Irpef, Ires e Irap, salta il versamento al 30 giugno: nuova proroga, ecco per chi

Il MEF ha deciso di rinviare la scadenza fissata originariamente per mercoledì 30 giugno per il pagamento di Irpef, Ires e Irap 2021

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Una bella notizia per le partite IVA: salta causa Covid la scadenza fissata originariamente per mercoledì 30 giugno 2021 per il pagamento di Irpef, Ires e Irap.

Irpef, cos’è e chi la paga

Ricordiamo che l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è l’imposta dovuta dalle persone fisiche che abbiano questi redditi:

  • fondiari, cioè dei fabbricati e dei terreni
  • di capitale
  • di lavoro dipendente (inclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di pensione)
  • di lavoro autonomo
  • di impresa
  • diversi.

Sono soggetti passivi dell’Irpef le persone fisiche residenti e non residenti in Italia.

Il contribuente versa l’Irpef con un acconto, in una o due rate, e un saldo. In particolare, ogni anno versa il saldo relativo all’anno precedente e un acconto relativo all’anno in corso.

L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo.

Salvo proroghe, il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

La prima rata di acconto e il saldo possono essere versati in rate mensili. La seconda rata dell’acconto deve essere pagata in un’unica soluzione.

Tutti i contribuenti pagano le imposte tramite il modello F24. I soggetti non residenti possono pagare le imposte anche con altre modalità, per esempio bonifico bancario o attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Le stesse modalità di pagamento delle imposte previste per i contribuenti che utilizzano il modello REDDITI PF devono essere utilizzate anche dai contribuenti che presentano il modello 730 e non hanno un sostituto d’imposta.

Non devono versare autonomamente le imposte, invece, i contribuenti che presentano il modello 730 e hanno un sostituto d’imposta. Gli importi a debito o a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione sono trattenuti o pagati direttamente sullo stipendio dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), a partire dal mese di luglio.

Ires, cos’è e chi la paga

L’Ires è l’aliquota d’imposta sui redditi delle società, che in Italia è pari al 24%.

Devono versare l’imposta:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti in Italia
  • gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit)
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.

Sono esenti dall’imposta sulle società i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e di quelli con sede in Lussemburgo.

Irap, cos’è e chi la paga

La dichiarazione Irap è utilizzata per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive.

Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

Devono presentare la dichiarazione Irap:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo
  • gli esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo che tiene conto del numero dei capi allevati
  • coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate, comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
  • le società e gli enti soggetti all’Ires, cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’Irap mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso
  • le Amministrazioni pubbliche.

Non sono soggetti passivi dell’imposta i soggetti che esercitano una attività agricola, le cooperative e loro consorzi. I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione IRAP se determinano il diritto camerale annuale in base al fatturato.

I soggetti non residenti sono tenuti alla dichiarazione Irap se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno 3 mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Versamento Irpef, Ires e Irap: la nuova data

Ora, il MEF ha comunicato che è stato adottato un nuovo DPCM che proroga di 20 giorni la scadenza del 30 giugno per il pagamento dell’importo IRPEF dovuto: la proroga è stata infatti stabilita al 20 luglio 2021.

Attenzione però, perché la proroga non riguarda tutti, ma soltanto le partite IVA forfettarie e coloro che rientrano nel regime ISA.

La proroga dei versamenti di saldo e acconto IRPEF, IRES e IRAP al 20 luglio 2021 sposta anche la scadenza per i pagamenti con maggiorazione dello 0,40%: le imposte dovranno essere versate inderogabilmente entro il 20 agosto 2021.