Tasse, anche per i forfettari rinvio a gennaio del secondo acconto: ma occhio alle eccezioni

Anche i titolari di partita Iva che hanno aderito al regime forfettario possono beneficiare del rinvio a gennaio del versamento del secondo acconto

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Rinviati al 16 gennaio 2024 i versamenti delle tasse che devono effettuare i titolari di partita Iva che hanno optato per il regime forfettario. Nello specifico è stato rimandato al prossimo anno, l’obbligo di versamento del secondo acconto dell’imposta sostitutiva, che viene applicata a quanti usufruiscono dei regimi di maggior vantaggio

Anche per la flat tax, insomma, il Decreto Anticipi ha posticipato a gennaio i versamenti delle imposte, che possono essere pari al 15% o al 5%. Coinvolti da questa novità sono i titolari di partita Iva che hanno aderito al regime forfettario. Stando a quanto è stato riportato dalla relazione tecnica al Decreto Legge n. 145/2023, questa novità comporterà il rinvio di qualcosa come 968,4 milioni di euro di pagamenti. A fornire i chiarimenti necessari per poter beneficiare del rinvio è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate, la quale ha aggiunto che il secondo acconto potrà essere versato a rate – tra il mese di gennaio e quello di maggio 2024 – e che il rinvio coinvolge i contribuenti che, nel corso del 2022, abbiano maturato ricavi o i compensi inferiori a 170.000 euro.

Regime forfettario: tasse rinviate a gennaio 2024

Anche i titolari di partita Iva che hanno optato per il regime forfetario possono beneficiare della proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi al 16 gennaio 2024. Per poter beneficiare di questa agevolazione devono essere in possesso di tutti i requisiti che sono stati previsti dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 145/2023.

Questo significa che il rinvio della scadenza del 30 novembre 2023 si applica a tutte le persone fisiche – che siano degli imprenditori individuali, dei lavoratori autonomi o dei liberi professionisti – con dei ricavi o dei compensi che siano stati inferiori a 170.000 euro nel corso del 2022. Questo vincolo risulta essere rispettato implicitamente da quanti hanno aderito al regime forfettario. Questi soggetti, per poter continuare ad usufruire della flat tax, devono avere dei compensi o dei ricavi inferiori a 85.000 euro.

È necessario sottolineare, però, che per il monitoraggio della soglia, che permette il rinvio del secondo acconto, è necessario aver esercitato l’attività di impresa o di lavoro autonomo nel corso del 2022. Questo aspetto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 31 del 9 novembre 2023. Questo significa che dal rinvio dei versamenti sono completamente escluse le nuove attività, per le quali continua a rimanere valida la scadenza del 30 novembre 2023. Chi ha aperto la partita Iva nel corso del 2023 e ha aderito al regime forfettario deve necessariamente passare dalla cassa.

Flat tax: rinvio anche per chi paga in un’unica soluzione

Hanno la possibilità di accedere al rinvio a gennaio del secondo acconto delle imposte sui redditi, che sono in scadenza a novembre, anche i titolari di partita Iva che sono in possesso dei requisiti e che devono effettuare il versamento in un’unica soluzione.

A questo punto è bene ricordare che i titolari di partita Iva a cui viene applicata la flat tax – la quale consiste in un’imposta sostitutiva del 15% o del 5% – devono rispettare le seguenti regole:

  • nel caso in cui l’importo da versare risulti essere inferiore a 51,65 euro, l’acconto non deve essere versato;
  • qualora l’importo risultasse essere compreso tra 51,65 e 257,52 euro, l’acconto dovrà essere pagato in un’unica soluzione. La scadenza a questo punto è rimandata dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024;
  • nel caso in cui l’importo dovesse risultare essere superiore a 257,52 euro è necessario procedere con il versamento in due rate: la prima a giugno insieme al saldo dell’anno precedente e la seconda a novembre 2023 o a gennaio 2024.

Quanti dovessero optare per differire i versamenti del secondo o unico acconto al 16 gennaio 2024 avranno la possibilità di rateizzare le somme dovute. Il tetto massimo di rate è cinque, in scadenza il 16 di ogni mese, l’ultima delle quali sarà a maggio 2024. Dovranno essere applicati gli interessi nella misura del 4% annuo.

Chi può rinviare i pagamenti di novembre

A questo punto è bene fare un ripasso generale di quanti possono rinviare i pagamenti delle imposte che scadono il 30 novembre 2023. L’articolo 4 del Decreto Legge n. 145/2023 prevede:

  • la misura sia valida esclusivamente per il periodo d’imposta 2023;
  • che vi possano aderire unicamente le persone fisiche, che siano titolari di una partita Iva;
  • che per aderirvi i contribuenti, nel corso del precedente periodo d’imposta, abbiano dichiarato ricavi o compensi per un ammontare inferiore a 170.000 euro;
  • che i diretti interessati debbano effettuare i versamenti della seconda rata di acconto delle tasse dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. Dal rinvio vengono esclusi i contributi previdenziali e i premi assicurativi Inail.

Gli esclusi dai rinvii

Leggendo alla lettera la norma, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che sono da ritenersi completamente esclusi dall’applicazione della misura i seguenti soggetti:

  • le persone fisiche che non sono titolari di una partita Iva. Devono effettuare i versamenti entro il 30 novembre 2023, ad esempio, i soci non titolari di una propria partita Iva di una società di persone o di capitali, i cui redditi risultino essere stati imputati ad essi in applicazione del principio di trasparenza;
  • le persone titolari di partita Iva, che nel corso del periodo d’imposta 2022 abbiano dichiarato ricavi o compensi superiori a 170.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per quanto riguarda le imprese famiglie e le aziende coniugali non gestite in forma societaria, proprio perché sono hanno una natura individuale, non possono fruire del rinvio dei versamenti i collaboratori familiari o il coniuge del titolare dell’imprese, a meno che non siano a loro volta titolari di una partita Iva.

In estrema sintesi

Volendo sintetizzare al massimo, il rinvio del versamento delle tasse del 30 novembre a gennaio vale anche per chi ha aderito al regime forfettario. Attenzione, però, che la scadenza non cambia per i contributi previdenziali e i premi Inail.

È possibile, per gli importi rinviati al prossimo anno, accedere alla rateizzazione.