Regime forfettario start up, chi può pagare solo il 5% di tasse

Per i contribuenti che hanno appena avviato l'attività viene applicata l'aliquota al 5%. Come funziona questa particolare agevolazione e chi la può richiedere

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Ai contribuenti che avviano una nuova attività e hanno deciso di optare per il regime forfettario – i cosiddetti forfettari start up – è riconosciuta una particolare agevolazione. Per i primi 5 anni di attività viene applicata un’imposta sostitutiva al 5% al posto dell’ordinaria aliquota del 15%.

Ricordiamo che il regime forfettario è un particolare regime fiscale agevolato, che si rivolge alle persone fisiche che stiano esercitando l’attività d’impresa, arti o professioni. Per poter aderire a questo particolare regime, devono essere in possesso di determinati requisiti.

Il regime forfettario può essere adottato dai contribuenti già operativi e da quelli che avviano una nuova attività. Proprio per questi ultimi, nel caso in cui dovessero ricorrere alcune condizioni, viene applicata un’aliquota d’imposta sostitutiva al 5% – invece di quella ordinaria al 15% – sull’intero reddito che viene determinato forfettariamente. L’agevolazione come detto vale per i primi 5 anni di attività.

Prima di cercare di comprendere in quali casi venga applicata l’agevolazione prevista per i forfettari start up, andiamo ad analizzare quali siano i requisiti per accedere al regime forfettario e quali, invece, siano le cause ostative.

Regime forfettario, i requisiti d’accesso

Il contribuente ha la possibilità di aderire al regime forfettario nel caso in cui, con riferimento all’anno precedente, sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • i ricavi conseguiti o i compensi percepiti, maturati nel corso dell’anno fiscale, siano inferiori a 85.000 euro;
  • le spese per lavoratori o collaboratori non devono aver superato, sempre nel corso dell’anno precedente, i 20.000 euro. Le spese che concorrono a determinare questa cifra sono le seguenti: lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito unicamente dal lavoro.

Quando non si può applicare il regime forfettario

Non sempre il regime forfettario risulta essere applicabile. Le condizioni ostative, che non permettono ad accedere a questo particolare regime contabile, sono le seguenti:

  • l’uso di regimi speciali Iva e determinazione forfettaria del reddito da lavoro autonomo o di reddito d’impresa;
  • la residenza fiscale all’estero. Da questa regola sono esclusi i residenti in Stati Ue/See, che nel nostro paese arrivano a produrre almeno il 75% del loro reddito complessivo;
  • lo svolgimento in via esclusiva o prevalente dell’attività di cessione di fabbricati o di loro porzioni, di terreni fabbricabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • la partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari o aziende coniugali;
  • il controllo diretto o indiretto di una S.r.l. o associazioni in partecipazioni, che esercitino delle attività economiche che siano in modo diretto o indiretto riconducibili a quelle che sono svolte dal contribuente;
  • esercitare l’attività prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso dei rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta;
  • essere in possesso – nel corso del precedente periodo d’imposta – di un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro.

Forfettari start up: l’imposta sostitutiva al 5%

L’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014 aveva previsto che per i contribuenti che avessero iniziato l’attività, fosse prevista una tassazione agevolata. Per i primi tre anni di attività, per questi soggetti, era prevista una riduzione di 1/3 del reddito imponibile. Questa agevolazione, in un secondo momento, è stata abrogata ed è stata sostituita dall’applicazione di un’imposta sostitutiva al 5% – invece dell’aliquota ordinaria al 15% – limitatamente ai primi 5 anni di attività.

I contribuenti hanno la possibilità di beneficiare di questa particolare agevolazione nel caso in cui:

  • non abbiano esercitato, nel corso dei tre anni precedenti l’inizio dell’apertura della partita Iva, un’altra attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività professionale non costituisca – in nessun modo – un semplice proseguimento di un’attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo. Da questa regola si esclude il caso in cui l’attività svolta in precedenza costituisca il periodo di pratica obbligatoria per poter esercitare la professione;
  • si stia proseguendo l’attività svolta in precedenza da un altro soggetto.

Il rispetto di questi requisiti risulta essere necessario perché venga applicata l’imposta sostitutiva del 5% nel corso dei primi cinque anni. Nel caso in cui questi requisiti non vengano rispettati, il diretto interessato ha la possibilità di accedere al regime forfettario – fermo restando il rispetto dei requisiti che abbiamo elencato in precedenza – ma con l’applicazione dell’aliquota al 15%.

Gli adempimenti per ottenere l’imposta al 5%

I contribuenti, nel momento in cui avviano una nuova attività e volessero avvalersi del regime forfettario, sono tenuti a presentare il Modello AA9/12. Devono obbligatoriamente riportare nella sezione relativa ai “Regimi fiscali agevolati” del quadro B, il codice 2 che è previsto per il regime forfettario. Non risulta essere necessario attestare la sussistenza o meno dei requisiti per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva in misura ridotta del 5%.

Nel caso in cui il contribuente non dovesse adempiere a questo obbligo è soggetto ad una sanzione amministrativa che oscilla da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro.

I requisiti per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5% dovranno essere attestati, all’interno del Modello Redditi, andando a compilare la casella 3 del rigo LM21 presente nella sezione II rubricata “Regime Forfetario Determinazione del reddito”.

L’agevolazione contributiva

I contribuenti che hanno optato per il regime forfettario, dal 2016, hanno la possibilità di accedere ad una particolare agevolazione contributiva. Viene riconosciuta, infatti, unicamente agli imprenditori individuali la possibilità di beneficiare di una riduzione del 35% alla contribuzione che deve essere ordinariamente dovuta alle Gestioni Artigiani e Commercianti Inps.

Questa particolare riduzione contributiva trova la propria applicazione nella quota di contributi che devono essere versati sul minimale di reddito e per la quota eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale.