Sono in dirittura d’arrivo gli accordi finali sulla manovra, le cui misure devono essere votate in commissione Bilancio del Senato.
Tante le novità sulle pensioni, che a partire dal 2022 dovrebbero riguardare non solo Quota 102 (64 anni di età e 38 anni di contributi) ma anche l‘Ape sociale. In particolare, sembra raggiunto l’accordo che amplia l’accesso all’Ape sociale per alcune categorie di lavoratori.
Pensioni, Ape sociale allargato agli operai edili
L’accordo tra governi e sindacati, da inserire nella legge di Bilancio, ha tra le novità il rifinanziamento di un anno dell’Ape sociale con l’allargamento della platea dei lavoratori gravosi e una riduzione della soglia contributiva per alcune categorie di lavoratori. In particolare, scende la contribuzione chiesta ai lavoratori edili e ai ceramisti per anticipare la pensione con l’Ape sociale: si passa da 36 a 32 anni di contributi. Resta fermo, invece, il requisito anagrafico di 63 anni.
Dal 1° gennaio 2022, pertanto, gli operai edili ed i ceramisti avranno uno sconto di 4 anni sul requisito contributivo necessario per accedere all’Ape sociale.
Pensione, come funziona l’Ape sociale
L’Ape sociale è stata introdotta per la prima volta con la legge di Bilancio 2017, in via del tutto sperimentale, per accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in determinate condizioni e soggetta a limiti di spesa.
Si tratta di un’indennità a carico dello Stato erogata dall’Inps per chi ha compiuto almeno 63 anni di età e non sia già titolare di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, su domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.
Pensione, i requisiti dell’Ape sociale
L’Ape sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché a quelli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla Gestione Separata, i quali:
- si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale;
- non abbiano più un lavoro a seguito di scadenza del contratto a tempo determinato, ma a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure ancora un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi 10 ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più attività gravose.