Elezioni europee 2024, come e quando si vota

Pubblicato il "Manuale elettorale 2024" per le elezioni europee 2024, con tutte le date e le info su come si vota, quando e chi

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Il Servizio studi della Camera dei deputati ha pubblicato il Manuale elettorale 2024, un testo che raccoglie tutte le norme fondamentali riguardanti le elezioni europee 2024, con tutte le date e le info su come si vota, quando e chi.

Quando si vota: date e orari

Le elezioni europee 2024 sono state fissate per l’8 e 9 giugno. Nello specifico, gli elettori possono votare nella giornata di sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 9 giugno.

Si ricorda che in via ordinaria, le elezioni europee si svolgono in una sola giornata, la domenica, ma la possibilità di votare anche nella giornata di sabato è stata prevista, esclusivamente per le elezioni europee del 2024.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, devono essere proseguite senza interruzione e completate entro 12 ore dal loro inizio. In caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni europee con le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e dei consigli comunali, si procede innanzitutto allo spoglio delle schede per le elezioni europee e lo scrutinio per le elezioni regionali e comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo alla votazione.

Il 22 settembre 2023 il Consiglio europeo sulla composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029, ha deciso di aumentare da 705 a 720 il numero di seggi alla luce dei cambiamenti demografici negli Stati membri dell’UE.

Resta invariato il numero di seggi spettanti all’Italia pari a 76.

Nella tabella che segue è riportato il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti ad ogni Stato membro, Italia compresa.

numero dei membri del Parlamento europeo spettanti ad ogni Stato membro
numero dei membri del Parlamento europeo spettanti ad ogni Stato membro

Come si vota

La disciplina del sistema per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia è contenuta nella L. 18/1979, modificata e integrata da provvedimenti legislativi successivi, sulla rappresentanza di genere. In sintesi, si tratta di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4% e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell’ambito di 5 circoscrizioni territoriali aventi dimensione sovraregionale nelle quali è diviso il territorio nazionale. In pratica, sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.

La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze. Nel caso di espressione di due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso.

L’elettore ha a disposizione una sola scheda, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, che riproduce i contrassegni di tutte le liste ammesse. L’ordine dei contrassegni è quello stabilito mediante sorteggio dall’ufficio elettorale circoscrizionale. Ogni contrassegno è riprodotto con il diametro di tre centimetri ed accanto al contrassegno sono tracciate le linee orizzontali per l’espressione delle preferenza.

Ogni elettore può esprimere non più di tre preferenze. Nel caso di due o tre preferenze espresse, queste devono indicare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e terza preferenza. Per i candidati di una lista di minoranza linguistica collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni può essere espressa una sola preferenza.
I seggi sono attribuiti alle liste proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale, con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi assegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

Chi vota

Il diritto di voto può essere esercitato dai cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni nel territorio nazionale e risultino iscritti nelle liste elettorali.

Possono inoltre votare per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia che abbiano presentato, entro il 90° giorno antecedente la data delle elezioni (entro l’11 marzo 2024), una richiesta in tal senso al sindaco del comune di residenza e abbiano ottenuto l’iscrizione nella apposita lista elettorale aggiunta del comune italiano di residenza. Nella domanda di iscrizione deve essere dichiarato, tra l’altro, il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine e l’assenza di provvedimenti giudiziari, penali o civili, che comportino, per lo stesso Stato di origine, la perdita dell’elettorato attivo

Infine, Ccon esclusivo riferimento alle elezioni europee del 2024 è stata introdotta, in via sperimentale, la possibilità da parte degli studenti fuori sede di votare nel luogo di domicilio.La disposizione riguarda gli elettori che sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella di residenza. Se il comune di domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune di residenza gli studenti possono chiedere di votare nel comune di temporaneo domicilio.

Se invece si trova in una circoscrizione diversa possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. In questo ultimo caso il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell’elettore ed è esercitato presso sezioni elettorali speciali appositamente istituite. Gli interessati devono presentare domanda al comune di iscrizione elettorale almeno 35 giorni prima della data delle elezioni.

Candidati

Possono candidarsi alle elezioni europee ed essere eletti alla carica di rappresentante dell’Italia al Parlamento europeo i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

Sono eleggibili alla stessa carica anche i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall’ordinamento italiano e dalle rispettive disposizioni nazionali (L. 18/1979, art. 4, come modificato dal D.Lgs. 11/201415).

Sono proclamati eletti, nell’ambito di ciascuna lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso di candidati che abbiano ottenuto un eguale numero di preferenze, prevale l’ordine di presentazione nella lista.

Inoltre, per favorire la possibilità delle minoranze linguistiche più numerose e concentrate in alcune zone del Paese (cioè le minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia) di eleggere propri rappresentanti al Parlamento europeo, la legge prevede che le liste di candidati presentate da partiti o movimenti politici o gruppi che siano espressione di queste minoranze possano collegarsi con un’altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

Per l’assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni in cui sia presente tale collegamento si provvede, nell’ambito del gruppo costituito dalla lista ‘nazionale’ e dalla lista di minoranza linguistica collegata, a disporre in un’unica graduatoria i candidati di entrambe le liste. Si proclamano eletti, nei limiti dei seggi ai quali il gruppo ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre elettorali più elevate.

Tuttavia, nel caso in cui con questo sistema non risulti eletto alcun candidato della lista di minoranza linguistica collegata, l’ultimo seggio viene assegnato a quello, tra i candidati di minoranza linguistica, che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché essa non sia inferiore a 50.000.

I candidati eletti in più circoscrizioni devono dichiarare all’Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione scelgono. In assenza dell’opzione, l’Ufficio elettorale nazionale procede mediante sorteggio. Il presidente dell’Ufficio elettorale nazionale proclama quindi eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall’Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l’ultimo eletto.

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