Fondi pensione, dal 1° luglio ci sarà il prelievo libero: come funziona

La Legge di Bilancio porta più flessibilità all'erogazione: arrivano i prelievi liberi, la rendita a durata fissa e l'erogazione frazionata

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Matteo Runchi

Editor esperto di economia e attualità

Redattore esperto di tecnologia e esteri, scrive di attualità, cronaca ed economia

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La Legge di Bilancio per il 2026 ha introdotto più flessibilità nel modo in cui le persone che hanno un fondo pensione possono ritirare il capitale accumulato al momento dell’erogazione, quindi quando smettono di versare soldi e iniziano a prelevarli dal fondo.

Ci sono due nuove opzioni in questo ambito: i prelievi liberamente determinabili (prelievi liberi in breve) e la rendita a durata limitata. A partire da ottobre, si aggiungerà anche l’erogazione frazionata del montante.

Come funzionano i prelievi liberamente determinabili

I prelievi liberamente determinabili (prelievi liberi) sono la novità principale della riforma della previdenza integrativa. Consentono a chi ha aderito a un fondo pensione ed è entrato in fase di erogazione di prelevare in autonomia un importo dal fondo.

Ci sono però delle regole da seguire per prelevare. La cifra massima di un prelievo è calcolata considerando:

  • le rate della rendita teorica già maturate;
  • gli importi riscossi in precedenza.

La rendita teorica è pari al montante, la somma maturata dall’aderente nel fondo, divisa per gli anni di aspettativa di vita dell’aderente. Ad esempio:

  • Montante pari a 100.000 euro
  • 20 anni di aspettativa di vita
  • Rendita teorica di 5mila euro all’anno

La rendita teorica è il massimo che può essere prelevato e si cumula. Quindi, nel caso dell’esempio, il primo anno si potranno prelevare 5mila euro, il secondo 10mila e così via. A questa soglia massima, però, si dovranno sottrarre i prelievi eseguiti negli anni precedenti.

I singoli fondi potranno decidere un intervallo minimo tra un prelievo e l’altro e una soglia minima delle cifre prelevabili. Le tasse su queste cifre saranno le stesse già applicate alle rendite, quindi al 15%, riducibile al 9% a seconda della durata dell’adesione al fondo.

La rendita a durata fissa: come si calcola

La rendita teorica è fondamentale anche per un’altra importante novità nella previdenza integrativa, la rendita a durata fissa. Invece di scegliere una rendita vitalizia, che i fondi pensione offrivano come unica opzione fino alla riforma, ora l’aderente può scegliere di ricevere il denaro dovutogli per un numero di anni limitato, basato sulla sua aspettativa di vita calcolata attraverso le tavole Istat.

La parte più importante di questa riforma è che, se si sceglie la rendita a durata fissa e l’aderente muore prima di poter ricevere tutto il proprio montante, il capitale rimanente spetta a beneficiari specifici che si possono indicare quando viene scelta la prestazione. Non va quindi perduto, come accade invece per la rendita vitalizia.

L’erogazione frazionata dal 31 ottobre

L’ultima novità della riforma della previdenza integrativa è l’erogazione frazionata, che però entrerà in vigore soltanto dal 31 ottobre e non dal 1° luglio come le altre. Questa modalità consente di programmare un’erogazione del montante in un periodo non inferiore a 5 anni.

L’aderente può decidere la durata del piano e l’importo della rata viene calcolato dividendo il montante residuo per il numero di rate. I singoli fondi pensione saranno liberi di proporre soluzioni diverse, personalizzate per le esigenze dell’aderente.