È possibile vendere un’auto acquistata precedentemente grazie a un’agevolazione economica? Il dubbio è lecito. Nel caso specifico, rispondiamo se è possibile rivendere l’auto acquistata con l’agevolazione fiscale della legge 104. La risposta è sì, ma solo dopo un periodo di tempo ben preciso.
Il rischio, altrimenti, è di incappare nella restituzione del vantaggio avuto per l’acquisto dell’auto, ovvero a un esborso economico. Agenzia delle Entrate ha risposto alle domande in merito alla cessione di un veicolo acquistato con l’agevolazione fiscale della legge 104.
Cosa dice la legge 104 per l’acquisto di un’auto: le agevolazioni
In Italia è possibile acquistare un’auto dedicata all’uso o al trasporto delle persone disabili e dei loro famigliari. La legge risale al 1992 e nel tempo ha visto lievi modifiche e accortezze. La legge di riferimento è la più nota “legge 104”, al cui interno si trova la lista dei veicoli che posso godere di tutta una serie di agevolazioni al momento dell’acquisto. Oltre alle autovetture classiche, sono compresi veicoli quali:
- autoveicoli per il trasporto promiscuo (massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate);
- autoveicoli specifici (per particolari condizioni);
- autocaravan (con carrozzeria speciali e attrezzati per il trasporto);
- motocarrozzette (veicoli a tre ruote);
- motoveicoli per il trasporto promiscuo;
- motoveicoli per i trasporti specifici.
Attenzione: non è agevolato l’acquisto di quadricicli leggeri (“minicar” per la guida senza patente).
Per i veicoli elencati è valida la detrazione Irpef pari al 19% del costo sostenuto (su una spesa massima di 18.075,99 euro) e l’Iva agevolata al 4% anziché al 22% su auto nuove o usate. È possibile inoltre ottenere l’esenzione del bollo e l’esenzione dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà (diversi dagli incentivi auto e moto 2024).
Auto con legge 104: quando e come rivenderla
Nella lista delle norme presenti nella legge 104, all’articolo 1, al comma 37, si legge che il veicolo acquistato con agevolazioni fiscali non può essere trasferito prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto. Il passaggio non può avvenire né a titolo oneroso, né gratuito.
Il trasferimento prima del tempo indicato comporta la restituzione della differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultate dall’agevolazione della legge 104.
Esistono però delle condizioni che permettono la vendita dell’auto prima dello scadere dei due anni. La vendita è possibile quando una persona con disabilità cede il veicolo perché è avvenuto un mutamento nella sua condizione. Nel caso di un nuovo acquisto, per le diverse e nuove necessità, è quindi possibile rivendere l’auto precedente e fare un nuovo acquisto con le agevolazioni fiscali in corso.
Un’altra possibilità di rivendita senza penalità od obbligo di rimborso è nel caso di eredità. Infatti se una persona riceve in eredità l’auto (o un altro veicolo che rientra nelle agevolazioni fiscali della legge 104) acquistata dalla persona disabile deceduta, questa non dovrà restituire nessuna somma e potrà usufruire dell’auto in piena libertà. Rientra nella dicitura anche la possibilità di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma (come risulta dalla risoluzione n.136/2009).