Scatta l’obbligo di assicurazione auto anche per veicoli fermi in garage

A partire da sabato 23 dicembre tutti i mezzi a motore dovranno essere dotati di polizze assicurative di responsabilità civile

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Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

A partire dal 23 dicembre, non esistono più deroghe per l’assicurazione dei veicoli a motore, o quasi. Una nuova normativa impone che tutti i mezzi siano assicurati con una polizza per la responsabilità civile, anche quando non sono in circolazione su strade pubbliche o aperte al pubblico, ma si trovano parcheggiati in aree private chiuse. Con il costo dell’assicurazione sempre più in aumento, questo cambiamento è il risultato di un decreto legislativo che mette in atto una direttiva europea del 2019, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto modifica il Codice delle assicurazioni private, eliminando la possibilità di non assicurare i veicoli che non sono in movimento o che si trovano in sosta su strade o aree non accessibili al pubblico. Il nuovo testo stabilisce chiaramente che “L’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica a tutti i veicoli a motore, indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui viene utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L’obbligo – specifica la legge – si estende anche ai veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”.

Cosa succede per chi non paga

La normativa stabilisce l’obbligo di assicurazione per tutti i veicoli immatricolati in Italia, tuttavia sono previste alcune eccezioni. Non sono tenuti al pagamento dell’assicurazione i veicoli che hanno cessato la circolazione, ad esempio, in seguito a demolizione, esportazione o ritiro. Analogamente, non è richiesta l’assicurazione per i veicoli impossibilitati a circolare, come quelli sequestrati, fermati o vietati dalle autorità.

Anche i veicoli non funzionanti, privi di parti essenziali come il motore, sono esentati dall’obbligo di assicurazione, a condizione che questa situazione venga comunicata alla compagnia assicurativa. Questa notifica può essere effettuata più volte, ma per un periodo massimo di dieci mesi (undici mesi nel caso dei veicoli storici).

I requisiti

La normativa delinea anche le categorie di veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione con la responsabilità civile auto (RC Auto). Questi comprendono i veicoli a motore che si spostano su terreno senza binari, con una velocità massima superiore a 25 km/h o un peso superiore a 25 kg e una velocità massima superiore a 14 km/h. Inoltre, l’obbligo si estende ai rimorchi utilizzati con tali veicoli, anche se non sono attaccati.

Alcuni veicoli elettrici leggeri, come monopattini, segway e monowheel, sono soggetti a questo obbligo solo se previsto da un decreto dei ministri competenti, previa consultazione con l’Ivass, l’ente di controllo delle assicurazioni. Attualmente, i monopattini non rientrano in questa disposizione. Infine, le sedie a rotelle destinate alle persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli e, di conseguenza, non sono soggette all’obbligo di assicurazione.

Costi e multe

La legislazione prevede un’opzione per il contraente della polizza assicurativa, consentendo la temporanea sospensione della copertura in determinate situazioni, previa comunicazione preventiva all’assicuratore. La sospensione può essere prolungata più volte mediante una nuova comunicazione entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione, ma non può superare i dieci mesi (undici per i veicoli storici) nell’arco dell’anno di validità della polizza.

Per quanto riguarda le sanzioni, non sono state apportate modifiche alla multa stabilita dall’articolo 193 del Codice della strada per chi circola senza assicurazione. Tale sanzione ammonta a 866 euro, con una riduzione a 606,20 per chi effettua il pagamento entro cinque giorni. In aggiunta, sono previsti la decurtazione di cinque punti dalla patente, il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione.

La stessa sanzione si applica nel caso in cui il veicolo sia “utilizzato esclusivamente in aree soggette a limitazioni di accesso”. Nel caso di guida di un veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto o con assicurazione sospesa, la multa è incrementata del 50%, portandola quindi a 1.299 euro, con una riduzione a 909,30 per chi effettua il pagamento entro cinque giorni.