Miele, marmellate, succhi: arriva la direttiva Ue per etichette più trasparenti

La revisione delle "breakfast directive" vuole aiutare i consumatori a prendere decisioni informate e portare sulle tavole dei cittadini europei prodotti agroalimentari più sani

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

I negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulle norme aggiornate sulla composizione, la denominazione, l’etichettatura e la presentazione di alcuni prodotti alimentari per la prima colazione.
La revisione delle norme di commercializzazione dell’UE per alcune direttive sulla colazione è stata proposta dalla Commissione europea il 21 aprile 2023. È stata rielaborata a dicembre 2023 e bisognerà attendere che l’accordo venga dal Parlamento e dal Consiglio, perché poi possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore 20 giorni dopo. I paesi dell’UE dovranno applicare le nuove regole due anni dopo l’entrata in vigore.

Il miele, tracciabilità ed etichettatura

Da uno studio condotto dalla Commissione europea è emerso che gran parte del miele importato da paesi terzi è sospettato di essere adulterato con lo zucchero e non viene rilevato sul mercato dell’UE.
Di fronte a questa criticità, vista la necessità di fornire ai consumatori comunicazioni trasparenti e veritiere, i negoziatori hanno convenuto di rendere obbligatorio:

  • indicare chiaramente nello stesso campo visivo del nome del prodotto il Paese o i Paesi di origine, ovvero dove il miele è stato raccolto
  • se il miele è originario di più Paesi, i Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto devono essere indicati sull’etichetta in ordine decrescente in base alla quota di ciascun Paese di origine sul peso del miele contenuto nella confezione, specificando la percentuale esatta per ciascun Paese o l’intervallo di percentuali applicabile per la quota del Paese
  • indicare l’intervallo di percentuali di miele provenienti almeno dai quattro principali paesi di origine. Se questo non rappresenta più della metà del miele totale, le percentuali devono essere indicate per tutti i Paesi
  • i paesi di origine devono essere indicati sull’etichetta in ordine decrescente, in funzione della proporzione del prodotto finale. Quando due o più Paesi riflettono insieme almeno il 98% del peso contenuto nella miscela, non è necessario indicare in etichetta i Paesi di origine per le quantità residue
  • se il miele è stato raccolto solo in paesi terzi o se i paesi terzi rappresentano almeno il 75% dei paesi di origine dei mieli di una miscela, questa informazione deve essere indicata chiaramente sull’etichetta frontale con la dicitura ‘contiene il 75% o più di miele non UE’ o ‘miele non UE’.

A seguito di studi di fattibilità e per limitare ulteriormente le frodi, la Commissione propone, anche, un codice identificativo unico o una tecnica simile per poter risalire agli apicoltori.
Il miele ultrafiltrato non dovrebbe più essere autorizzato ad essere commercializzato ed etichettato come “miele”. L’ultrafiltrazione si riferisce a processi di filtrazione che utilizzano una maglia filtrante di dimensioni inferiori a 100 µm, eliminando così la maggior parte dei pollini dal miele. Non è consentita alcuna modifica significativa del numero di pollini o dello spettro pollinico dei pollini di dimensioni inferiori a 100 µm. Non è consentita la rimozione di componenti del miele di dimensioni inferiori a 100 µm’. Scompare ogni riferimento al nome e le caratteristiche del ‘miele filtrato’.
Le denominazioni dei mieli, al di fuori del miele per uso industriale, possono venire completate da informazioni facoltative su:

  • origine floreale o vegetale, se il prodotto proviene interamente o principalmente dalla fonte indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche dell’origine indicata
  • origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dalla fonte indicata
  • criteri di qualità specifici

ISO sta finendo di definire lo standard ISO/CD 24607, relativo alle specifiche del miele prodotto da api della specie Apis e destinato al consumo diretto, ivi incluso il miele nei container destinato al confezionamento, oltreché dei mieli destinati ad uso industriale.

La definizione di miele, stabilita nella direttiva 2001/110/CE, dovrebbe essere difesa dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), per evitare una definizione che consentirebbe di esportare prodotti a basso costo con il nome di miele, a scapito della qualità e della stabilità del mercato del miele dell’Unione e della fiducia dei consumatori nei prodotti dell’Unione.

