Pensioni d’oro, niente taglio per quelle ottenute col cumulo dei contributi

L'Inps ha specificato che sono escluse dal taglio delle pensioni d'oro superiori a 100mila euro quelle ottenute con il cumulo contributivo

L’Inps ha pubblicato il 7 maggio la circolare n. 62 relativa al taglio delle pensioni d’oro superiori a 100mila euro introdotto dalla legge di bilancio del 2019, con l’esenzione per i trattamenti ottenuti con il cumulo contributivo.

COSA DICE LA NORMA – La norma prevede che dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni i trattamenti pensionistici diretti eccedenti l’importo di 100mila euro lordi su base annua siano ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione al loro importo. Per trattamenti pensionistici diretti si intendono sia la pensione di vecchiaia, sia quella anticipata, ma anche quelle supplementari fruiti dallo stesso beneficiario e liquidati a carico delle gestioni Inps. Il taglio parte dal 15% (per i primi 30.000 euro eccedenti i 100mila) e arriva al 40% per la quota eccedente i 500.000 euro.

CHI INTERESSA – La riduzione interessa i trattamenti pensionistici diretti a carico:

  • del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti);
  • delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione Separata

La circolare specifica che rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate , compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.

CHI È ESCLUSO – La norma esclude apertamente dal proprio raggio d’azione le seguenti prestazioni:

  • pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio;
  • trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
  • assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
  • pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
  • pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.

Sono escluse le pensioni in cumulo. Come riporta Il Sole 24 Ore, per fare scattare il contributo di solidarietà è necessario che le pensioni computate contengano almeno una quota afferente al sistema di calcolo retributivo, in quanto l’articolo 1, comma 263, della legge 145/2018 fa salve dal taglio anche le pensioni “interamente liquidate con il sistema contributivo”. Ecco perché la circolare Inps esclude dal taglio i trattamenti in totalizzazione (anche se in realtà non sempre queste sono liquidate con il sistema contributivo), le pensioni o le quote di pensione a carico della gestione separata così come quelle ottenute con il “vecchio cumulo” del Dlgs 184/1997 per pensioni contributive.