Normativa, durata e retribuzione della pausa pranzo

La pausa pranzo è un diritto del lavoratore dipendente: ecco come è regolata dalla Legge

Il lavoratore durante l’esercizio della propria attività lavorativa nel corso dell’orario di lavoro stabilito, ha diritto alla fruizione di un periodo di un riposo intermedio, che viene concesso attraverso la pausa pranzo. La pausa pranzo è prevista soprattutto nel caso in cui si lavora con orario non continuativo mentre nel caso in cui l’orario di lavoro superiori le 6 ore giornaliere, diventa obbligatoria per legge.

Pausa pranzo: normativa, durata e retribuzione

La pausa pranzo è un diritto previsto dal dlgs n. 66/2003 e diventa obbligatoria dopo le 6 ore di lavoro nei contratti che prevedono un orario lavorativo giornaliero di oltre 6 ore conseguenziali.  In assenza di una normativa di riferimento stabilita dai contratti collettivi, spetta al datore stabilire la durata della pausa pranzo. Il tempo trascorso durante la pausa pranzo generalmente non è retribuito, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.

La durata della pausa pranzo è viene decisa dall’azienda, in considerazione delle esigenze produttive e organizzative del lavoro svolto. Di norma, per chi ha funzioni impiegatizie questa non è mai inferiore ad un’ora. Per gli operai invece, soprattutto quelli utilizzati nelle linee produttive, la pausa si può ridurre anche a mezz’ora. Ad ogni modo, la pausa pranzo non eccede normalmente le 2 ore.

Solitamente, la pausa pranzo non viene retribuita ma dipende dal proprio orario di lavoro: se l’orario di lavoro è spezzato, la normativa prevede che la pausa dev’essere pagata, mentre potrebbe in un orario di lavoro continuato questa può rientrare nell’orario lavorativo. Quindi un lavoratore impiegato con turni spezzati quattro ore di mattina e 4 il pomeriggio ha diritto ad una pausa di due ore che però non viene retribuita. Al contrario, in un orario lavorativo continuativo, ad esempio dalle 08:00 alle 16:00, la pausa pranzo dev’essere comunque compresa, ma il periodo di sospensione dell’attività lavorativa è compreso nella retribuzione.

Lavoratori con contratto part-time

Leggendo l’art 8 del dlgs n. 66/2003 si deduce che chi ha un contratto di lavoro che prevede un orario di lavoro giornaliero inferiore alle sei ore, ovvero part-time non ha diritto alla pausa pranzo durante il lavoro. Non solo, chi lavora con contratto part-time di 5 ore al giorno non ha neppure diritto ai buoni pasto previsti in assenza e in sostituzione del servizio mensa aziendale. Tuttavia, qual ora il datore di lavoro ha deciso di erogarli, questi spettano anche ai lavoratori part-time, purché l’orario di lavoro ricada nella fascia oraria di un pasto oppure l’azienda si trovi ad una distanza tale dall’abitazione da non consentire al lavoratore di farvi rientro in poco tempo.

Qual è il numero massimo di ore consecutive di lavoro?

Nella maggior parte dei contratti collettivi nazionali l’orario di lavoro full-time si compone di 40 ore settimanali. Le 40 ore vanno distribuite per un massimo di 6 giorni settimanali di lavoro, dal momento che il dipendente ha diritto ad almeno un giorno di riposo a settimana. Per quanto riguarda l’orario giornaliero di lavoro non ci sono limiti, se non quello di garantire al dipendente un riposo di 11 ore nell’arco delle 24 ore. Di conseguenza. il dipendente può lavorare massimo 12 ore al giorno. Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di garantire una pausa ogni 6 ore di lavoro consecutive, per permettere al dipendente di mangiare o riposarsi.

Quali sono le pause lavorative retribuite?

Non tutte le pause lavorative prevedono la retribuzione. Quelle retribuite sono:

  • le soste inferiori a dieci minuti, legate a cause di forza maggiore o ad esigenze fisiologiche del lavoratore o anche semplicemente di alleggerimento rispetto al carico di lavoro, poiché esse siano strettamente funzionali alla ripresa dell’attività lavorativa;
  • soste legate alla tutela psico-fisica dei lavoratori, sulla base di disposizioni normative o di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi.
  • le soste per cause non imputabili al lavoratore che nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata.

Le pause non retribuite

Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, per le aziende industriali e commerciali le pause e le soste non retribuite sono le seguenti:

  • i riposi intermedi non previsti sia che essi siano effettuati all’interno che all’esterno dell’azienda;
  • il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro;
  • le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all’operaio o all’impiegato come la pausa pranzo.