Auto disabili, con il passaggio alle elettriche si perdono le agevolazioni Iva

Acquistare un'auto elettrica a meno di due anni da una termica fa perdere le agevolazioni Iva ai disabili. Giorgetti fa il punto della situazione

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Come funzionano gli incentivi riservati alle persone disabili per l’acquisto delle auto, nel momento in cui si sceglie un veicolo elettrico o ibrido? Ricordiamo che la normativa prevede che venga applicata l’Iva al 4%. Ma volendo entrare un po’ più nel dettaglio, cosa succederà nel momento in cui il beneficiario dell’agevolazione passa da un mezzo a motore termico ad uno elettrico entro i due anni dal primo acquisto agevolato? Si perdono le agevolazioni?

Secondo Giancarlo Giorgetti, Ministro all’Economia, sono due le strade che si possono intraprendere:

  • la modifica della normativa attualmente in vigore;
  • l’utilizzo dell’interpello.

Ma perché sorge questo dubbio? Può capitare, infatti, che un qualsiasi contribuente abbia acquistato un veicolo con l’agevolazione sull’Iva per le persone disabili. Dopo aver effettuato l’operazione le esigenze possono cambiare e può nascere la necessità di passare ad un’auto elettrica o ibrida per poter accedere alle zone a traffico limitato nelle quali i comuni impongono maggiori restrizioni. A questo punto la domanda si impone: è possibile continuare a mantenere le agevolazioni?

Il quesito è stato posto chiaramente nel corso di un question time che si è tenuto lo scorso 31 gennaio 2024 alla Camera. Giancarlo Giorgetti ha chiarito che questa possibilità risulta essere esclusa da un’interpretazione letterale della normativa attualmente in vigore.

Sono due le strade, a questo punto, che si possono percorrere: la prima prevede un intervento diretto di modifica delle leggi, in modo da far rientrare questa nelle varie casistiche contemplate anche quello relativo alle restrizioni della circolazione stradale. La seconda prevede un vero e proprio interpello all’Agenzia delle Entrate.

IVA per le auto disabili: il passaggio ai veicoli elettrici

Per riuscire a comprendere a pieno la risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è necessario inquadrare sotto il profilo normativo la questione che è stata aperta.

La domanda che è stata posta si concentra su un punto molto preciso: sulla possibilità di poter continuare a beneficiare dell’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di un auto ibrida o elettrica, nel caso in cui sia stato già effettuato l’acquisto di un’auto tradizionale. Il dubbio sorge laddove siano sopraggiunte delle restrizioni stradali, che impongono delle restrizioni di accesso ai veicoli tradizionali.

Ricordiamo che la Legge n. 104/1992 ha avuto il merito di introdurre delle disposizioni molto importanti per l’assistenza e l’integrazione delle persone che sono affette da delle disabilità.

Il Decreto Iva – nello specifico nella tabella A), parte II, punto 31 – prevede un’aliquota al 4% per questa imposta nel momento in cui si procede con l’acquisto di mezzi di locomozione per delle persone diversamente abili.

Attraverso il comma 36 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 sono stati posti dei limiti ai benefici fiscali a cui si può accedere nel momento in cui si acquistano dei veicoli. Le agevolazioni previste dalla Legge 104/1992 legate agli autoveicoli si possono applicare unicamente a quelli utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio delle persone affette da disabilità.

Con il comma 37 è stato previsto che nel caso in cui si dovesse procedere con la vendita o il trasferimento del veicolo entro due anni dalla data dell’acquisto si perda l’aliquota Iva agevolata. Il beneficiario, a questo punto, è tenuto a pagare la differenza. Questa disposizione, però, non si applica nel caso in cui:

I disabili, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Su cosa si concentra il quesito

Appare evidente che il quesito posto alla Camera si concentri principalmente sull’eccezione che abbiamo appena visto. Si chiede, in altre parole, se possa considerarsi estesa anche al caso in cui siano state introdotte delle restrizioni alla circolazione. Molti comuni, infatti, hanno deciso di limitare la mobilità con i veicoli con motori termici. Giorgetti, nella risposta fornita nel corso del question time che si è tenuto alla Camera, ha voluto ribadire quali fossero le agevolazioni a cui le persone disabili possono accedere:

In riferimento al quesito posto ricordo che l’ordinamento prevede diverse agevolazioni fiscali in favore delle persone diversamente abili quali, tra l’altro, la detrazione IRPEF del 19 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di autoveicoli e altri mezzi di ausilio e l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4 per cento per l’acquisto di questi beni.

Giorgetti si è poi soffermato sulla questione oggetto della domanda e ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’interpretazione della norma:

Con riferimento al quesito posto in merito al comma 37 dell’articolo 1 della legge 96/2006, che disciplina i casi di restituzione dei benefici fiscali ricevuti, prevedendo che l’agevolazione permane nel caso in cui il disabile ceda il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti a seguito di mutate necessità dovute alle minorazioni di cui è affetto e all’evoluzione della patologia, in riferimento alle “mutate necessità dovute al proprio handicap” sembrerebbe, sulla base dell’analisi del tenore letterale della norma, essere riferito a mutamento della patologia e non anche dalla semplice sostituzione di un veicolo a combustione con uno a mobilità elettrica o ibrida per adeguarsi alle restrizioni al traffico disposte dai comuni.

L’interpretazione fornita da Giorgetti esclude, sostanzialmente, la possibilità di continuare a beneficiare dell’aliquota Iva ridotta, nel momento in cui si passa da un’auto a motore termico ad una elettrica o ibrida.

Le soluzioni per non perdere le agevolazioni

Giancarlo Giorgetti ha indicato due strade percorribili per poter continuare a mantenere l’aliquota Iva agevolata al 4% nel caso in cui si acquista un auto elettrica o ibrida. Il Ministro ha spiegato quanto segue:

Per ovviare a questa interpretazione in senso stretto ci sono due strade: la prima, evidentemente, è quella di una modifica normativa che, tenendo conto delle sempre più diffuse limitazioni al traffico specialmente nelle città, con riferimento alla mobilità a combustione, riconosca anche questa come una necessità che garantisca il diritto alla mobilità nei casi concreti e particolari. L’altra possibilità di risoluzione è che, in ogni caso, è consigliabile, tenendo conto di queste peculiarità, è quella dell’utilizzo dello strumento dell’interpello ai sensi dell’articolo 11 della Legge 212/2000.

Questo significa, in altre parole, che è possibile adottare due diverse soluzioni:

  • modificare la legge;
  • utilizzo l’interpello.

In sintesi

Volendo sintetizzare al massimo, nel caso in cui una persona disabile si dovesse trovare nella necessità di cambiare auto e passare ad una elettrica per le limitazioni poste dai Comuni, perdebbe le agevolazioni Iva. Questo però solo se l’operazione viene effettuata prima dei due anni.

Secondo Giorgetti, per ovviare a questo problema sarebbe necessario un cambio delle normative – i cui tempi non sarebbero di certo brevi – o fare un interpello all’Agenzia delle Entrate. Il cui risultato non è certo.