Ivie 2024, come calcolare l’imposta sugli immobili all’estero

Come deve essere calcolata l'imposta sugli immobili all'estero. Quali regole devono essere seguite e chi ne è esonerato

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

L’Ivie è l’imposta che i contribuenti devono versare sugli immobili detenuti e situati all’estero. Su questi beni il diretto interessato deve detenere un titolo di proprietà o un altro diritto reale.

Ad istituire l’Ivie è stato l’articolo 19, commi da 13 a 17, del Decreto Legge n. 201 del 2011. Quella che andremo ad analizzare è, in estrema sintesi, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero che sono di proprietà di persone fisiche residenti in Italia. In un certo senso è possibile affermare che l’Ivie abbia alcune analogie con l’Imu, che viene applicata agli immobili presenti in Italia. Alcune delle disposizioni che sono applicabili proprio a questa imposta sono state estese all’Ivie: il legislatore si è mosso in questo senso in ragione di motivazioni di coerenza e uniformità di trattamento.

Volendo sintetizzare al massimo, l’Ivie costituisce un’imposta sul valore degli immobili che sono detenuti oltre confine a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche che sono residenti in Italia. L’imposta deve essere versata nella misura dello 0,76% in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale relativo ai mesi dell’anno per i quali si è protratto il suddetto diritto.

Ivie: le residenza delle persone fisiche

Per determinare quale sia la residenza delle persone fisiche è necessario fare riferimento a quanto contenuto all’interno dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, per il quale vengono considerati residenti:

le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

I criteri enunciati sono a tutti gli effetti alternativi. È necessario, infatti, che ne venga verificato anche uno solo perché una persona fisica venga considerata residente in Italia. A questo punto vengono considerarti come soggetti passivi dell’Ivie:

  • le persone che risultino essere proprietari di un fabbricato, di un’area fabbricabile e di terreni a qualsiasi uso destinati all’estero. Sono compresi anche quelli strumentali, che vengono utilizzati per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Dei suddetti beni il contribuente deve essere titolare di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
  • il concessionario, nel caso in cui ci sia una concessione di aree demaniali;
  • l’eventuale locatario per gli immobili, anche quando sono da costruire o in corso di costruzione, che siano concessi in locazione finanziaria. In questo particolare caso, il locatario risulta essere il soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Sicuramente una delle peculiarità dell’Ivie è che trova applicazione agli immobili collocati all’estero anche in relazione all’individuazione degli eventuali diritti reali che comportano il versamento dell’imposta stessa.

Common law

Attraverso la circolare n. 28/E del 2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato – facendo riferimento agli immobili che risultano essere situati in Paesi common law – che può venirsi a creare un diritto di proprietà fondiaria assoluta e un diritto al possesso dei beni. Le due realtà sono state battezzate:

  • freehold;
  • leasehold.

Proprio quest’ultimo istituto garantisce il diritto al possesso di beni immobili disgiuntamente dalla loro proprietà. Questo possesso, nella maggior parte dei casi, dura un periodo di tempo particolarmente elevato a seguito del pagamento di un corrispettivo.

L’istituto del leasehold, in un certo senso, presenta delle analogie con i diritti reali del nostro ordinamento – stiamo pensando all’usufrutto -, piuttosto che al diritto di locazione. Questo è il motivo per il quale i titolari di questo diritto sono tenuti a versare l’Ivae e non anche gli eventuali titolari della proprietà fondiaria assoluta.

La base imponibile dell’Ivie

Come viene calcolata la base imponibile dell’Ivie? Si basa, in estrema sintesi, sul valore dell’immobile, che è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti dai quali è possibile rilevare il costo che è stato sostenuto complessivamente per acquistare i diritti reali sulla proprietà.

Nel caso in cui i diritti reali non dovessero risultare rilevabili da un contratto, il valore dell’immobile si viene a determinare utilizzando i criteri dettati dalla normativa del paese nel quale l’immobile è collocato. Se, invece, l’immobile è stato costruito, è necessario fare riferimento al costo di costruzione che è stato sostenuto dal proprietario, così come risulta dalla relativa documentazione.

Nel momento in cui cui dovessero mancare i suddetti valori o non dovesse esistere la relativa documentazione, si deve assumere il valore di mercato al termine di ogni anno solare nel luogo dove il suddetto immobile è collocato. Nel caso in cui l’immobile non dovesse risultare essere posseduto al 31 dicembre dell’anno, è necessario fare riferimento al valore dell’immobile che viene rilevato al termine del periodo di detenzione.

Come calcolare l’Ivie

Come deve essere calcolata l’Ivie? L’imposta deve essere versata nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile determinato in base al valore dello stesso e sulla base dei criteri che abbiamo appena descritto.

L’imposta non deve essere versata solo e soltanto quando la stessa non supera i 200 euro. Quando si dovesse venire a creare questa situazione, il contribuente non è obbligato ad indicare i dati relativi all’immobile all’interno del quadro RM della dichiarazione dei redditi. Rimane comunque valido l’obbligo di compilazione del Modulo RW.

L’esenzione dal versamento Ivie viene determinata sulla base dell’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile. A prescindere dalle eventuali quote e dal periodo di possesso dello stesso.
È bene sottolineare che l’imposta deve essere versata proporzionalmente alla quota di titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

In sintesi

Nel momento in cui si possiedono degli immobili all’estero è necessario versare l’Ivie. L’imposta deve essere calcolata sul valore dell’immobile. Nel caso in cui l’importo da versare risulti essere inferiore a 200 euro il contribuente è esentato dal pagamento della suddetta imposta.

L’Ivie, in un certo senso, può essere considerata come una sorta di Imu degli immobili ubicati oltre confine.