Con il decreto direttoriale del 5 agosto 2026, sono stati definiti i termini e le modalità operative per presentare le domande di accesso al bonus investimenti sostenibili 4.0. Per l’incentivo, destinato alle micro, piccole e medie imprese del Mezzogiorno che intendono realizzare progetti innovativi, tecnologicamente avanzati e orientati alla sostenibilità ambientale, sono stati sbloccati 447.595.808,76 euro, di cui il 25% riservati ai programmi presentati dalle micro e piccole imprese.
Indice
Chi può richiedere il bonus investimenti sostenibili 4.0
L’incentivo si colloca nel PN RIC 2021-2027, nell’ambito dell’Azione 1.3.2 dedicata allo sviluppo delle Pmi e alla nuova imprenditorialità, e riguarda le micro, piccole e medie imprese localizzate nelle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno, ovvero:
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sicilia;
- Sardegna.
L’impresa deve essere:
- regolarmente costituita;
- iscritta e attiva nel Registro delle imprese;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese. Per le imprese individuali e le società di persone, il requisito viene soddisfatto attraverso la presentazione di almeno due dichiarazioni dei redditi.
Tra gli altri requisiti figurano infine:
- la regolarità rispetto alla normativa edilizia e urbanistica, alle disposizioni in materia di lavoro, prevenzione degli infortuni e tutela ambientale, oltre alla regolarità contributiva. L’impresa deve inoltre aver restituito eventuali somme dovute in seguito alla revoca di precedenti agevolazioni concesse e non deve aver effettuato, nei due anni precedenti la domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva interessata dall’investimento;
- la presentazione di un progetto con un elevato contenuto tecnologico e un ampio ricorso alle tecnologie abilitanti previste dal piano Transizione 4.0 ma anche coerente con gli obiettivi europei di transizione verde.
Viene infatti riconosciuta priorità agli interventi che favoriscono l’economia circolare, contribuiscono agli obiettivi climatici dell’Unione europea oppure migliorano l’efficienza energetica dei processi produttivi (garantendo nello specifico un risparmio energetico non inferiore al 5% rispetto ai consumi di energia primaria dell’anno precedente alla presentazione della domanda).
Allo stesso tempo, nel rispetto del principio DNSH, cioè il principio europeo del “do no significant harm”, i programmi ammessi non devono arrecare un danno agli stessi obiettivi ambientali dell’Ue.
Quali settori e attività possono accedere al bonus
Sono ammesse al bonus le attività manifatturiere, con esclusione di alcuni comparti sottoposti a specifiche limitazioni dalla normativa europea, tra cui:
- siderurgia;
- estrazione del carbone;
- costruzione navale,;
- fabbricazione di fibre sintetiche;
- trasporti e relative infrastrutture;
- produzione e distribuzione di energia e relative infrastrutture.
Sono inoltre ammesse alcune attività di servizi alle imprese individuate nell’allegato 4 del decreto ministeriale 18 marzo 2026, ovvero:
- servizi di logistica avanzata, magazzinaggio e movimentazione merci;
- attività di supporto informatico, consulenza software e telecomunicazioni;
- attività di ingegneria, architettura, collaudo e analisi tecnica;
- ricerca scientifica e sviluppo;
- trattamento e gestione mirata dei rifiuti industriali o delle acque reflue a fini di riuso;
- altre attività specializzate di supporto alle imprese (come imballaggio, confezionamento e riparazione di apparecchiature ICT).
Come funziona il Piano investimenti 4.0
Per essere ammesso, l’investimento deve essere finalizzato al raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dal piano di Transizione 4.0, ovvero:
- ampliamento della capacità produttiva;
- diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai realizzati in precedenza;
- cambiamento del processo produttivo di un’unità esistente oppure realizzazione di una nuova unità produttiva.
C’è poi un’importante regola temporale, che stabilisce che programma deve essere:
- avviato dopo la presentazione della domanda;
- completato entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
Per i programmi di efficientamento energetico è richiesta infine una specifica relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato sotto forma di perizia giurata, nella quale devono essere indicati gli elementi necessari a verificare il raggiungimento del risparmio minimo previsto.
Per le richieste di erogazione basate sulle fatture, invece, le spese devono essere pagate attraverso un conto corrente bancario ordinario.
Le spese ammesse
Il bonus viene riconosciuto per:
- le spese necessarie alla realizzazione del programma, a partire da macchinari, impianti e attrezzature;
- le componenti tecnologiche e digitali, compresi software e licenze collegati agli investimenti agevolati. Sono previste anche spese per certificazioni ambientali e determinate consulenze specialistiche;
- le opere murarie e assimilate, anche se con specifici limiti. In questo caso, infatti, la domanda deve essere accompagnata da un computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato, firmato e timbrato dal professionista.
I beni agevolati devono rimanere nel territorio della Regione in cui è localizzata l’unità produttiva agevolata per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene.
A quanto ammonta il bonus
Le agevolazioni possono arrivare complessivamente al 75% delle spese ammissibili, così assegnate:
- 35% sotto forma di contributo in conto impianti;
- 40% sotto forma di finanziamento agevolato.
L’impresa deve quindi garantire con risorse proprie oppure attraverso un finanziamento esterno – privo di qualsiasi altro sostegno pubblico – la copertura di almeno il 25% delle spese ammissibili.
Le spese ammissibili devono essere almeno 750.000 euro e non superiori a 5 milioni di euro. Inoltre, l’investimento non può superare il 70% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato e depositato oppure, per imprese individuali e società di persone, dall’ultima dichiarazione dei redditi.
Per esempio, per un progetto da 1 milione di euro, l’agevolazione massima teorica sarebbe pari a 750.000 euro, ma:
- 350.000 euro avrebbero natura di contributo in conto impianti;
- 400.000 euro sarebbero costituiti dal finanziamento agevolato;
- la restante quota di almeno 250.000 euro dovrebbe essere assicurata dall’impresa con risorse proprie o con finanziamento esterno non assistito da sostegno pubblico.
Come e quando presentare domanda
La domanda deve essere presentata online attraverso la sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” del sito di Invitalia. Alla procedura è possibile accedere tramite autenticazione (con Spid, Cie o Cns) dalle ore 12 del 10 settembre 2026 per compilare la domanda e inserire tutta la documentazione richiesta. La presentazione vera e propria partirà invece dalle ore 10 del 6 ottobre 2026 e sarà possibile dalle ore 10 alle ore 17 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
L’accesso è riservato al rappresentante legale dell’impresa risultante dal certificato camerale, che può comunque conferire a un soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda. È inoltre necessario disporre di una Pec attiva e registrata nel Registro delle imprese, mentre la domanda e gli allegati devono essere firmati digitalmente, pena l’improcedibilità dell’istanza.