Legge 104, è possibile acquistare la seconda auto per disabili agevolata

L'acquisto della seconda auto per disabili agevolata è possibile, nel caso in cui si verificano alcune condizioni previste dalla Legge 104

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

È possibile acquistare una seconda auto per disabili usufruendo delle agevolazioni previste dalla Legge 104? La risposta è affermativa, purché siano passati almeno quattro anni. Ricordiamo che i benefici previsti in questo caso consistono dell’Iva al 4% e nella detrazione Irpef al 19%, nel momento in cui si procede con l’acquisto di un secondo veicolo che sia acquistato per una persona con delle disabilità.

L’operazione può essere effettuata anche prima che siano trascorsi i quattro anni, purché il primo veicolo acquistato con le agevolazioni previste dalla Legge 104 sia stato rubato o sia destinato alla demolizione.

Legge 104, le agevolazioni per la seconda auto per disabili

I contribuenti hanno la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge 104 per l’acquisto di una seconda auto per disabili. Ma quando si ha realmente diritto ad accedere a questi benefici? E quali sono i requisiti per potervi accedere? A fare il punto della situazione è stata la redazione di FiscoOggi – la rivista online dell’Agenzia delle Entrate – che, in una risposta fornita il 20 marzo 2024, ha chiarito i dubbi posti da un lettore su questa particolare operazione.

Chi può accedere alle agevolazioni

Attraverso la Legge n. 104 sono state introdotte delle agevolazioni particolari da applicare nel momento in cui si procede con l’acquisto di un’auto per disabili. Hanno la possibilità di accedere a queste agevolazioni i seguenti soggetti:

  • sordi;
  • non vedenti;
  • affetti da una disabilità psichica e mentale, che risultino essere titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • che abbiano una grave limitazione della capacità di deambulazione o risultino essere affetti da pluriamputazioni;
  • che abbiano delle ridotte o impedite capacità motorie.

Legge 104: le misure previste

La Legge n. 104 prevede una serie di benefici fiscali ben precisi, che sono i seguenti:

  • una detrazione Irpef pari al 19% sulla spesa che è stata sostenuta, che deve essere fruita nel momento in cui si presenta la dichiarazione dei redditi con il Modello 730 o con il Modello Redditi Pf;
  • sull’acquisto effettuato l’Iva è agevolata: viene applicata l’aliquota del 4%;
  • il contribuente usufruisce dell’esenzione dal bollo auto;
  • non si deve versare l’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Seconda auto per disabili: l’acquisto agevolato

Torniamo a questo punto sulla domanda di apertura: quando è possibile beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge 104 per l’acquisto della seconda auto per disabile? L’operazione è permessa dalla normativa a tutti gli effetti, ma solo quando si verificano alcune condizioni.

L’acquisto del secondo veicolo deve avvenire dopo quattro anni rispetto alla data nella quale si è acquista la prima vettura, per la quale sono stati ottenuti gli sgravi fiscali previsti dalla legge.

In alcuni casi, però, è possibile comprare un secondo mezzo prima che siano trascorsi quattro anni. I benefici vengono riconosciuti nel caso in cui il primo veicolo:

  • sia stato cancellato dal PRA, ossia il Pubblico Registro Automobilistico, perché deve essere demolito;
  • sia stato rubato e non è stato successivamente ritrovato.

Nell’eventualità in cui si venisse a verificare il secondo caso, è necessario presentare al concessionario presso il quale si acquista la seconda vettura:

  • la denuncia di furto del primo veicolo;
  • la registrazione della perdita di possesso che deve essere stata effettuata al PRA.

In questi casi il contribuente ha la facoltà di avvalersi delle agevolazioni previste dalla Legge 104 per acquistare una seconda auto per disabile.

Legge 104 e passaggio alle auto ibride

Il chiarimento fornito lo scorso 20 marzo 2024 dalla rivista FiscoOggi non deve andare a confondersi o a sovrapporsi con alcuni chiarimenti arrivati lo scorso 31 gennaio 2024 da Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia, che ha spiegato che, stando a un’interpretazione letterale della normativa vigente, non è possibile procedere con l’acquisto di un’auto per disabili dopo due anni che si è comprato un veicolo agevolato.

La presa di posizione di Giorgetti è arrivata nel corso di question time, dove chiariva che questa possibilità risulta essere esclusa, almeno volendo interpretare in maniera letterale la normativa che risulta essere in vigore in questo momento.

Il quesito prende spunto da quanto sta avvenendo in molte città italiane, dove stanno mutando le restrizioni stradali che impediscono, sostanzialmente, di accedere a determinate zone della città ai veicoli tradizionali. Per molti soggetti disabili, a questo punto, sorge la necessità di cambiare auto per poter continuare a beneficiare di molti servizi. Il dubbio era molto semplice: nel caso in cui fosse stata acquistata un’auto elettrica o ibrida per sostituirne una con motore a combustione, è possibile usufruire delle agevolazioni.

A questo punto la risposta è sì se l’operazione viene effettuata dopo quattro anni rispetto al primo acquisto, o se il veicolo viene rubato o deve essere demolito. No negli altri casi. Sempre che non intervenga una modifica della normativa in vigore.

Le parole di Giorgetti

Giancarlo Giorgetti, su questo, argomento, è stato molto chiaro e ha spiegato che:

In riferimento al quesito posto ricordo che l’ordinamento prevede diverse agevolazioni fiscali in favore delle persone diversamente abili quali, tra l’altro, la detrazione IRPEF del 19 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di autoveicoli e altri mezzi di ausilio e l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4 per cento per l’acquisto di questi beni.

Soffermandosi sull’interpretazione della norma, Giorgetti ha poi aggiunto che:

Con riferimento al quesito posto in merito al comma 37 dell’articolo 1 della legge 96/2006, che disciplina i casi di restituzione dei benefici fiscali ricevuti, prevedendo che l’agevolazione permane nel caso in cui il disabile ceda il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti a seguito di mutate necessità dovute alle minorazioni di cui è affetto e all’evoluzione della patologia, in riferimento alle “mutate necessità dovute al proprio handicap” sembrerebbe, sulla base dell’analisi del tenore letterale della norma, essere riferito a mutamento della patologia e non anche dalla semplice sostituzione di un veicolo a combustione con uno a mobilità elettrica o ibrida per adeguarsi alle restrizioni al traffico disposte dai comuni.