Cambiano le regole per i permessi legge 104: le novità

Con un'apposita circolare l'Inps ha fatto il punto su tutte le novità inerenti i permessi legge 104: cosa cambierà con l'attuazione delle direttive UE

Foto di Federica Petrucci

Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Con un’apposita circolare, pubblicata il 4 aprile 2023, l’Inps ha fatto il punto su tutte le novità inerenti i permessi legge 104. Quindi: cosa cambia e cosa cambierà a seguito dell’attuazione del decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, disciplinante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1158?

Si torna a parlare di nuovo di “equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza”, con l’introduzione di alcune modifiche normative in materia di permessi e di congedo straordinario.

Ma andiamo con ordine.

Novità permessi 104: la nuova circolare Inps

L’Inps, con la sua circolare, ha voluto fornire precise indicazioni amministrative per i dipendenti del settore privato che possono usufruire dei permessi 104. Il decreto legislativo n. 105/2022, nel riformulare il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, ha di fatto eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.

Cosa cambia quindi? In riferimento ai permessi previsti dalla legge 104 (qui vi abbiamo spiegato quando può scattare il licenziamento per “abuso”),  bisogna innanzitutto ricordare che – prima di questo intervento – gli stessi non potevano essere autorizzati da più di un lavoratore dipendente (tranne nel caso di genitori) per l’assistenza di una stessa persona in situazione di disabilità grave.

Le modifiche ai permessi 104

L’ultimo intervento del legislatore, nel rispetto delle nuove direttive Ue, cambia però le carte in tavola. Così, a decorrere dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022): “Fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro”.

Resta, invece, impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave di  fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33. Questo vuol dire che, qualora si presentasse la situazione, è possibile la fruizione contemporanea – nello stesso mese – dei permessi 104 sia da parte del lavoratore disabile che da parte dei soggetti che prestano assistenza (se sono due, tuttavia, questi possono usufruirne solo alternandosi).

Come cambia il congedo parentale e il congedo straordinario

Il decreto legislativo 105/2022 è intervenuto anche sul congedo parentale riconosciuto ai fruitori della 104. In particolare, con una riformulazione della normativa è stato stabilito che: “I periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia”.

Un’altra importante novità riguarda invece il congedo straordinario. In questo caso, per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, il legislatore ha introdotto “il convivente di fatto” (qui tutto quello che c’è da sapere sulle coppie di fatto, dalla registrazione all’anagrafe ai diritti e ai doveri dei coniugi). In questo modo, anche chi non è formalmente e ufficialmente sposato può usufruire degli aiuti previsti.

I soggetti ammessi

C’è un ordine però da rispettare quando si tratta di congedi richiesti da più parenti. Posto dunque che, come già ripetuto più volte, quando ci sono più persone a prestare assistenza al disabile i permessi 104 non possono essere richiesti e ottenuti contemporaneamente, la circolare Inps ha stabilito un ordine da seguire, ovvero una scala di priorità dove alcuni soggetti hanno la precedenza rispetto a altri.

Pertanto, possono usufruire del congedo (nel seguente ordine):

  • il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”/del “convivente di fatto”;
  • uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”  ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” e entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari nonché i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”, entrambi i genitori, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Un passaggio importante da ricordare, a tal proposito, è che il requisito della convivenza può essere soddisfatto dopo. Come riportato dall’Istituto Previdenziale, infatti: “Qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con il disabile, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario. Pertanto, il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario”.

Cosa cambia per chi deve fare domanda

Modalità e termini per presentare domanda di accesso ai permessi 104 sono rimasti gli stessi (qui il nuovo servizio online).

Le modifiche apportate dal decreto legislativo, in adeguamento alle direttive Ue, riguardano più che altro l’istruttoria. A tal proposito, la circolare Inps di aprile ci viene di nuovo in aiuto, chiarendo che: la procedura “Gestione permessi legge 104/1992” è stata aggiornata per consentire la lavorazione delle pratiche di permessi in seguito all’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza”. Di conseguenza, a far data dal 13 agosto 2022, “riconosce il diritto alla prestazione a più soggetti tra quelli aventi diritto, i quali possono fruire alternativamente dei permessi per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni”.

I periodi di riferimento

Come è facile dedurre, la valutazione della decorrenza viene effettuata sulla base della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, pertanto, le pratiche verranno valutate in modo diverso a seconda che le stesse si riferiscano a periodo precedenti o successivi alla data del 12 agosto 2022.

In particolare:

  • le pratiche, il cui periodo di permesso ricade prima del 13 agosto 2022, verranno valutate con le modalità precedenti alla entrata in vigore della nuova norma,  per cui vale il “referente unico dell’assistenza”;
  • le pratiche che invece si riferiscono a un periodo successivo al 13 agosto 2022 verranno valutate con i criteri riportati dalla novella normativa, per cui sarà possibile riconosce più soggetti all’assistenza tra gli aventi diritto.

Per quanto riguarda i pagamenti (e i calcoli dei giorni di permesso mensili per assistenza a familiari disabili a pagamento diretto) questi rimangono invariati a prescindere che la domanda sia stata presentata prima o dopo il 13 agosto 2022.

I nuovi ammessi ai permessi 104

Ovviamente, per consentire ai nuovi soggetti ammessi ai permessi 104 di richiedere il riconoscimento dell’assistenza, anche l’applicazione per la presentazione della domanda in modalità telematica è stata aggiornata. Nello specifico, dopo il riconoscimento dei conviventi e dei familiari previsti dalla normativa, le modifiche hanno interessato:

  • la ricezione delle domande;
  • l’acquisizione da parte dell’operatore;
  • la variazione pratica;

Le varie sezioni sono state integrate per consentire la lavorazione delle pratiche di congedi straordinari per conviventi di fatto, impostando appunto il nuovo grado di parentela – tra le opzioni disponibili – coincidente con la voce “convivente di fatto”.