È stato, inoltre, convenuto di istituire una piattaforma europea di esperti per raccogliere dati per migliorare i controlli, individuare l’adulterazione nel miele e fornire raccomandazioni per un sistema di tracciabilità UE che consenta di risalire al produttore o all’importatore del miele.

Succhi di frutta, marmellate e gelatine di frutta

Per i succhi di frutta, le gelatine di frutta e le marmellate, la Commissione preparerà una relazione di valutazione che renderà obbligatoria l’etichettatura sul paese di origine dei frutti utilizzati entro 36 mesi dall’entrata in vigore della direttiva, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Per i succhi di frutta, il testo richiede l’aggiunta di tre nuove categorie per riflettere la crescente domanda di prodotti a ridotto contenuto di zucchero:

  • concentrato di succo di frutta ridotto allo zucchero
  • succo di frutta ridotto allo zucchero da concentrato
  • succo di frutta ridotto allo zucchero se almeno il 30% dello zucchero presente in natura viene rimosso.

Per le gelatine e le marmellate, la regola generale sarà che almeno 450 grammi di frutta devono essere utilizzati per produrre 1 chilo di marmellata. La quantità sale a 500 grammi per la “marmellata extra” di alta qualità. I produttori non possono utilizzare edulcoranti per compensare l’effetto della riduzione dello zucchero sul gusto, sulla consistenza e sulla qualità del prodotto finale. Nel caso del latte disidratato sarà possibile utilizzare trattamenti che producono prodotti lattiero-caseari disidratati privi di lattosio.

Le Direttive sulla colazione

Le cosiddette “direttive sulla colazione” sono un insieme di sette direttive che stabiliscono regole comuni sulla composizione, la denominazione commerciale, l’etichettatura e la presentazione di alcuni prodotti alimentari, in modo da proteggere gli interessi dei consumatori e garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato intero.
I prodotti per i quali sono state stabilite tali regole comuni possono essere commercializzati con le rispettive denominazioni commerciali solo se sono conformi alle regole. Negli ultimi dieci anni i mercati dei prodotti alimentari hanno subito una profonda evoluzione, spinti dall’innovazione, ma anche dal mutare delle preoccupazioni della società e dalla domanda dei consumatori. È, quindi, opportuno procedere a una revisione di alcune regole delle direttive sulla colazione.
Sono oggetto di revisione solo quattro delle sette direttive sulla colazione ed in particolare:

  • la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele
  • la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana
  • la direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana
  • la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana

Ciascuna delle quattro direttive interessate dalla proposta costituisce un atto legislativo autonomo che disciplina i prodotti in questione.
Sebbene si applichino le regole generali della legislazione alimentare, a meno che le direttive non dispongano diversamente, non esistono altre disposizioni legislative che riguardino direttamente gli aspetti regolati da tali direttive per il miele, i succhi di frutta e alcuni prodotti analoghi, le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta e la crema di marroni o alcuni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato.
La revisione contribuisce alle altre azioni previste dalla strategia “Dal produttore al consumatore” e dal “Piano europeo di lotta contro il cancro”, che mirano a promuovere regimi alimentari più sani e sostenibili.

Un occhio all’ambiente

La modifica delle quattro direttive non avrà alcun effetto ambientale diretto. Non sono stati quindi individuati problemi che danneggiano considerevolmente l’ambiente o incoerenze con la legge europea sul clima.
Gli approcci prescelti contribuirebbero ai seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) :

  • OSS n. 2, ovvero porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione, promuovere un’agricoltura sostenibile, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del suolo
  • OSS n. 3, assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere benessere e salute mentale
  • OSS n. 8, incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti, conseguire livelli più elevati di produttività economica attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e l’innovazione, anche con particolare attenzione all’alto valore aggiunto e ai settori ad elevata intensità di lavoro
  • OSS n. 12, garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo, far sì che le persone in ogni parte del mondo abbiano le informazioni pertinenti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura.