Elezioni 2024 in Italia, quando si vota e dove: le regole

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le date e le regole valide per Comuni e Regioni in vista delle prossime elezioni 2024

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le date e le regole valide per Comuni e Regioni in vista delle prossime elezioni 2024. Il testo riporta nello specifico “disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024” in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

Elezioni 2024 in Italia, quando si vota

Per quanto riguarda invece le elezioni 2024 dei membri del Parlamento europeo in Italia, le operazioni di votazione sono state fissate nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all’anno 2024, invece, si svolgeranno di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Nello specifico, le date fissate sono queste:

  • per le elezioni europee si vota l’8 e il 9 giugno 2024;
  • per le elezioni comunali si vota l’8 e il 9 giugno nelle regioni a statuto ordinario, mentre sono definire nei comuni appartenenti alle cinque regioni a statuto speciale;
  • per le elezioni regionali invece solo alcune regioni hanno comunicato le date – Sardegna 25 febbraio e Abruzzo 10 marzo – mentre le altre sono ancora da definire.

Comuni e regioni dove si vota

Le elezioni dei consigli e dei presidenti regionali interesseranno le regioni di Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria. In Sardegna per esempio sappiamo già che si vota il 25 febbraio 2024, mentre in  Abruzzo il 10 marzo. Per le altre regioni siamo in attesa di data.

I Comuni dove si vota nel 2024 sono più di 3mila, mentre questi i capoluoghi di provincia dove si terranno le elezioni amministrative 2023:

  • Ascoli Piceno;
  • Avellino;
  • Bari;
  • Bergamo;
  • Biella;
  • Cagliari;
  • Caltanissetta;
  • Campobasso;
  • Cremona;
  • Ferrara;
  • Firenze;
  • Forlì;
  • Lecce;
  • Livorno;
  • Modena;
  • Pavia;
  • Perugia;
  • Pesaro;
  • Pescara;
  • Potenza;
  • Prato;
  • Reggio Emilia;
  • Rovigo;
  • Sassari;
  • Urbino;
  • Verbania;
  • Vercelli e Vibo Valentia.

Le regole per la votazione “doppia”

Il decreto pubblicato in GU ha stabilito, inoltre, le regole in caso di votazione “doppia”, ovvero in caso di abbinamento delle elezioni europee alle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, oppure alle elezioni comunali o referendarie.

Nel dettaglio, qualora gli eventi dovessero coincidere, ferma restando la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali, si osservano le seguenti disposizioni:

  • le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;
  • ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;
  • il presidente costituisce l’ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;
  • si procede alle operazioni di scrutinio per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione;
  • lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali.

Come si vota alle elezioni europee

In Italia, le elezioni europee si svolgeranno l’8 e il 9 giugno 2024. Per votare bisogna aver compiuto 18 anni. Si andrà alle urne nel 2024 per eleggere 76 membri del Parlamento europeo.

I residenti in Italia devono recarsi al seggio, forniti di opportuna documentazione, mentre i cittadini italiani che risiedono in un altro Stato membro dell’UE possono scegliere di votare nel paese di residenza a patto che siano rispettate determinate condizioni.

Nel nostro Paese infatti non è consentito il voto online né quello per procura per i fuori sede, che se si trovano all’estero possono votare presso i seggi elettorali allestiti all’estero dalle sedi diplomatico-consolari italiane del Paese in cui si vive. Previa richiesta, il Ministero dell’Interno italiano invia un certificato elettorale al proprio domicilio, con le informazioni sul luogo di voto, la data e l’ora della votazione. Se non si è ricevuto il certificato elettorale, occorre contattare il proprio consolato di riferimento per verificare il proprio status elettorale.

I candidati alle elezioni europee, presentati in lista da ciascun partito o gruppo politico, sono cittadini italiani che debbono aver compiuto 25 anni entro il giorno fissato per le elezioni, o i cittadini di altri Paesi membri, residenti in Italia e iscritti nelle apposite liste aggiunte, che possiedano i requisiti di eleggibilità.

In Italia si ha diritto di voto alle Elezioni europee se:

  • si è compiuto il diciottesimo anno di età;
  • si è cittadini italiani o dell’Unione europe con residenza legale in Italia, o cittadini italiani residenti all’estero;
  • si è registrati come votanti entro la scadenza stabilita (per i cittadini UE votanti in Italia).

Si vota presso il seggio elettorale in cui si è iscritti, indicato sulla tessera elettorale e corrispondente alla sezione nel cui ambito territoriale è compreso il luogo di residenza. Solo militari, forze di polizia, vigili del fuoco e naviganti possono votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Elezioni comunali, come si vota

In caso di elezioni comunali, le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni.

Per cui, nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno sul nominativo del candidato sindaco o sul contrassegno della lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso, il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato.
È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio domenica 26 giugno tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:

  • tracciare un solo segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco prescelto;
  • tracciare un segno solo sul contrassegno di una delle liste oppure tracciare un segno sia sul nominativo del candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata;
  • esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco ed un altro segno su una delle liste ad esso non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 26 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati.
All’eventuale turno di ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno su uno dei due rettangoli contenenti il nominativo del candidato sindaco prescelto.

Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.

Inoltre, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza per un candidato consigliere comunale.

Nei comuni con almeno 5.000 abitanti è possibile esprimere non più di due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata.

Elezioni regionali 2024, come si vota in Sardegna e Abruzzo

Per quanto riguarda le elezioni regionali in Sardegna e Abruzzo, già indette, queste saranno le regole:

  • Elezioni in Sardegna

Per poter votare occorre presentarsi presso il proprio seggio elettorale muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Presso il seggio verrà consegnata ad ogni elettore un’unica scheda di colore verde con una matita copiativa. Sulla scheda l’elettore può esprimere il proprio voto sia per il candidato alla Presidenza della Regione sia per una qualunque delle liste circoscrizionali.

È possibile esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati consigliere delle liste circoscrizionali indicando il cognome ovvero il nome e il cognome dei candidati prescelti.

Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare due candidati di sesso diverso della stessa lista circoscrizionale Espresso il voto, la scheda deve essere ripiegata e consegnata insieme alla matita copiativa.  Il Presidente del seggio accerta che la scheda restituita sia piegata correttamente e la deposita nell’urna.

Questi i fac simili delle schede elettorali e le indicazioni di voto

fac simili schede elettorali e indicazioni di voto Sardegna
fac simili schede elettorali e indicazioni di voto Sardegna
  • Elezioni in Abruzzo 

Per poter votare occorre presentarsi presso il proprio seggio elettorale muniti della tessera elettorale e di un documento di
riconoscimento.  Ad ogni elettore viene consegnata una scheda con una matita copiativa.

Sulla scheda l’elettore può esprimere il proprio voto sia per il candidato alla Presidenza della Regione sia per una qualunque delle liste circoscrizionali collegata al medesimo candidato presidente. E’ inoltre possibile esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome dei candidati presenti nella medesima lista.  Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Il voto espresso per una delle liste circoscrizionali è contestualmente assegnato alla lista votata ed al candidato presidente al quale la stessa è collegata. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al solo Presidente. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente.

La preferenza espressa per uno o due candidati appartenenti alla stessa lista, comporta l’automatica attribuzione del voto anche alla lista circoscrizionale ed al candidato Presidente.

Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui
collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo. Espresso il voto, la scheda deve essere ripiegata e consegnata insieme alla matita copiativa. Il Presidente del seggio accerta
che la scheda restituita sia piegata correttamente e la deposita nell’urna.

Di seguito i fac simili delle schede elettorali e le indicazioni di voto