Il mio capo può obbligarmi a lavorare oltre l’orario? 

Sei obbligato a fare gli straordinari? La risposta è: dipende. Il datore di lavoro può richiederli in casi particolari, ma non può abusarne.

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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Pubblicato: 25 Febbraio 2025 16:50

Ore in più, sacrifici, impegno. E poi? Niente. Succede più spesso di quanto si pensi: il lavoro straordinario può essere un dovere imposto, ma senza riconoscimento economico. Recentemente, in Poste Italiane, oltre 3.000 ore extra non sono state retribuite ai lavoratori precari, sollevando indignazione e cause in Tribunale. Ma il tuo capo può obbligarti a lavorare oltre l’orario? E se lo fa, puoi rifiutarti?

Cos’è lo straordinario secondo la legge?

Il lavoro straordinario si riferisce alle ore di lavoro prestate oltre l’orario normale stabilito, generalmente fissato a 40 ore settimanali. In Italia, la disciplina del lavoro straordinario è regolata principalmente dal D.lgs. n. 66 del 2003, che stabilisce i limiti massimi di orario e le modalità di retribuzione per le ore eccedenti.

Quali sono i limiti massimi di orario?

La legge prevede che l’orario di lavoro non possa superare le 48 ore settimanali, comprensive delle ore di straordinario, calcolate come media su un periodo di riferimento di quattro mesi. Ciò significa che, oltre alle 40 ore settimanali di lavoro ordinario, possono essere richieste fino a 8 ore di straordinario, per un totale massimo di 48 ore lavorative settimanali. Tale periodo di riferimento può essere esteso fino a sei o dodici mesi attraverso la contrattazione collettiva, in conformità all’art. 4 del D. lgs. n. 66/2003.

Inoltre, il ricorso al lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 250 ore annuali, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili. È importante notare che la contrattazione collettiva può stabilire limiti diversi, sia in termini di ore settimanali che annuali, adattando la disciplina alle specifiche esigenze del settore di riferimento.

Com’è retribuito il lavoro straordinario?

Il lavoro straordinario deve essere compensato con una retribuzione maggiorata rispetto a quella ordinaria. Le percentuali di maggiorazione sono generalmente stabilite dai CCNL e possono variare a seconda del settore e delle specifiche previsioni contrattuali. Di seguito, alcune indicazioni comuni:

  • straordinario diurno feriale: maggiorazione che varia dal 15% al 25% rispetto alla retribuzione oraria normale.
  • straordinario notturno: maggiorazione che può arrivare fino al 50%.
  • straordinario festivo: maggiorazione che può arrivare fino al 55%.

Ad esempio, il CCNL Commercio prevede una maggiorazione del 15% per le ore di lavoro straordinario dalla 41ª alla 48ª ora settimanale, che sale al 20% per le ore successive. Per lo straordinario festivo, la maggiorazione è del 35%, mentre per quello notturno si arriva al 55%.

Nel CCNL Metalmeccanici, le prime due ore di lavoro straordinario sono maggiorate del 25%, quelle successive del 30%. Gli straordinari notturni sono maggiorati del 50% se il lavoro non si svolge a turni, del 40% in caso contrario. Lavorare di domenica o nei festivi è pagato il 50% in più.

Il datore di lavoro è tenuto a registrare le ore di lavoro straordinario nel Libro Unico del Lavoro, come previsto dall’art. 5, co. 5, del D.lgs. n. 66/2003. Tale adempimento serve a garantire la corretta retribuzione del lavoratore sia per eventuali verifiche da parte degli organi ispettivi. In questo senso, la Corte di Cassazione, ha ribadito l’importanza della precisa documentazione delle ore straordinarie svolte, sottolineando che l’assenza di una corretta registrazione può portare all’annullamento di eventuali sanzioni nei confronti del lavoratore che contesti le ore di straordinario (Cass. sent. n. 5743/2024).

In alcuni casi, i CCNL possono prevedere, in alternativa alla retribuzione maggiorata, la possibilità di compensare le ore di straordinario con periodi di riposo aggiuntivi, noti come riposi compensativi. Questa opzione deve essere concordata tra le parti e rispettare le disposizioni contrattuali applicabili.

In quali casi il datore di lavoro può richiedere il lavoro straordinario?

Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto e, in linea generale, richiede l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Tuttavia, esistono specifiche circostanze in cui il datore di lavoro può legittimamente richiedere prestazioni straordinarie senza il consenso preventivo del dipendente. Queste situazioni sono delineate nell’art. 5 del D. lgs. n.66/2003 e comprendono:

  • esigenze tecniche o produttive;
  • casi di forza maggiore;
  • eventi particolari;

Esigenze tecniche, produttive e organizzative

In presenza di eccezionali esigenze tecnico-produttive, il datore di lavoro può richiedere lavoro straordinario se tali necessità non possono essere soddisfatte mediante l’assunzione di altri lavoratori. Questo avviene, ad esempio, in caso di picchi di produzione imprevisti o scadenze urgenti che richiedono un aumento temporaneo dell’orario di lavoro. Pertanto, le richieste di straordinario giustificate da reali esigenze operative e non devono costituire un abuso da parte del datore di lavoro.

Casi di forza maggiore ed emergenze

Il lavoro straordinario può essere richiesto anche in situazioni di forza maggiore, ossia eventi imprevedibili e inevitabili che rendono indispensabile l’estensione dell’orario lavorativo. Questo include circostanze in cui la mancata esecuzione di lavoro straordinario potrebbe causare un pericolo grave e immediato o danni alle persone o alla produzione. Ad esempio, in caso di guasti agli impianti che necessitano di riparazioni urgenti per evitare interruzioni produttive o rischi per la sicurezza, il datore di lavoro è autorizzato a richiedere prestazioni straordinarie.

È importante sottolineare che, in queste circostanze, il lavoratore è tenuto a conformarsi alla richiesta di lavoro straordinario. Un rifiuto ingiustificato potrebbe essere considerato una violazione degli obblighi contrattuali e potrebbe comportare sanzioni disciplinari. Tuttavia, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di straordinario, assicurando che essa sia conforme alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

Il lavoratore può rifiutare di fare straordinari?

Il principio chiave è che lo straordinario non è obbligatorio e, pertanto, in determinate situazioni, è legittimo il rifiuto del dipendente a svolgerlo. Tuttavia, il rifiuto deve basarsi su motivazioni valide e comprovate. Ad esempio, se il lavoratore ha già raggiunto il limite massimo di ore straordinarie consentite dalla legge o dal CCNL, ha il diritto di rifiutare ulteriori richieste. Inoltre, se la richiesta di straordinario non rispetta i termini di preavviso previsti o le modalità concordate, il lavoratore può legittimamente opporsi. È importante notare che alcune categorie di lavoratori, come gli studenti-lavoratori, possono avere ulteriori tutele che consentono loro di rifiutare lo straordinario.

Conseguenze disciplinari in caso di rifiuto

Se il rifiuto del lavoratore di effettuare lavoro straordinario non è giustificato da motivazioni valide, il datore di lavoro potrebbe adottare misure disciplinari. In casi estremi, il rifiuto ingiustificato potrebbe portare al licenziamento per insubordinazione. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente che si era rifiutato di svolgere lavoro straordinario richiesto per esigenze produttive, considerando tale comportamento come una grave insubordinazione.

Eccezioni: quando il rifiuto è giustificato

Esistono situazioni in cui il rifiuto del lavoratore di svolgere lavoro straordinario è considerato legittimo. Ad esempio, se il dipendente ha raggiunto il limite massimo di ore straordinarie previsto dalla legge o dal contratto collettivo, ha il diritto di rifiutare ulteriori richieste. Inoltre, se la richiesta di straordinario non rispetta i termini di preavviso stabiliti o se il lavoratore ha motivi personali o familiari comprovati che rendono impossibile la prestazione aggiuntiva, il rifiuto è giustificato. In questi casi, il lavoratore comunichi tempestivamente e chiaramente le ragioni del suo rifiuto al datore di lavoro, preferibilmente per iscritto, per evitare malintesi o potenziali sanzioni disciplinari.

Categorie di lavoratori con maggiori tutele

Alcune categorie di lavoratori godono di una tutela maggiore in materia di straordinari, potendo rifiutare tali prestazioni senza subire conseguenze disciplinari. Le lavoratrici in gravidanza e nei primi mesi di maternità sono esonerate dallo straordinario ai sensi del D. lgs. n. 151/2001, per garantire la tutela della loro salute e di quella del nascituro. Gli studenti-lavoratori possono rifiutare lo straordinario se interferisce con la frequenza scolastica o universitaria, a patto di fornire un’adeguata documentazione. I lavoratori con disabilità o coloro che assistono un familiare disabile (beneficiari della legge n. 104/1992) hanno diritto a limitazioni specifiche sul lavoro straordinario, in quanto questo potrebbe compromettere la loro condizione fisica o la possibilità di prestare assistenza. In questi casi, il datore di lavoro deve rispettare le particolari esigenze del dipendente e garantire il pieno rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.