Bonus mamme lavoratrici, quando spetta: nuova circolare INPS

Nuove indicazioni Inps per il bonus mamme destinato alle lavoratrici dipendenti del settore privato, della durata di un anno, per il rientrino nel posto di lavoro

L’Inps, con la circolare n° 102 del 19 settembre 2022, ha fornito nuovi chiarimenti relativi al bonus mamme destinato alle lavoratrici dipendenti del settore privato, della durata di un anno, per il rientrino nel posto di lavoro dopo il periodo di congedo di maternità. Si tratta nello specifico di un esonero al versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri, introdotto nel 2022 in via sperimentale, per cui adesso sono state date ulteriori indicazioni operative e istruzioni contabili a riguardo.

Bonus mamme lavoratrici: come funziona l’esonero Inps

La legge di Bilancio 2022 ha previsto, all’articolo 1 comma 137, che “in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

In particolare, l’esonero in trattazione spetta esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici, ma l’applicazione dello stesso lascia comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sotto il profilo soggettivo, pertanto, l’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che in fase di instaurazione, del settore privato, ivi compreso il settore agricolo, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità (qui le ultime novità).

Di conseguenza, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva e non è pertanto soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

A chi spetta il bonus mamme lavoratrici

Possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. Di conseguenza, l’esonero contributivo in oggetto non è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti della pubblica Amministrazione, mentre vale per:

  • per tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente;
  • ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142 del 3 aprile 2001;
  • le assunzioni a scopo di somministrazione.

In ogni caso, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità (qui la differenza col facoltativo). Inoltre, sebbene la previsione in trattazione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

L’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum. Inoltre, considerato che, per espressa previsione legislativa, l’agevolazione in trattazione costituisce una misura sperimentale valevole per l’anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Come richiedere il bonus mamme lavoratrici

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” (alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”), un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

I datori di lavoro agricolo, invece, per richiedere l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare l’istanza “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole” e nel campo “Annotazioni” dell’istanza dovranno inserire, con riferimento alla lavoratrice per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero, le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.

La Struttura territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva solo dopo avere verificato la spettanza dell’esonero, ossia la natura privatistica del datore di lavoro e l’effettivo rientro della lavoratrice madre in servizio, dopo la fruizione del congedo di maternità. Il codice di autorizzazione dovrà essere attribuito a decorrere dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di dodici mesi.

Si ribadisce, al riguardo, che il rientro, al fine della legittima fruizione dell’esonero, deve perentoriamente avvenire entro il 31 dicembre 2022, in quanto la misura di esonero in argomento ha carattere sperimentale e trova applicazione per il solo anno 2022.

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto per conto della lavoratrice interessata, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della circolare di settembre (quindi a partire da ottobre 2022).

L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (qui l’elenco delle agevolazioni).

Per il recupero dell’incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, i datori di lavoro ammessi al beneficio dovranno trasmettere, per i lavoratori interessati, un flusso di variazione relativo al mese di riferimento omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione. Attenzione però, la valorizzazione dei predetti periodi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro i termini (30 novembre 2022) previsti per il terzo periodo di emissione 2022.