La riforma della riscossione introdotta dal dlgs 159/2015, in vigore dal 22 ottobre, ha introdotto cambiamenti in tema di rateazione delle imposte di successione imponendo nuovi obblighi e divieti. La disciplina previgente concedeva l’opzione a patto che fosse stato versato almeno il 20%, sanzioni e interessi di mora entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione e che venisse presentata garanzia mediante ipoteca, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di Borsa, fideiussione o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazioni autorizzata. L’importo rimanente doveva essere versato in rate annuali posticipate.
Rateazione post-riforma
Il D.lgs, n. 159/2015 prevede ora:
- obbligo versamento di almeno il 20% dell’imposta liquidata;
- possibilità di dilazionare il debito residuo in 8 rate trimestrali per importi superiori a 20mila euro o fino a 12 rate per importi superiori (le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre);
- divieto di rateazione per debiti sotto i 1.000 euro.
- Alla rateazione si applicano anche gli interessi che vengono calcolati dal primo giorno successivo al pagamento di almeno il 20% dell’imposta dovuta.
Lieve inadempimento
Si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento del 20% dell’imposta liquidata entro 60 giorni o di mancato versamento di una delle rate entro il termine di quella successiva. La decadenza, che comporta l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto con sanzioni e interessi, si può evitare in caso di:
- insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e in ogni caso a 10mila euro;
- tardivo versamento della somma dovuta ( pari al 20%) non superiore a 5 giorni.