Lavoro part-time e calcolo della pensione

Cosa prevede la normativa in tema di lavoro part-time, con riferimento al calcolo dell'età pensionabile e all'ammontare dell'assegno previdenziale

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Redazione

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Il lavoro part-time rappresenta un paradigma collaudato per diverse tipologie di lavoratori nonché per i datori di lavoro, il cui vantaggio è quello di riuscire a disporre della forza lavoro necessaria a costi ridotti.

Chi lavora con contratto part-time, in ogni caso, deve tenere presente l’incidenza dello stesso ai fini previdenziali. In particolare, va considerato che lo svolgimento del lavoro part-time non sempre determina un allungamento dell’età pensionabile, mentre la minore contribuzione incide sempre sulla misura della pensione.

La pensione

La retribuzione percepita con il part-time è ovviamente inferiore di quella che si percepirebbe per lo stesso lavoro con contratto full-time. Il che ha un ovvio impatto sull’importo della pensione, soprattutto per la parte calcolata con il sistema contributivo.

La pensione contributiva si ottiene, infatti, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione. Per il part time il montante contributivo è pari al 33% della retribuzione, quindi notevolmente inferiore a quella del tempo pieno.

Diversamente, l’eventuale parte dell’assegno determinata con il sistema retributivo non viene svalutata, anche se si sceglie di svolgere gli ultimi periodi di lavoro pre-pensione in modalità part-time. Anche nel pubblico impiego, per la determinazione delle quote retributive di pensione, si continua ad utilizzare il valore della retribuzione teoricamente prevista per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Età pensionabile

Nel settore privato i periodi di tempo svolti in part-time (orizzontale o verticale) vengono conteggiati al pari di quelli svolti in full-time a condizione che sia stato rispettato il minimale INPS per il lavoro dipendente (circa 205 euro settimanali), ai sensi dell’articolo 7 del Dl 463/1983.
Nel settore pubblico viene meno questo vincolo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 554 del 1988 secondo il quale, ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi sempre utili per intero.

Chi è entrato nel mondo del lavoro dopo il 1995 deve inoltre valutare il fatto che questo sistema richiede, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, che l’assegno previdenziale sia pari ad almeno 1,5 volte il valore dell’assegno sociale (circa 650 euro al mese). Soglia per raggiungere la quale, in caso di lavoro part-time, potrebbe essere necessario allungare la carriera lavorativa.

Al raggiungimento di 70 anni di età è invece possibile uscire al mondo del lavoro a prescindere dall’importo soglia.

Si può facilmente calcolare l’età pensionabile sfruttando il tool di QuiFinanza.