La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), detta anche indennità di disoccupazione, è il principale ammortizzatore sociale introdotto dal D.Lgs. 22/2015, conosciuto come Jobs Act.
Esso è rivolto a tutti i lavoratori dipendenti o assimilati che perdono il lavoro non per loro volontà.
In questo articolo vedremo qual è stato il contesto normativo della NASpI negli ultimi anni e, al contempo, passeremo in rassegna le novità introdotte dal decreto Cura Italia del Giugno 2020, dal decreto Agosto e dal decreto Rilancio 2020.
Infine rinvieremo alle informazioni più aggiornate in tema di indennità di disoccupazione, in modo da ricostruire un quadro completo dell’evoluzione di questo importantissimo strumento di sostegno economico. I dettagli.
Indice
Come funziona la NASpI?
Iniziamo subito con il ricordare le maggiori importanti novità riguardanti la NASpI introdotte nel corso dell’ultimo anno, ovvero:
- Proroga per la presentazione domande di disoccupazione da 68 a 128 giorni;
- Proroga di 2 mesi. Tutti coloro che hanno la NASpI o DIS.COLL (disoccupazione collettiva) in scadenza hanno diritto a una proroga automatica di 2 mesi;
- NASpI volontaria. Nonostante il blocco dei licenziamenti, il governo ha stabilito che ai lavoratori dipendenti decisi ad aderire a un accordo collettivo per la risoluzione del proprio rapporto di lavoro sarà ugualmente riconosciuta la NASpI;
- Proroga di 60 giorni per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità;
- Rivalutazione ISTAT dello 0,4% dell’importo complessivo della NASpI;
- Compatibilità NASpI- Reddito di cittadinanza. La compatibilità delle misure è confermata, ma l’importo della NASpI è sottratto da quello del Reddito di cittadinanza.
Nel sito web dell’Inps si può leggere che la NASpI spetta dall’ottavo giorno posteriore alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La prestazione è assegnata mensilmente per un numero di settimane uguale alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni.
L’istituto altresì precisa che l’importo della NASpI cambia in rapporto all’entità del reddito percepito nei quattro anni anteriori la domanda di disoccupazione.
Come si può notare, nel corso del tempo le regole in tema di indennità di disoccupazione sono state via via dettagliate dal legislatore, al fine di costituire una prestazione a cui accedere soltanto in presenza di determinati requisiti e a determinate condizioni.
Indennità di disoccupazione: requisiti e beneficiari
La NASpI, ovvero l’indennità di disoccupazione è rivolta innanzitutto alle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori dipendenti;
- apprendisti;
- soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato;
- personale artistico con contratto subordinato;
- Docenti precari e supplenti;
- dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione.
Sono invece esclusi dalla NASpI i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione e gli operai agricoli. Le categorie che possono beneficiare della NASpI devono poi soddisfare tre requisiti fondamentali:
- Stato di disoccupazione. Il lavoratore deve cioè aver perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà;
- Requisito contributivo. Almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti il licenziamento;
- Requisito lavorativo. Almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti il licenziamento.
NASpI: condizioni ed eccezioni al requisito di disoccupazione
Affinché lo stato di disoccupazione sia riconosciuto tale, il lavoratore deve aver comunicato al centro per l’impiego la propria immediata disponibilità al lavoro (DID). La comunicazione oggi può essere inoltrata anche in sede di presentazione telematica della domanda di disoccupazione all’INPS.
Il lavoratore deve inoltre iscriversi all’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) e participare alle misure messe a disposizione dall’ente, tra le quali corsi formativi della Regione ed eventi di orientamento.
Al primo requisito, inoltre, fanno da corollario alcune eccezioni, per le quali è riconosciuto comunque il diritto all’indennità di disoccupazione, ovvero in caso di:
- maternità;
- dimissioni per giusta causa;
- risoluzione consensuale tramite procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
- Licenziamento con offerta di conciliazione entro i termini richiesti dalla legge;
- Licenziamento a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento presso altra sede dell’aziende distante oltre 50 km dalla propria residenza e/o raggiungibile con oltre 80 minuti di trasporto pubblico.
NASpI: quali contributi?
Per quanto riguarda il requisito contributivo, va ricordato che i contributi utili alla domanda di disoccupazione comprendono anche i cosiddetti contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, congedo parentale o astensione dal lavoro causa malattia dei figli fino a 8 anni di età per un massimo di 5 giorni lavorativi in un anno.
