Prima di procedere, è importante ricordare che, a partire dal 2024, il Reddito di Cittadinanza non è più in vigore.
Tra le domande principali sul Reddito di cittadinanza c’erano quelle in cui i cittadini si chiedevano se doveva essere dichiarato, se veniva considerato ai fini ISEE e se faceva reddito. C’erano infatti differenti dubbi che si ponevano coloro che percepivano questo sussidio. Vediamo di chiarirli insieme.
Una cosa molto importante da sapere è che l’importo del sostegno economico era stato ricalcolato sulla base del nuovo indicatore. Questo non significava che se l’ISEE era più alto allora l’importo del Reddito di cittadinanza doveva essere sicuramente più basso. I fattori che potevano incidere infatti erano differenti. A questo proposito ci tenevamo a dire una cosa nello specifico, concentriamoci quindi su questo aspetto: quanto incideva il Reddito di cittadinanza percepito l’anno precedente sull’ISEE e sul reddito.
Erano tanti i cittadini che beneficiavano di questo sussidio che si chiedevano se il valore ISEE non fosse risultato più alto proprio per via della misura di sostegno che avevano percepito nel 2019 (il Reddito di cittadinanza appunto). Su questo aspetto era il caso di parlare e fare chiarezza una volta per tutte, in modo che ogni utente sappia come stavano le cose.
Indice
Reddito di cittadinanza: rientrava nell’ISEE ma non faceva reddito
Il Reddito di cittadinanza era stato istituito grazie alla Legge 26/2019, la stessa che chiariva un aspetto decisamente importante, sottolineando infatti che l’importo che i cittadini aventi diritto a questa misura percepivano ogni mese “non faceva reddito”. Si leggeva molto chiaramente al comma IV dell’articolo 3 che il beneficio economico era esente dal pagamento dell’IRPEF.
Facciamo ulteriore chiarezza su un altro passaggio importante: quanto appena dichiarato, che la Legge di riferimento stessa sottolineava, non significava che il Reddito di cittadinanza percepito non avesse alcuna conseguenza sull’ISEE. Infatti anche ogni altra indennità, come questa, doveva essere obbligatoriamente indicata nell’ISEE. La normativa vigente era il D.P.R. 159/2013 e chiariva a tutti i cittadini che ai fini ISEE bisognava valutare anche tutti quei redditi che erano da considerare come esenti da IRPEF, come appunto i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche laddove non fossero già inclusi nel reddito complessivo”.
E visto che, nella stessa Legge, non veniva indicato il Reddito di cittadinanza come misura esclusa da questi trattamenti assistenziali, restava da intendere ovviamente che anche questo importo percepito doveva essere indicato all’interno dell’ISEE del cittadino che lo riceveva. Ci teniamo inoltre a sottolineare un altro aspetto importante da tenere in considerazione a quel tempo, ovvero che tutti i redditi che venivano presi in esame negli ISEE 2020 erano quelli percepiti nel 2018.
L’ISEE del 2021 quindi è stato più alto visto che conteneva anche le mensilità di Reddito di cittadinanza erogate nel 2019.
Reddito di cittadinanza 2021: le novità
Se la normativa rimaneva invariata, era noto che il Reddito di cittadinanza poteva essere richiesto anche l’anno successivo. Chi infatti stava già ricevendo questa indennità, poteva fare ancora la domanda alla fine dei 18 mesi di fruizione, rispettando un mese di sospensione, per poterne beneficiare ancora per i 18 mesi successivi previsti per Legge. Come abbiamo già accennato in apertura, però, molti cittadini che percepivano il Reddito di cittadinanza erano spaventati dal fatto che l’ISEE dell’anno successivo potesse essere più elevato a causa appunto di questa indennità. Anche se questa misura rientrava nell’ISEE dei nuclei familiari che la ricevevano, non portava alcuna conseguenza negativa ai fini dell’ottenimento della misura di aiuto per gli altri 18 mesi di cui si poteva goderne per Legge.
Era la normativa stessa che infatti sottolineava che, nel momento in cui si procedeva all’accertamento dei requisiti per il diritto al beneficio, l’ammontare del Reddito di cittadinanza percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell’ISEE doveva essere sottratto, “rapportato al corrispondente parametro di scala di equivalenza”. Quindi chiunque avesse percepito un Reddito di cittadinanza e avesse quindi un ISEE più elevato non vedeva alcuna conseguenza negativa sulla nuova richiesta del beneficio.
Ricordiamo che, a oggi nel 2024, il Reddito di Cittadinanza non è più una misura attiva nel nostro sistema di welfare.