di mancato pagamento bollo auto

Come anticipato sopra, vi sono dei casi in cui al contribuente viene riconosciuta l’esenzione al pagamento del bollo auto. Pertanto, il mancato pagamento dell’imposta non espone a iscrizione a ruolo, né tanto meno al fermo amministrativo del veicolo.

In ogni caso, prima che la procedura di fermo venga avviata, trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento del proprio debito, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione (o in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione), l’Agente della riscossione procede, senza ulteriore comunicazione, con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).

Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, sempre nel medesimo termine di 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione dallo stesso esercitata (DL n. 69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013). Inoltre, per evitare situazioni di disagio alle persone diversamente abili, l’Agenzia non darà seguito all’iscrizione del fermo amministrativo su veicoli adibiti al loro trasporto, ovvero procede alla relativa cancellazione nel caso sia già avvenuta la registrazione.

Qui i casi di esenzione, regione per regione.

In questi casi l’Agente della riscossione provvede, con modalità telematiche e senza che il debitore presenti alcuna istanza, alla cancellazione del fermo nel caso di pagamento integrale del debito oggetto della procedura.

Inoltre, se le cartelle/avvisi per le quali è stato iscritto il fermo sono oggetto di rateizzazione o di definizione agevolata (cos’è e come funziona ve lo spieghiamo qui), dopo l’integrale e tempestivo pagamento della prima rata, è prevista la sospensione del fermo al fine di consentire al contribuente di poter circolare con il veicolo interessato.

Fermo amministrativo auto per errore: cosa può fare il proprietario

Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente, perché basato su una somma non dovuta dal contribuente (sgravio totale per indebito), il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo.

Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo, dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione, a seguito di comunicazione da parte dell’ACI, provvederà a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo dagli archivi del PRA. Il veicolo non è quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.