Non rientrano invece tra i contributi utili, anche se figurativi, quelli per cassa integrazione straordinaria o ordinaria a zero ore, permessi e congedi, detti permessi 104, per assistere un familiare con handicap in situazioni di gravità.
NASpI: ampliamenti al requisito lavorativo
Come per il requisito di disoccupazione, lo stato riconosce alcuni casi in cui i 30 giorni lavorativi nei 12 mesi precedenti il licenziamento possono essere ampliati, e cioè per:
- malattia e infortunio sul lavoro;
- cassa integrazione straordinaria o ordinaria a zero ore;
- congedi e/o permessi 104;
- maternità obbligatoria;
- congedo parentale.
Termini di pagamento dell’indennità di disoccupazione
In genere il pagamento dell’indennità di disoccupazione NASpI arriva a partire dal 10 del mese successivo. La data di pagamento cambia comunque in base a quando è stata presentata la domanda e in ogni caso è possibile controllarla tramite una semplice procedura disponibile sul sito dell’INPS accedendo al proprio fascicolo previdenziale, disponibile sempre nell’area riservata MyINPS.
Durata dell’indennità di disoccupazione
La durata massima dell’indennità di disoccupazione NASpI per il 2020 è stata fissata a 24 mesi.
Come accennato sopra, l’indennità spetta al lavoratore per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni sottraendo a queste i periodi coperti dai contributi figurativi, in quanto essi hanno già permesso al lavoratore di percepire prestazioni o indennizzi di disoccupazione negli anni precedenti.
Come si calcola l’indennità di disoccupazione
L’importo 2020 dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.227,55€ e non può in ogni caso superare i 1.335,40 €. Per eseguire il calcolo dell’importo spettante, occorre recuperare online dalla propria area riservata INPS il proprio estratto conto contributivo. Dai dati contenuti in esso bisogna prima sommare tutte le retribuzioni imponibili a fini previdenziali percepite negli ultimi 4 anni, dividerle per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicare il risultato per un coefficiente pari a 4,33. Se l’importo ottenuto è pari o inferiore a 1.227,55€, l’importo NASpI al quale si ha diritto è pari al 75%. Se l’importo è superiore, al 75% va aggiunto il 25% della differenza tra retribuzione mensile e l’importo soglia.
Va ricordato infine che l’importo NASpI si riduce del 3% a partire dal quarto mese. Quindi se per esempio l’imponibile previdenziale è di 40.000€ e 104 sono le settimane lavorate negli ultimi 4 anni, 40.000/104 (384,16) per 4,33 = 1.663,41. In quanto la retribuzione ottenuta supera l’importo NASpI (1.227,55€), al 75% di quest’ultimo (920,66€) bisogna sommare il 25% ottenuto da 1.633,41 (retribuzione mensile) – 1,227,55 (NASpI), ovvero 108,96€. L’importo mensile NASpI spettante è dunque pari a 1.029,62€.
Come si presenta la domanda di disoccupazione NASpI
Il lavoratore è tenuto per legge a presentare la domanda di disoccupazione in forma telematica, e in questo modo richiedere l’indennità NASpI, entro un periodo di tempo compreso tra 68 e 128 giorni dalla data di licenziamento, pena la decadenza dello stesso diritto a inoltrare la domanda stessa. Il termine di erogazione dell’indennità di disoccupazione varia dunque in base al giorno di presentazione della domanda:
- entro 8 giorni dal licenziamento, l’INPS erogherà la NASpI a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- dopo 8 giorni dal licenziamento, l’INPS attiverà il servizio a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
Nei casi di malattia, maternità o infortunio, la decorrenza del pagamento parte dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento, ma a patto che la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno. Per presentare la domanda si può usufruire del servizio di compilazione telematica disponibile registrandosi all’area riservata MyINPS, sezione I tuoi avvisi.
Aggiornamenti recenti: rinvio
Negli ultimi anni la normativa in tema di indennità di disoccupazione non è stata sempre la stessa. Per questo, come accennato in apertura, rinviamo agli approfondimenti di cui alla nostra guida sulla NASpI e al nostro articolo che tratta espressamente delle novità in fatto di domanda di indennità di disoccupazione, in vigore dal primo marzo 2024.
In un messaggio, l’Inps ha infatti recentemente comunicato che le nuove procedure, ideate per velocizzare la domanda rendendola pienamente digitale, sono in vigore dal primo giorno di marzo del 2024. Le procedure aggiornate non saranno valide soltanto per i cittadini, ma anche per i patronati e per i Contact center.