Superbonus 2023, a chi spetta ancora il 110% e per chi scatta il 90%

Con l'approvazione del Dl Aiuti quater l'aliquota del superbonus si riduce al 90%, fatte salve le richieste ancora valide a determinate condizioni

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

C’era una volta il superbonus 110%, ma c’è ancora. Con il via libera definitivo del Dl Aiuti quater votato ieri alla Camera, diventa ufficiale il taglio del Governo Meloni sull’agevolazione per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli immobili, che dall’1 gennaio è sceso alla percentuale del 90%. Salvo però alcune eccezioni. L’aliquota rimane al 110% per le abitazioni unifamiliari di coloro che devono ancora sostenere spese fino al 31 marzo e sono stati in grado di dimostrare di aver effettuato almeno il 30% dei lavori fino allo scorso 30 settembre. La detrazione resta la stessa di quella valida fino all’anno scorso anche a determinate condizioni individuate di seguito.

Superbonus 2023, a chi spetta ancora il 110%

L’agevolazione sui lavori nei condomìni si riduce in generale al 90% tranne nei casi in cui:

  • l’assemblea ha deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la Comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus (Cilas) o la richiesta del titolo abilitativo è stata presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • l’assemblea ha deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cilas (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 25 novembre 2022.
  • la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione è stata trasmessa entro il 31 dicembre 2022.

Il compito di attestare le date delle delibere con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ricade in capo all’amministratore di condominio o a chi ha presieduto l’assemblea nei casi di condomìni che non hanno obbligo di nominare un amministratore.

Per quanto riguarda gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari con unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, il superbonus rimane con aliquota del 110% anche nel 2023 se:

  • la Cilas è stata presentata entro il 25 novembre 2022;
  • il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione, è stato richiesto entro il 31 dicembre 2022.

Nei comuni delle zone dei terremoti che, dal 2009, hanno interessato il Centro Italia, il superbonus continuerà ad avere l’aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2025.

Superbonus 2023, a chi spetta il 90%

Come anticipato, fino al 31 marzo possono usufruire del superbonus al 110% anche le villette con almeno il 30% dei lavori realizzati alla data del 30 settembre 2022, mentre nel caso gli interventi siano ancora all’inizio, la detrazione per i condomìni e le unità unifamiliari e funzionalmente indipendenti utilizzate come prima casa viene erogata al 90% tramite un fondo da 20 milioni di euro. Ma soltanto alla luce dei nuovi requisiti stabiliti con le modifiche introdotte dal Governo Meloni:

  • la casa deve “essere adibita ad abitazione principale”
  • il proprietario ha un reddito di riferimento fino a 15mila euro.

Indice di riferimento per determinare se si risulta entro la soglia è il nuovo “quoziente familiare”, che, semplificando, si calcola sommando il reddito relativo al 2022 del contribuente a quello del coniuge o soggetto legato da unione civile, convivente o familiare, diviso il numero di componenti del nucleo familiare sulla base dei fattori stabiliti nella tabella 1-bis del Dl Aiuti quater.

Nel 2023 il superbonus sarà al 90% anche per le Onlus e le associazioni di promozione sociale che non svolgono attività sociosanitaria e assistenziale. Quest’ultima categoria potrà invece continuare a godere del superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025, alle seguenti condizioni:

  • le organizzazioni o associazioni devono possedere immobili in B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme) B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro);
  • i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire compensi né indennità di carica.