Orario di lavoro, riposo giornaliero e settimanale

Qual è l’orario di lavoro se si ha un contratto part-time o a tempo pieno e come funzionano il riposo giornaliero e quello settimanale?

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Alessandra Di Bartolomeo

Giornalista di economia

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

Pubblicato: 29 Ottobre 2024 08:00

La durata massima della giornata di lavoro è stabilita dalla Legge: questo è quanto recita l’articolo 36 della Costituzione Italiana. Chi lavora ha inoltre diritto al riposo settimanale, a quello giornaliero e alle ferie retribuite, diritti ai quali non deve rinunciarvi per nessuno motivo. Le pause dal lavoro sono infatti importanti in quanto influenzano la qualità della vita, le relazioni interpersonali, quelle con la famiglia nonché la salute del lavoratore. Detto ciò, ecco come si applicano nel dettaglio il riposo settimanale e quello giornaliero.

Che tipi di contratto di lavoro ci sono?

Prima di parlare dell’orario di lavoro, è importante capire qual è la differenza tra un contratto a tempo pieno e uno part-time. Ebbene, in base al Decreto Legislativo numero 66 dell’8 aprile 2003, quello a tempo pieno si riferisce a un impiego full-time il cui orario settimanale è standard. Di solito le ore lavorative sono 40 ma possono variare a seconda dei diversi accordi dei contratti collettivi nazionali (Ccnl). Questi ultimi si possono consultare nell’Archivio Nazionale dei contratti collettivi del lavoro che è il Cnel. In ogni caso, l’orario massimo per ogni periodo di sette giorni, comprese le ore di straordinario, non può superare le 48 ore.

C’è poi il contratto di lavoro part-time nel quale l’orario lavorativo è ridotto. Esso può essere distribuito in modo diverso a seconde delle esigenze. Nel caso in cui sia suddiviso nel corso della settimana con meno ore al giorno si parla si parla di part-time orizzontale. Se invece il normale lavoro viene svolto solo in alcuni giorni della settimana, si parla di part-time verticale.

In alcuni casi può esserci anche il part-time verticale che offre una maggiore flessibilità. Combina infatti le caratteristiche delle due tipologie di part-time su indicate. Il dipendente, quindi, può essere chiamato a lavorare a tempo pieno alcuni giorni della settimana mentre in altri giorni può avere un orario ridotto.

Come funzionano il risposo giornaliero e le pause

L’orario di lavoro, come detto, non può superare mai le 48 ore in una settimana. Per quanto riguarda la pausa per i lavoratori, invece, il D.Lgs numero 66 del 2003 ha introdotto delle importanti novità e ha definito che il riposo è nel dettaglio il periodo che non rientra nell’orario di lavoro attivo.
Esso si distingue in giornaliero e settimanale ed entrambi spettano per Legge a ogni lavoratore. Quest’ultimo, infatti, deve riposare per almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Inoltre, il riposo deve essere continuo a meno che il tipo di lavoro svolto non preveda turni frazionati durante la giornata.
Nel caso in cui l’orario di lavoro superi le 6 ore al giorno, il lavoratore ha diritto a una pausa per recuperare le energie fisiche e mentali oltre che per consumare il pasto. Solitamente la durata e le modalità sono stabilite nei Ccnl. Nel caso non vi siano delle disposizioni specifiche, invece, la Legge garantisce comunque una pausa di dieci minuti. Quest’ultima va effettuata tra l’inizio e la fine del turno di lavoro tenendo conto delle esigenze dell’azienda.

Ecco come funziona il riposo settimanale

Anche il riposo settimanale è un diritto fondamentale dei lavoratori. Esso prevede un periodo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni. Tale riposo si aggiunge a quello giornaliero di undici ore ma non lo sostituisce. Significa che i lavoratori hanno diritto sia al riposo giornaliero che a quello settimanale cumulativamente. Ci sono però delle eccezioni per alcune specifiche categorie di lavoratori. Quelli a turno, ad esempio, potrebbero non poter fruire del risposo settimanale regolare se il cambio del turno impedisce di rispettare i periodi di riposo settimanale o giornaliero. Anche per coloro che svolgono lavori in ore frazionate durante la giornata o per i lavoratori del settore ferroviario, potrebbero esserci delle deroghe.
Di solito, comunque, il risposo settimanale coincide con la domenica. La Legge, però, prevede che in alcune situazioni, può essere spostato in un giorno diverso della settimana. Grazie a tale disposizione, i lavoratori possono avere il tempo necessario per recuperare le energie e mantenere un equilibrio tra la vita personale e quella professionale.

Dopo 6 giorni di lavoro consecutivi che succede?

Per la tutela della salute del lavoratore, un principio fondamentale è il diritto al riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro. Nel caso in cui il dipendente sia chiamato a lavorare di domenica, che è il giorno dedicato al riposo, avrà diritto non solo alla retribuzione ordinaria ma anche a un’indennità aggiuntiva. Quest’ultima servirà a compensare i sacrifici del lavoratore per aver sacrificato un giorno destinato al riposo. In ogni caso, il diritto al riposo settimanale è previsto dall’articolo 2109 comma 1 del Codice Civile. Inoltre, la Legge numero 370 del 22 febbraio 1934 stabilisce che ogni lavoratore deve avere una pausa settimanale di almeno ventiquattro ore consecutive. Il comma 3 dell’articolo 36 della Costituzione Italiana, invece, stabilisce che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e che non può rinunciare ad esso.

Chi è esentato dall’orario lavorativo notturno?

È la contrattazione collettiva a stabilire quali categorie di lavoro sono esentate dall’impiego notturno che di solito si applica nella fascia oraria che va dalle 24 alle 6. Ebbene, non possono svolgere tale tipologia di lavoro le donne incinte dall’accertamento della gravidanza fino al primo anno di età del bambino. Inoltre, le donne che hanno figli di età inferiore ai sei anni o i padri conviventi. E ancora, il genitore unico affidatario di un figlio convivente che ha un’età inferiore ai dodici anni e i lavoratori che hanno a carico una persona disabile.
In merito a tale tipologia di lavoro, comunque, il Decreto Legislativo numero 66 stabilisce che la sessione lavorativa non deve superare in media le otto ore ogni ventiquattro ore. Tale media si deve calcolare tenendo conto della settimana lavorativa se non c’è una norma specifica in merito. I Ccnl possono però introdurre delle eccezioni a questa regola ma le deroghe possono essere accettate solo se non viene compromessa la sicurezza e la salute del lavoratore. In ogni caso, i lavoratori notturni hanno il diritto di godere di almeno 11 ore consecutive di riposo ogni ventiquattro ore (riposo giornaliero). Per quanto concerne il riposo settimanale, invece, hanno diritto ad almeno 24 ore di pausa consecutiva che si deve aggiungere al riposo giornaliero. Anche in questo caso i contratti nazionali di lavoro possono prevedere delle eccezioni ma solo se il lavoratore riceve un periodo di riposo compensativo equivalente.