Tasse, la vera stangata arriva da metà novembre

Il calendario fiscale di novembre concentra diversi appuntamenti a partire da metà del mese: ecco le tasse da pagare

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Diversi gli appuntamenti col Fisco a novembre, molti dei quali concentrati a metà mese: dal 15 al 30 ci sono infatti tutta una serie di adempimenti che coinvolgeranno contribuenti e imprese.

Vediamo, nello specifico, quali sono le tasse da pagare.

Le scadenze del 15 novembre

Nella data del 15 novembre ci sono concentrati principalmente due appuntamenti, infatti è l’ultimo giorno utile per:

  • richiedere il pagamento a rate del canone Rai;
  • versare l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti.

Nel primo caso, entro il 15 novembre i titolari di reddito di pensione non superiore a 18mila euro annui per inoltrare al proprio ente pensionistico la richiesta di effettuare il pagamento del canone Rai, a partire dall’anno 2024, tramite ritenuta sulle rate di pensione con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico.

Nel caso di rivalutazione partecipazioni e terreni, sempre entro il 15 novembre:

  • i contribuenti interessati devono provvedere al versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 2021;
  • spetta anche il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva (14%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 202;
  • infine, i contribuenti interessati devono provvedere al versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 2023 e di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

La stangata del 16 novembre

Un numero maggiore di versamenti è concentrato invece il 16 novembre, giorno in cui:

  • i soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di ottobre. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione del codice tributo 6728;
  • i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di ottobre relativi a contratti di locazione breve;
  • i contribuenti Iva devono provvedere al versamento della nona rata dell’Iva relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 2,64% mensile a titolo di interessi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 con utilizzo di crediti in compensazione, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato;
  • i contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di ottobre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di settembre);
  • i contribuenti Iva trimestrali naturali o “speciali” (articolo 74, comma 4, Dpr 633/72) devono versare l’imposta relativa al terzo trimestre;
  • i contribuenti Iva trimestrali che, in un contratto di subfornitura, hanno concordato per il pagamento un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione (articolo 74, comma 5, Dpr 633/72), provvedono al versamento dell’imposta dovuta relativa al terzo trimestre;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell’Iva relativa al terzo trimestre;
  • i soggetti Iva che, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono liquidare e versare l’Iva relativa al mese precedente;
  • le persone fisiche, titolari di partita Iva, nonché le società di persone ed enti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono versare la sesta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modelli Redditi Pf 2023, Redditi Sp 2023 e Irap 2023) con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%, e del saldo dell’Iva relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2023 – 30/6/2023, e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%. Gli stessi contribuenti, titolari di partita Iva, che hanno effettuato il primo pagamento il 31 luglio 2023, devono provvedere al versamento della quinta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%;
  • i contribuenti titolari di partita Iva che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Redditi Pf 2023, Redditi Sp 2023 e Irap 2023), che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 devono provvedere al versamento della quinta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali con applicazione degli interessi nella misura dello 1,28%. Gli stessi contribuenti titolari di partita Iva che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 (anziché entro il 20 luglio 2023) devono provvedere al versamento della quinta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l’applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.

Per quanto riguarda le imprese, invece, i soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono versare la sesta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc 2023, Redditi Enc 2023 e Irap 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%, e del saldo dell’Iva relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2023 – 30/6/2023 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%.

I medesimi soggetti che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023, devono versare la quinta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%. Si tratta della quinta rata anche per coloro che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 (anzichè entro il 20 luglio 2023), avvalendosi della proroga prevista dal Dl 51/2023, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.

Gli stessi soggetti che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023, avvalendosi della proroga prevista dal Dl 51/2023, devono provvedere al versamento della quinta rata delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,28%.

Conguagli e versamenti per i sostituti di imposta

Per i datori di lavoro, in quanto sostituti di imposta, il 16 novembre si concentrano una serie di scadenze che in particolare hanno a che fare con:

  • i sostituti d’imposta che devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di ottobre, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
  • i sostituti d’imposta che devono versare le ritenute operate nel mese di ottobre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi;
  • i sostituti d’imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale e che devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di ottobre.

