Si pensa già al post Quota 100: con la misura in scadenza nel 2021, il Governo si è messo a lavoro per trovare una soluzione alternativa per l’anticipo pensionistico. In questo contesto, oggi, si fa sempre più strada la cd. “Quota 102“, alla quale è probabile potranno ricorrere solo determinate categorie di lavoratori. Vediamo quali e a che condizioni.
Quota 102, quali le differenze rispetto a Quota 100?
Qualora Quota 102 venisse approvata, ciò che la differenzierebbe da Quota 100 sarebbe – principalmente – il requisito anagrafico. La pensione anticipata con Quota 100, infatti, viene riconosciuta al momento a chi ha almeno 62 anni di età (requisito anagrafico) e 38 anni di contributi (requisito contributivo).
Ebbene, con Quota 102 dovrebbe essere confermato il cumulo contributivo ma non l’età minima di accesso: fermo quindi il raggiungimento di almeno 38 anni di contribuzione, l’uscita anticipata dal lavoro verrebbe riconosciuta tramite questa misura ai soggetti di almeno 64 anni (64+38=102).
Pensioni in anticipo con Quota 102: le categorie che possono usufruire dello sconto contributivo
Per andare incontro alle categorie più svantaggiate, quelle ciò che per condizioni personali/familiari spesso non riescono a raggiungere il minimo di contributi previsti da Quota 102, la misura in esame prevedrebbe anche delle agevolazioni ad hoc, destinate a determinati lavoratori e lavoratrici.
Lo “sconto” contributivo verrebbe riconosciuto in questi casi a: donne, caregivers e precoci. Nello specifico, si parla di:
- una riduzione di 8 mesi sui contributi richiesti per ogni figlio per le donne (fino a un massimo di 24 mesi);
- riduzioni contributive pari a un anno per chi assiste da almeno 5 anni un familiare con handicap grave, i cd. caregivers;
- una maggiorazione del 25% degli anni di lavoro prestati tra i 17 e i 19 anni per i lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno maturato almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni.
Quota 102, confermati i requisiti di incompatibilità?
Trattandosi di una misura ancora al vaglio dei tecnici del Governo, non è chiaro se altri criteri di attribuzione validi per Quota 100 verranno confermati anche per Quota 102. Ad esempio, nulla è stato detto sui casi di incompatibilità.
Ricordiamo infatti che Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione.
La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale o la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte