Acconto imposte: cosa succede se si pagano in ritardo

Nel caso in cui gli acconti sulle imposte vengono pagati in ritardo sono previste delle sanzioni, il cui importo cresce con il passare del tempo

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Cosa succede nel caso in cui gli acconti delle imposte non siano stati versati completamente o in maniera parziale? Questa mancanza comporta una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta evasa, che può essere ridotta utilizzando il ravvedimento operoso.

Ricordiamo che il sistema tributario italiano prevede, con scadenza 30 novembre di ogni anno, il versamento di acconti e saldi. I privati, i titolari di partita Iva (almeno quelli che non sono in possesso dei requisiti per rimandare a gennaio l’operazione) ed le società devono effettuare i pagamenti delle imposte per l’anno in corso. Il prossimo anno ci sarà il conguaglio di quanto dovuto.

Gli acconti coinvolgono tutte le imposte sul reddito – tra le quali rientrano l’Irpef, l’Ires e l’Irap – e quelle sostitutive a cui sono soggetti i titolari di partita Iva che hanno aderito al regime dei minimi o al regime forfettario. Anche le imposte patrimoniali direttamente collegate con la dichiarazione dei redditi sono sottoposte al regime di saldo ed acconto. Tra queste ultime vi rientrano anche:

  • l’Ivie, l’Imposta sugli immobili detenuti all’estero;
  • l’Ivafe, l’Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero.

I versamenti anticipati delle imposte devono essere effettuati dai contribuenti basandosi su una stima del reddito atteso per l’anno fiscale. Gli acconti, nella maggior parte delle occasioni, vengono versati in due rate, le cui scadenze sono stabilite direttamente dalla legge. Questa suddivisione dei versamenti è determinata da una motivazione molto semplice: distribuire l’onere fiscale nel corso dell’anno.

In questa sede ci soffermeremo sulle sanzioni amministrative per i mancati o insufficienti versamenti degli acconti per le imposte sui redditi. E su come fare per ridurrle aderendo al ravvedimento operoso.

Acconti imposte: le sanzioni per omessi versamenti

Sono diverse le motivazioni che possono portare ad un omesso versamento degli acconti. Si può passare dalla mancanza di liquidità, ad errori di calcolo o, ai casi più gravi, di evasione fiscale. Questa omissione, comunque vada, comporta una serie di conseguenze legali e a delle sanzioni pecuniarie, oltre all’addebito degli interessi di mora. Queste penalità sono intese a disincentivare il ritardo o la mancata corresponsione e a compensare il mancato introito per l’erario.

A determinare quali debbano essere le sanzioni da applicare ai chi omette o effettua insufficienti o ritardati versamenti degli acconti fiscali sono i D.Lgs n. 471 e 472 del 1997. Nel caso in cui vengano pagati le omissioni e le mancanze che riguardano gli acconti Irpef, Ires, Irap ed Iva si vanno ad applicare:

  • una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo che non è stato versato o il cui versamento è stato effettuato in ritardo;
  • gli interessi di mora, che sono pari al 3,5% a seguito del cosiddetto avviso bonario e del 4% per gli importi non pagati che vengono iscritti a ruolo.

È importante sottolineare che queste disposizioni riguardano anche gli altri acconti, come ad esempio:

  • la cedolare secca;
  • l’imposta sostitutiva per regime dei minimi e regime forfettario;
  • l’Ivie;
  • l’Ivafe.

Il ravvedimento operoso

Nel caso in cui i contribuenti dovessero versare in ritardo o in maniera insufficiente gli acconti possono accedere al ravvedimento operoso. Questo istituto non è più inibito nel caso in cui sia iniziato un controllo, ma solo e soltanto dalla notifica di un accertamento o dell’avviso bonario emesso a seguito di una liquidazione automatica o di un controllo formale della dichiarazione.

La legge prevede, inoltre, che la riduzione delle sanzioni decresce con l’aumentare del tempo in cui interviene il ravvedimento operoso. Per quanto riguarda le violazioni sugli omessi/tardivi versamenti le riduzione delle sanzioni può variare da 1/10 del minimo a 1/6 del minimo. Le sanzioni sono articolate in questo modo:

  • sino a 14 giorni: riduzione della sanzione 1/15 per giorno di ritardo. Sanzione ridotta: 0,1%-1,4%;
  • da 15 giorni a 30 giorni: riduzione della sanzione 1/10 del 15%. Sanzione ridotta: 1,5%;
  • da 31 giorni a 90 giorni: riduzione della sanzione 1/9 del 15%. Sanzione ridotta: 1,67%;
  • da 91 giorni ad un anno: riduzione della sanzione 1/8 del 30%. Sanzione ridotta: 3,75%;
  • entro due anni: riduzione della sanzione 1/7 del 30%. Sanzione ridotta: 4,19%.

Acconto come capire se il versamento dell’acconto è sufficiente

La normativa in vigore, basandosi sul cosiddetto metodo previsionale, impone che l’acconto che deve essere versato dal contribuente, per risultare regolare, deve rispettare le percentuali che seguono:

  • Irpef e relative imposte sostitutive e addizionali: 100%;
  • Ires: 100%;
  • Irap: 100%;
  • Cedolare secca: 100%;
  • Ivie e Ivafe: 100%.

Nel caso in cui non vengano rispettate queste soglie, il Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede l’applicazione delle sanzioni previste.

Omessa dichiarazione dei redditi

È necessario tenere nella giusta considerazione anche il fatto che, in caso di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente potrebbero essere irrogate delle sanzioni per l’omesso versamento degli acconti delle imposte.

Nel caso in cui si dovesse configurare l’omessa dichiarazione dei redditi, il versamento degli acconti viene calcolato sul reddito complessivo che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto.

Il contribuente, che ometta di presentare la dichiarazione dei redditi benché sia tenuto a presentarla, continua ad essere obbligato ad effettuare il pagamento dell’acconto.

Qualora l’Agenzia delle Entrate dovesse procedere con un accertamento sull’anno precedente, oltre alle sanzioni derivanti dall’omessa dichiarazione dei redditi, si aggiungono quelle relative all’omesso versamento degli acconti relativi alle imposte che devono essere versate per l’anno successivo.

Cosa succede se si è a credito

La Corte di Cassazione, con la sentenza n 4145 del 21 febbraio 2014, ha stabilito che non può essere sanzionato il tardivo versamento dell’acconto – in particolar modo quello dell’Iva – nel caso in cui, sulla base della dichiarazione annuale, il contribuente risulti essere a credito rispetto all’acconto che è stato versato in maniera tardiva.

A cosa stare attenti

È bene, quindi, che i contribuenti – indipendentemente che siano dei privati o delle aziende – stiano attenti alle proprie obbligazioni fiscali. E soprattutto alle scadenze connesse con i versamenti e gli acconti di imposta. Questo evita l’applicazione di eventuali sanzioni. E soprattutto si possono evitare spiacevoli complicazioni legali.