In tutti e tre i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

Il calendario fiscale di enti pubblici e banche

A procedere con i versamenti dovuti al Fisco il 16 novembre non sono solo imprese e cittadini, infatti:

  • i soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro e quella relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • gli enti e gli organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento, tramite il modello F24Ep con modalità telematiche, delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di ottobre;
  • gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare, con modalità telematiche, l’Iva relativa al mese di ottobre dovuta a seguito di scissione dei pagamenti, rispettivamente con l’F24EP (codice tributo 620E) e con l’F24 “ordinario” (codice tributo 6040);
  • le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 1, Dm 23 gennaio 2015), versano l’imposta relativa al mese di ottobre dovuta in applicazione della “scissione dei pagamenti” utilizzando i codici tributo 621E (per l’F24EP) e 6041 (per l’F24 “ordinario”);
  • banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese di ottobre.

Le scadenze concentrate a fine mese

Altrettanto numerosi sono gli appuntamenti concentrati a fine mese, perché già a partire dal 20 novembre le imprese elettriche devono ricordarsi di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di ottobre. L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica, tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Il 30 novembre invece:

  • i contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti a essi equiparati nonché dell’Irap (Modelli 730/2023, Redditi PF 2023, Redditi SP 2023 e Irap 2023), devono pagare la seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap relativo all’anno 2023;
  • i soggetti Ires tenuti al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi SC 2023 e Irap 2023, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono pagare la seconda o unica rata di acconto Ires (e relative addizionali e maggiorazione) e Irap relativo all’anno 2023;
  • i locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate, che hanno scelto il regime della cedolare secca, devono pagare il secondo o unico acconto per l’anno d’imposta 2023;
  • gli enti non commerciali e produttori agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di ottobre, con indicazione dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento. Il modello, reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati. Sono tenuti a questo adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali;
  • i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia, nonché residenti e non residenti nel territorio dello Stato che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, devono inviare in via telematica la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nei territorio dello Stato relative al mese di ottobre. La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018;
  • i soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel terzo trimestre del 2023, utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”;
  • gli enti associativi, interessati alla presentazione del modello Eas per il periodo d’imposta 2023, ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione, devono presentarlo avvalendosi della remissione in bonis. Ai fini del perfezionamento dell’istituto in esame, è necessario versare contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione di 250 euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti. La sanzione va versata tramite modello F24-Elide con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario, indicando il codice tributo 8114;
  • le persone fisiche non titolari di partita Iva tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, Redditi Pf 2023), che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono versare la sesta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%. La stessa tipologia di contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 deve versare la sesta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%;
  • i contribuenti non titolari di partita Iva, che partecipano a società, associazioni e imprese che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023, devono provvedere al versamento della sesta rata delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%.

Inoltre, direttamente o tramite intermediari Entratel:

  • i contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e coloro che, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità, devono trasmettere il modello Redditi PF 2023 e la busta contenete la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef;
  • le società di persone ed enti equiparati devono provvedere alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi modello Redditi SP 2023;
  • le società di capitali residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee, residenti nel territorio dello Stato), gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare, le società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con esercizio coincidente con l’anno solare devono effettuare l’invio telematico della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC 2023;
  • gli enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare (enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commericali), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali), le società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare, i curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’Ires e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo d’imposta nel corso del quale si è aperta la successione devono provvedere alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi modello Redditi ENC 2023;
  • i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap e con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono invece effettuare l’invio telematico della dichiarazione Irap 2023. Mentre i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l’anno solare, devono effettuare la presentazione esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, del modello CNM 2023. Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello Redditi SC 2023.

Ai versamenti, inoltre, si accompagnano due comunicazioni importanti, perché le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e intendono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero devono presentare, sempre il 30 novembre, l’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate – Divisione contribuenti. Inoltre, è anche l’ultimo giorno utile per i contribuenti non obbligati alla dichiarazione dei redditi per la presentazione della scheda per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef. La scheda deve essere presentata a un intermediario abilitato.