Tra il lungo elenco di tasse che ogni anno gli italiani sono obbligati a versare quella del canone Rai è senza alcun dubbio una delle più discusse. Anche nel 2023 l’imposta si troverà direttamente in bolletta, nonostante negli ultimi mesi si sia diffusa la voce di una sua possibile cancellazione dalle fatture energetiche. Allo stesso modo, rispettando alcuni requisiti, resteranno valide alcune particolari circostanze per poter chiedere l’esonero del pagamento.
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Canone Rai: come funziona la tassa
Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque sia in possesso di un apparecchio televisivo e si paga una sola volta l’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che tutti abbiano la residenza nella stessa abitazione. L’importo dell’imposta è pari a 90 euro.
Ma come funziona? L’addebito viene riscosso in maniera diretta tramite l’utenza della luce, suddiviso in 10 rate mensili da 9 euro da gennaio a ottobre. La modalità varia ovviamente a seconda della frequenza di fatturazione della bolletta di energia elettrica: se è bimestrale l’equivalente è di 18 euro fino al raggiungimento della somma totale.
Anche se in una stessa abitazione sono presenti più televisori il canone Rai resta sempre a 90 euro l’anno. Ricordiamo inoltre che sono tenuti a pagarlo anche i residenti all’estero, nel caso in cui detengano un apparecchio televisivo nella loro casa in Italia.
Nel 2023 rimane inalterato il principio secondo cui l’imposta è dovuta dal momento in cui si attiva l’utenza dell’elettricità. Questo significa che il contratto con qualsiasi fornitore dà luogo alla presunzione di possesso di un televisore nella propria abitazione.
Chi può non pagare nel 2023
Non tutti i cittadini sono tenuti a pagare l’abbonamento radiotelevisivo italiano. Anche nel 2023 le categorie principali dei soggetti esonerati sono due:
- Chi non possiede un televisore;
- Chi ha almeno 75 anni e un reddito sotto una certa soglia.
Per sottrarsi all’addebito occorre presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle entrate, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.455 del 2000. Ma vediamo nel dettaglio i singoli casi.
Chi non ha un televisore
I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per ottenere l’esonero del canone tv in bolletta, come espressamente indicato sul sito dell’Agenzia delle entrate devono comunicare:
- Che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio televisivo sia proprio che di un componente della famiglia anagrafica;
- La non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento.
Gli eredi devono dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto non è presente alcun televisore.
Chi è ultra 75enne
Per i cittadini che hanno almeno 75 anni di età l’esonero è riconosciuto per legge, ma c’è una soglia di reddito da rispettare. Nel sito dell’Agenzia delle entrate si legge che:
- I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti.
- L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75esimo anno è avvenuto entro il 31 gennaio. Se il compimento è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio, l’agevolazione spetta solo per il secondo semestre.
Altri casi di esenzione
Secondo quanto stabilito da alcune convenzioni internazionali sono esonerati dal pagamento del canone Rai anche i seguenti soggetti:
- Gli agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
- I funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
- I funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
- I militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.
Quando presentare la domanda di esonero
Come detto, per essere esentati dal versamento dell’imposta sulla bolletta della luce occorre presentare una specifica dichiarazione sostitutiva all’Agenzia dell’entrate. Ma attenzione alle scadenze perché ci sono due importanti accorgimenti da tenere presenti per l’invio della documentazione. Le tempistiche sono precise:
- Il 31 gennaio 2023 per essere esentati per l’intero anno;
- Il 30 giugno 2023 per essere esentati per il secondo semestre, da luglio a dicembre.
Chi salta anche questa seconda scadenza perde il diritto a qualsiasi esenzione e dovrà aspettare l’arrivo dell’anno successivo.
Come inviare la documentazione
Il modello della dichiarazione sostitutiva è reperibile sul portale ufficiale dell’Agenzia delle entrate (qui le modalità di accesso ai servizi online) e può essere presentato secondo diverse modalità:
- via web tramite l’applicazione disponibile sul sito (ci si può rivolgere anche a un intermediario);
- tramite Pec (con firma digitale) all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
- forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino/per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.