Ultimo giorno oggi martedì 2 aprile per richiedere il bonus genitori separati, divorziati e/o non conviventi. Le domande sono state aperte il 12 febbraio e la scadenza per la presentazione della domanda, inizialmente prevista per il 31 marzo, è stata appunto prorogata a oggi.
Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus e come richiederlo.
Cos’è il bonus genitori separati e divorziati e a chi spetta
Il bonus genitori separati e divorziati è una misura finanziata dal fondo istituito per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022.
Nello specifico, il fondo è finalizzato a garantire un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), laddove tale genitore, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.
L’Inps, con il Messaggio numero 614 del 09-02-2024, ha aperto le domande, permettendo ai genitori in possesso dei requisiti di ottenere il bonus presentando richiesta entro il 31 marzo 2024.
Come fare domanda
La presentazione delle domande per il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, deve avvenire online, attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’Inps nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).
La sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” è raggiungibile dalla home page del sito dell’Inps (inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti; effettuata l’autenticazione è sufficiente selezionare la voce “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”.
In fase di compilazione della domanda è necessario indicare gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro. È altresì necessario immettere i dati relativi all’altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento, selezionando i dati dagli appositi menu a tendina.
Inoltre, è necessario allegare la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) che attesti il diritto all’assegno di mantenimento.
In caso di figlio maggiorenne disabile deve essere allegata in aggiunta l’attestazione della disabilità qualora la stessa sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure provenga da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Nel caso in cui non si disponga contestualmente di tutte le informazioni o dei documenti necessari è possibile compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza” per completarla e inviarla in un secondo momento, non appena in possesso di tutta documentazione necessaria.
Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’Inps procede alla corresponsione del contributo economico ai beneficiari nella misura indicata dal Dipartimento medesimo.
Requisiti
L’erogazione del bonus genitori separati e divorziati è affidata all’Inps. Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.
Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di 8.174,00 euro.
Quanto spetta
Il bonus genitori separati e divorziati è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento, fino a un massimo di 800 euro mensili e per non più di 12 mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse del medesimo fondo, che ammontano a 10 milioni di euro.
Per l’erogazione del contributo l’ordine cronologico di presentazione delle domande non ha alcun effetto. La misura viene infatti erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia. Quindi, anche chi presenterà domanda per ultimo, non verrà penalizzato. Basta comunque provvedere entro il 2 aprile 2024.
L’Inps è responsabile della sola erogazione degli importi, eventuali reclami e istanze di riesame in ordine alla concessione e alla misura della prestazione sono di competenza esclusiva del predetto Dipartimento e devono essere presentate dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti del Dipartimento medesimo.
Il recupero degli importi corrisposti indebitamente, invece, è a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia. Per l’erogazione del contributo l’Inps non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi del Dipartimento nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione della misura. Per le controversie giudiziarie inerenti al contributo, invece, il Dipartimento è l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva.
Eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte del citato Dipartimento non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall’Istituto e comunicato al Dipartimento non potranno essere imputati all’Inps.