Spese scolastiche e universitarie, quali costi si possono portare in detrazione nel Modello 730

Le spese scolastiche e quelle universitarie si possono portare in detrazione all'interno del Modello 730. Ma è necessario rispettare alcuni requisiti

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Le spese scolastiche e per l’istruzione sostenute per i figli possono essere portate in detrazione direttamente all’interno del Modello 730. A prevederlo è l’articolo 15, comma 1 del TUIR, grazie al quale è possibile accedere a uno sconto del 19% dell’IRPEF calcolato sui costi sostenuti dai genitori.

Per ottenere la detrazione direttamente nel Modello 730 i contribuenti possono utilizzare due differenti codici:

  • codice 12, che deve essere usato per gestire le spese relative alla frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
  • codice 13, il quale è relativo ai costi sostenuti per frequentare le università statali e non statali, di perfezionamento o specializzazione universitaria, che siano tenuti presso le università o degli istituti pubblici o privati. Non importa che siano italiani o stranieri.

Il reddito del soggetto che ha sostenuto le spese scolastiche e per l’istruzione è determinante per stabilire l’ammontare dell’agevolazione. Ma non solo, è necessario aver sostenuto i costi attraverso dei mezzi di pagamento tracciabili: un bonifico bancario, postale o qualsiasi altro mezzo che permetta di tracciare nel dettaglio l’operazione.

Detrazione spese scolastiche fino alle scuole secondarie

La detrazione delle spese scolastiche è prevista dalla lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 15 del DPR n. 917/86. Nel dettaglio l’agevolazione spetta:

Per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62

I contribuenti, in estrema sintesi, hanno la possibilità di ottenere una detrazione fiscale pari al 19% per le spese scolastiche che sono state sostenute per la frequenza dei seguenti istituti – sia quelli statali pubblici, che quelli statali parificati -:

  • scuola materna, o più propriamente la scuola dell’infanzia;
  • le scuole elementari e medie inferiori, ossia le scuola del primo ciclo di istruzione. In questo ciclo, sostanzialmente, rientrano la primaria per un ciclo di cinque anni e la secondaria di primo grado, per un ciclo di tre anni;
  • le scuole superiori, ossia le scuole secondarie di secondo grado. Il ciclo scolastico, in questo caso, è di cinque anni.

Importo massimo detraibile

L’importo massimo detraibili, per queste tipologie di spese scolastiche, è pari ad 800 euro per ogni alunno o studente. L’importo del rimborso IRPEF massimo, che viene calcolato al 19%, risulta essere pari a 152 euro, somma che deve essere presa in considerazione per ogni anno di studio, dalla materna fino alle superiori.

L’importo massimo detraibile deve essere indicato all’interno del Quadro E del Modello 730. Nello specifico è necessario utilizzare il rigo E8-E10 e il codice 12. L’importo massimo è di 800 euro per ogni studente.

Istituti musicali, la detrazione delle spese scolastiche

I contribuenti possono accedere alle detrazioni fiscali anche per l’iscrizione ai Conservatori di Musica e agli Istituti Musicali per i corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente al DPR n. 212/2004. Per quanto riguarda, invece, i nuovi corsi di formazione istituiti dal DPR n. 212/2005 le spese sostenute risultano essere equiparabili a quelle dei corsi universitari: è quindi necessario compilare il rigo E8/E10, utilizzando il codice 13.

I costi detraibili dal Modello 730

Le spese scolastiche che risultano essere detraibili direttamente nel Modello 730 sono le seguenti:

  • le tasse a titolo di iscrizione e di frequenza scolastica;
  • i contributi obbligatori;
  • i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici.

È bene sottolineare che le detrazioni non spettano per i seguenti costi:

  • per l’acquisto di materiale di cancelleria e dei testi scolastici. Il riferimento, in questo caso, è la risposta 1.15 contenuta all’interno della circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate;
  • il servizio di trasporto scolastico, inteso come servizio alternativo al trasporto pubblico. Al momento, per questo tipo di costo, non è previsto alcun tipo di agevolazione. Le indicazioni sono state fornite dalla risoluzione n. 68/E del 4 agosto 2016 dell’Agenzia delle Entrate.

I limiti della detraibilità

Come abbiamo visto in precedenza, la detrazione massima per le spese scolastiche è fissata nella misura di 800 euro per anno per ogni alunno o studenti. Le detrazioni non risultano, a ogni modo, essere cumulabili con quelle previste dall’articolo 15, comma 1, lettera i-octies) del TUIR relative alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Questo significa, in altre parole, che se viene scelta la detrazione per la frequenza, non è possibile fruire delle detrazioni per le erogazioni liberali agli istituti scolastici.

Detrazione per le spese universitarie

Le spese universitarie danno diritto a detrarre dall’IRPEF il 19% dei costi sostenuti. A prevederlo è la lettera e) dell’articolo 15, comma 1, del DPR n. 917/86, nel quale si legge che:

Le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali. In misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

In questo caso sono detraibili anche le spese sostenute per la frequenza di:

  • corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali;
  • corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria;
  • corsi tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

La detrazione può essere ottenuta anche quando le spese si riferiscono a più anni, compresi quelli fuori corso. Indipendentemente dal fatto che le università siano statali, non statali o straniere. A ogni modo i costi sostenuti non devono essere superiori rispetto a quelli stabiliti annualmente per ogni facoltà universitaria con decreto Miur e tenendo conto degli importi medi che devono essere sostenuti per le università statali.

Possono essere portati in detrazione i costi:

  • l’immatricolazione e l’iscrizione anche quando si riferiscono a più anni. È compresa l’iscrizione degli anni fuori corso;
  • soprattasse per esami di profitto e di laurea previste per tutte le università.

Le spese detraibili

Sono detraibili al 19% le seguenti spese universitarie – deve essere utilizzato il codice 13 -:

  • i costi legati alla frequenza di università statali, per l’intero importo;
  • i costi legati al sostenimento di spese per frequenza di università non statali, limitatamente agli importi stabiliti annualmente con apposito decreto del MIUR (che tiene in considerazione gli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali).

Per il periodo d’imposta 2023, i limiti de detrazione sono i seguenti:

  • area disciplinare: Medica. Nord: 3.900 euro; Centro: 3.100 euro; Sud: 2.900 euro;
  • area disciplinare: Sanitaria. Nord: 3.900 euro; Centro: 2.900 euro; Sud: 2.700 euro;
  • area disciplinare: Scientifico-Tecnologica. Nord: 3.700 euro; Centro: 2.900 euro; Sud: 2.600 euro;
  • area disciplinare: Umanistico-Sociale. Nord: 3.200 euro; Centro: 2.800 euro; Sud: 2.500 euro.

Per le università non statali i limiti massimi sono:

  • 3.900 euro per il Nord;
  • 3.100 euro per il Centro;
  • 2.900 euro per il Sud e le Isole.