Fai lo stage ma è lavoro vero? Ti spettano stipendio e contributi

Stage senza formazione? Una sentenza chiarisce quando il tirocinio diventa lavoro subordinato, con stipendi e contributi dovuti

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Trovarsi a svolgere un lavoro che, a tutti gli effetti, è tipico di chi è già stato assunto in pianta stabile, è una delle preoccupazioni più diffuse tra gli stagisti. Giovani e meno giovani, che si trovano a fare una nuova esperienza professionale, talvolta possono temere d’essere “utilizzati” come veri e propri dipendenti (senza le collegate tutele previste da legge, contratto collettivo e individuale).

Chi fa uno stage o tirocinio in un luogo di lavoro è lì per imparare sul campo. Proprio per questo, se l’azienda non è in grado di provare d’aver dato una formazione effettiva, rischia di essere condannata a vedere trasformato il tirocinio formativo in lavoro subordinato effettivo, con tutte le conseguenze del caso. Lo ha spiegato il tribunale di Catania con la sentenza n. 3687. Vediamo più da vicino.

La vicenda, la violazione delle regole e le rivendicazioni della tirocinante

Come emerso dai fatti di causa, una giovane era stata selezionata per svolgere un periodo semestrale di tirocinio extracurriculare. Con un orario di 37,5 ore settimanali, per 600 euro mensili, avrebbe imparato a svolgere le mansioni di impiegata nel settore turistico.

La realtà non è però combaciata con gli accordi originari delle parti. Infatti, dopo la scadenza del periodo di formazione, il rapporto di lavoro è continuato per molti mesi. Ma senza alcun contratto stabilizzante. È interessante notare che, secondo quanto accertato in giudizio, la formazione reale si è limitata alle sole prime due settimane. Subito dopo, infatti, il rapporto è continuato con la ragazza inserita stabilmente, e a tempo pieno, nell’organizzazione aziendale. Orari predefiniti, mansioni preassegnate e responsabilità erano identiche a quelle dei colleghi assunti. Non c’era alcuna tangibile differenza.

La lavoratrice, evidentemente non contenta della situazione creatasi — e ritenendo di subire un abuso, una discriminazione o comunque una violazione dei suoi diritti — ha deciso di chiedere aiuto ai sindacati e rivolgersi alla magistratura. I mesi post tirocinio erano finiti nel mirino delle sue accuse.

Ebbene, grazie alle testimonianze raccolte in aula, la donna ha evidenziato che le mansioni svolte erano parificate, o parificabili, a quelle di un’impiegata ordinaria. Nessuna differenza pratica. Tanto che era da ritenersi esclusa la presenza di un percorso formativo, continuo e successivo al periodo di tirocinio originariamente programmato.

In breve, secondo i legali della lavoratrice, il datore non aveva affatto continuato a testarla sul campo. Tutt’altro. Già la stava utilizzando in modo integrale e, soprattutto, utile e produttivo per l’azienda.

Il giudice riconosce il versamento delle differenze di stipendio e i contributi Inps

Con la pronuncia n. 3687/2025, il tribunale di Catania ha distinto tra forma e sostanza. Se, infatti, sulla carta era inquadrata (ancora) come tirocinante/stagista, la realtà dei fatti diceva altro. Raccogliendo tutti gli elementi utili e le prove, il giudice siciliano ha riconosciuto che la giovane aveva svolto, effettivamente, mansioni impiegatizie nel settore turistico. Bocciando quanto sostenuto dal suo datore, le ha così riconosciuto diversi mesi di lavoro subordinato.

La pronuncia sottolinea che la correttezza di un tirocinio è subordinata all’effettività, continuità e prevalenza della formazione rispetto all’attività lavorativa. Ecco perché, sia l’esaurimento anticipato della funzione formativa che l’inserimento stabile dello stagista in ufficio, riqualificano il rapporto come lavoro subordinato, con conseguenze salariali e contributive integrali a carico del datore di lavoro.

Infatti, a favore della donna, la magistratura ha disposto il versamento delle differenze retributive, corrispondenti a più di 13mila euro, insieme alla regolarizzazione dei contributi previdenziali. E, se non c’era ormai alcun dubbio sul fatto che la donna fosse una vera dipendente, il punto chiave della sentenza è il corretto inquadramento contrattuale. Da quest’ultimo, è infatti scaturita la piena tutela sul piano dello stipendio e su quello dei rapporti con Inps.

Non a caso, nella sentenza n. 3687 il giudice osserva che:

qualora vi sia stato l’inserimento dell’allievo nell’organizzazione dell’impresa, se l’allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l’allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall’imprenditore, allora lo stage risulterebbe “in concreto un espediente per mascherare l’instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato” (sentenza n. 1380/2006 Cassazione).

L’obbligo di provare lo svolgimento del periodo formativo

Il datore non è stato in grado di dimostrare l’effettiva formazione impartita. Non ha provato che la giovane fosse effettivamente all’interno di un percorso di tirocinio. Richiamando autorevole giurisprudenza, il magistrato catanese scrive che:

nel caso in cui il lavoratore eccepisca che il rapporto di lavoro è in realtà di lavoro subordinato in quanto mancante l’attività di insegnamento e di formazione, la relativa prova – e segnatamente la prova di avere impartito l’insegnamento e la formazione – grava sul datore di lavoro (Cass. 14.3.2001 n. 3696, 28.1.1995 n. 1052; Cass. 10.05.2013 n. 11265).

Ecco perché, nella sentenza n. 3687, il giudice sottolinea che quando la formazione si esaurisce (o non viene fatta in modo integrale) resta esclusivamente il lavoro in sé. Perciò, il rapporto va chiamato con il suo vero nome, indipendentemente dalle etichette formali.

Non solo. Il tribunale di Catania rimarca che la formazione va sempre ben articolata in fasi e che lo svolgimento dell’attività formativa deve essere idoneo a raggiungere lo scopo del contratto, ossia l’ingresso guidato nel mondo del lavoro.

Che cosa cambia

In un’epoca in cui la precarietà del lavoro fa rima con stage senza alcuna garanzia di un futuro contratto stabile, c’è un principio di fondo che non va dimenticato. Il tirocinio serve sempre a formare, e mai a sostituire un posto di lavoro. Non c’è convenienza, risparmio, esigenza organizzativa momentanea o strutturale che tenga. Chi in autonomia gestisce appuntamenti e prenotazioni, svolge attività di segreteria e si relaziona agli altri componenti dell’ufficio, non è un mero tirocinante.

Il periodo formativo che maschera, o dissimula, un lavoro subordinato e produttivo a tutti gli effetti, è destinato a “trasformarsi” in rapporto alle dipendenze, con il pieno riconoscimento delle relative tutele. Ma, per ottenere questa tutela, bisogna agire in tribunale e raccogliere elementi utili ad accertare la verità.

Lo ha spiegato il giudice di Catania con la citata sentenza n. 3687, rafforzando la tutela dei tirocinanti e avvertendo le imprese. Ai datori non sono concesse scuse: abusare del tirocinio per coprire esigenze ordinarie, o picchi di attività, porta a rischi economici e legali concreti. Una sorta di effetto boomerang per ogni azienda che non rispetta spirito e funzione di un tirocinio formativo.