L’intenzione c’è, ora si lavora alla messa in pratica del nuovo “cashback fiscale”: il sistema di rimborsi finalizzato a incentivare i pagamenti tracciabili, riducendo così al minimo le possibilità di evasione, potrebbe essere presto esteso anche alle spese sanitarie detraibili. Il Governo è al lavoro per trovare una soluzione che sia sostenibile e realizzabile ma, intanto, si fanno strada le prime ipotesi.
Cashback fiscale: come cambierebbero i rimborsi per le spese sanitarie detraibili
Il nuovo cashback fiscale esteso alle spese sanitarie parte da due emendamenti alla legge delega della riforma fiscale, sulla base di due proposte distinte (ma sotto certi aspetti simili in linea di principio) avanzate da Leu e Movimento 5 Stelle. Il sistema, che è stato oggetto di analisi anche da parte della Commissione Vigilanza dell’Anagrafe Tributaria, è simile al cashback di stato introdotto già in passato dal Governo. Simile, ma non uguale.
L’idea di fondo è quella di riconoscere il rimborso delle spese sanitarie detraibili direttamente sul conto corrente del contribuente, se e quando effettuate con sistemi tracciabili. In questo modo si vuole rendere l’agevolazione più celere, spingendo i beneficiari a prediligere sempre di più gli acquisti tramite carte di credito, carte di debito e prepagate, bancomat e app di pagamento.
Rimarrebbe comunque valida, come alternativa al cashback fiscale, la possibilità di portare i costi in detrazione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (qui le ultime novità sul 730). In questo modo le possibilità a disposizione sarebbero due: ottenere subito il rimborso su conto corrente, aspettare di dedurlo al momento del pagamento delle tasse.
Per non perderti le ultime notizie e ricevere i nostri migliori contenuti, iscriviti gratuitamente al canale Telegram di QuiFinanza: basta cliccare qui.
Cashback fiscale per le spese sanitarie: i nodi da sciogliere
A differenza del cashback di stato (qui come funziona e le nuove regole da gennaio), il cashback fiscale per le spese sanitarie deve già fare i conti con qualche piccolo ostacolo, da cui superamento dipende l’attivazione stessa.
Prima di tutto, bisogna trovare le risorse necessarie per finanziare la misura, che potrebbero arrivare con l’approvazione della prossima manovra (prima della fine dell’anno, quindi, ci sono poche possibilità che il nuovo sistema venga attivato).
In secondo luogo, mentre gli acquisti per il cashback di stato non devono essere giustificati, le spese sanitarie devono essere dimostrate e verificabili, anche prima dell’accredito immediato sul conto corrente. Come fare allora per rendere il tutto veloce ma anche attendibile? Una soluzione potrebbe essere quella di sfruttare lo stesso meccanismo della lotteria degli scontrini (qui le ultime estrazioni), ovvero potrebbe essere il contribuente, al momento del pagamento, a comunicare al venditore/prestatore di voler usufruire del cashback fiscale per quella spesa sanitaria. In questo modo nello scontrino o ricevuta fiscale verrebbe riportato un codice identificativo per quello specifico importo con una comunicazione immediata – tramite sistema telematico – all’Anagrafe Tributaria, che tratterà la detrazione come rimborso sul conto e non come “sconto” sulle tasse.
Tutte queste, tuttavia, rimangono al momento delle ipotesi. Avanzata la proposta, infatti, non è stato specificato come e da quando il nuovo sistema di rimborso spese sanitarie potrebbe operare.
Elenco delle spese sanitarie detraibili
Ad oggi, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a:
- prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle per visite e cure di medicina omeopatica);
- acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco e con ricetta medica;
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche;
- ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;
- trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).
Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico;
- assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Tutte queste spese possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente 129,11 euro.
Se sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.