Come funziona il contratto d’opera: obblighi e diritti

Tutto quello che c’è da sapere sul contratto dei prestatori d’opera e come funziona il rapporto tra committente e prestatore

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Redazione

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Con il termine prestatore d’opera si fa riferimento a un soggetto che, stipulando una particolare forma di contratto chiamata contratto d’opera, si obbliga a compiere un’opera o un servizio in favore di un altro soggetto (il committente), con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il prestatore d’opera è, quindi, un lavoratore autonomo e, proprio in quanto tale, non è sottoposto al potere direttivo, disciplinare e organizzativo del committente.

Ciò nonostante, però, anche il prestatore d’opera è tenuto allo stesso modo a rispettare in maniera doverosa i termini previsti dal contratto da lui sottoscritto. Scopriamo ora cosa dice il Codice civile a proposito del contratto d’opera, quali sono i lavori inclusi nella categoria dei prestatori d’opera e come funziona il rapporto tra quest’ultimi e i committenti.

Come funziona il contratto d’opera

Il contratto di opera è regolamentato, nell’ordinamento italiano, dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile. Questa particolare tipologia di contratto può cessare senza alcun vincolo temporale al completamento dell’opera oppure, in alternativa, può prevedere suddetto vincolo temporale e, quindi, stabilire che l’opera venga effettuata fino alla scadenza fissata da contratto.

Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, il contratto d’opera è inserito tra i contratti flessibili previsti dall’art. 36 del decreto legislativo 165 del 2001, la cui sottoscrizione è consentita “per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio” e con “incarichi esclusivamente individuali” a “esperti di particolare e comprovata specializzazione”. Nel 2017, la cosiddetta “Legge Madia” è intervenuta nuovamente sulla questione, prevedendo alcune forme di stabilizzazione con l’obiettivo di superare i fenomeni di precariato.

Quali lavori rientrano tra i prestatori d’opera

In riferimento al contratto d’opera è necessario porre innanzitutto l’attenzione su ciò che lo contraddistingue rispetto ad altri istituti previsti dalla legge e, in particolar modo, rispetto all’appalto. Ciò che è centrale nel contratto d’opera e che, invece, non lo è nell’appalto (che sussiste esclusivamente allorché sia presente una vera e propria organizzazione di carattere imprenditoriale) è il concetto di “lavoro prevalentemente proprio”, che si applica anche ai casi degli artigiani.

Rispetto al contratto di lavoro subordinato, la distinzione col contratto d’opera è data invece dall’assenza di un vincolo di subordinazione e dall’obbligo di realizzare l’opera o servizio.

Un’altra distinzione importante è quella che intercorre tra prestazione d’opera e libero professionismo. La definizione di libero professionista fa riferimento in particolar modo a quei soggetti che offrono attività di tipo intellettuale, mentre la categoria dei prestatori d’opera è utilizzata generalmente per chi compie un’opera o un servizio di tipo manuale, come ad esempio i già citati artigiani.

Come funziona il rapporto tra prestatore e committente

I prestatori d’opera, anche detti prestatori di lavoro o prestatori di servizi, sono tenuti da contratto a eseguire l’opera rispettando le modalità stabilite dal committente e le cosiddette regole dell’arte (cioè quell’insieme di tecniche, necessarie all’esecuzione di un determinato genere di lavoro, che sono considerate corrette dai più).

Nel caso in cui venga meno il rispetto delle indicazioni del committente, il prestatore d’opera potrebbe ricevere un termine congruo entro cui uniformarsi a ciò che è stabilito per contratto. Se disatteso, il committente ha la facoltà di rivalersi sul prestatore, recedendo il contratto e richiedendo il risarcimento dell’eventuale danno. Se l’opera compiuta dal prestatore presenta vizi o differenze rispetto a ciò che è stato stabilito sul contratto, il committente deve informare di ciò l’altra parte entro 8 giorni dalla scoperta e ha un anno di tempo per agire legalmente contro di essa.

Il committente può richiedere l’eliminazione dei vizi a cura e spese del prestatore d’opera o la riduzione del prezzo pattuito. In presenza di una condotta colposa del prestatore nella determinazione dei vizi è possibile richiedere il risarcimento del danno. Se l’opera risulta del tutto inadatta all’uso a causa dei vizi, il committente può chiedere la risoluzione del contratto col prestatore d’opera. L’accettazione (esplicita o tacita) dell’opera da parte del prestatore esclude la garanzia per vizi, salva l’eventualità di vizi non riconoscibili o dolosamente occultati.

Il committente può recedere unilateralmente dal contratto anche nel caso in cui l’esecuzione dell’opera sia iniziata, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno. Il committente è obbligato al pagamento del corrispettivo, generalmente stabilito di comune accordo tra le parti. Se il prezzo non è fissato contrattualmente, esso si determina in base alle tariffe professionali o agli usi. Nel caso questo non sia possibile, è il giudice a stabilire il corrispettivo in relazione al risultato ottenuto e al lavoro necessario per ottenerlo.

Se l’esecuzione dell’opera, infine, diventa impossibile per cause che non sono imputabili alle parti, il prestatore d’opera ha il diritto di ricevere un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità di quanto compiuto.