Smart working nella Pa, le linee guida: diritto di disconnessione e no pc privati

Smart working nella Pa, Brunetta ha illustrato ai sindacati le linee guida: no pc e connessioni private, sì alla rotazione e al diritto alla disconnessione di 11 ore

Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, ha illustrato ai sindacati le nuove linee guida sullo smart working per i dipendenti statali dopo il rientro in presenza sancito dal 15 ottobre, che ha interessato circa 700mila dipendenti pubblici posti in lavoro agile a causa della crisi Covid.

“Se tutto va bene lo rendiamo strutturale” ha detto il ministro spiegando che lo smart working “sarà totalmente implementabile dal 31 di gennaio da parte delle 32.000 pubbliche amministrazioni che ci sono in Italia, sulla base del contratto”.

Smart working, le linee guida

Non si può fare lavoro agile cinque giorni a settimana ma lo si deve alternare con il lavoro in ufficio. L’amministrazione pubblica che vuole fare smart working deve garantire “l’invarianza dei servizi resi all’utenza” ma anche “un’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza”.

Lo si legge nelle linee guida per “delineare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa cosiddetta agile avendo riguardo al diritto alla disconnessione, al diritto alla formazione specifica, al diritto alla protezione dei dati personali, al regime dei permessi e delle assenze ed alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale“.

Le linee guida – si legge nel testo della premessa – anticipano in parte quello che sarà previsto nei Ccnl per tutti i comparti e sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure in materia di lavoro agile, ed hanno l’obiettivo di fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata”.

Smart working nella Pa, no alla linea Internet di casa

Nell’attività di smart working il dipendente pubblico non potrà usare la propria rete internet domestica per servizio.
” Si deve fornire il lavoratore- si legge nel capitolo sulle condizioni per l’accesso alla prestazione lavorativa in forma agile- di idonea dotazione tecnologica. Per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro”. Quindi deve essere assicurata “l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile”.
In nessun caso può essere utilizzato un’utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio”.

Smart working nella Pa, le regole per l’accesso da remoto

L’amministrazione – prosegue il testo – deve prevedere apposite modalità per consentire la raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto. Se le applicazioni dell’ente sono raggiungibili da remoto, ovvero sono in cloud, il dipendente può accedere tranquillamente da casa ai propri principali strumenti di lavoro. Alternativamente si può ricorrere all’attivazione di una Vpn (Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l’ente, oppure ad accessi in desktop remoto ai server. Inoltre, l’amministrazione dovrà prevedere sistemi gestionali e sistema di protocollo raggiungibili da remoto per consentire la gestione in ingresso e in uscita di documenti e istanza, per la ricerca della documentazione, etc.”.

Smart working nella Pa, privacy e sicurezza

In nessun caso, si legge nel capitolo su privacy e sicurezza, può essere utilizzata una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio.

Smart working nella Pa, adesione volontaria

“L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato”, si legge nel capitolo sull’accesso al lavoro agile. “L’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili”.

Smart working nella Pa, fascia di disconnessione di 11 ore

Anche il lavoratore pubblico in smart working avrà diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche così come prevede il contratto per il lavoro in presenza.
Il documento ricorda che la prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CCNL. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali e quelli della legge 104. Nelle giornate in cui si fa smart working – si chiarisce “non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio”.

Smart working nella Pa, cosa fare in caso di impedimenti o rallentamenti

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Se queste problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa l’amministrazione può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.