Com’è noto, le maggiorazioni in busta paga per il lavoro notturno e le ore di straordinario sono previste a premiare il dipendente per il maggior impegno, i disagi e i potenziali pericoli correlati a questi tipi di impiego. Da un lato il contratto collettivo vuole valorizzare il tempo e l’impegno extra richiesto al dipendente. Si compensano di fatto l’accumulo di stanchezza e l’interferenza con i ritmi biologici naturali. Dall’altro la finalità è quella di incentivare l’efficienza aziendale, circoscrivendo il ricorso a straordinari o turni di notte.
Su questi temi ci sono importanti novità in vista per il 2025. Infatti nel testo del disegno di legge di Bilancio è contenuta la proroga del bonus busta paga, denominato “trattamento integrativo speciale“. È stato introdotto per la prima volta dal decreto Lavoro n. 48 del 2023, per il periodo intercorrente tra il primo giugno e il 21 settembre 2023. L’agevolazione, che come vedremo “taglia” le spese gravanti sulle attività imprenditoriali, è rivolta ad alcune categorie di dipendenti, in virtù della specificità delle mansioni svolte.
Ne parliamo di seguito, dando le informazioni utili per essere al corrente su processo nient’affatto irrilevante per le finanze di chi lavora alle dipendenze. Ecco cosa sapere.
Indice
Cos’è e come funziona il trattamento integrativo speciale
L’obiettivo della proroga è quello di sostenere il lavoro e aiutare il settore turistico e della ristorazione, nel quale la carenza di personale è un problema ben noto. L’agevolazione sarà estesa anche al 2025, ma qual è il suo meccanismo di applicazione? Sostanzialmente il bonus in busta paga per straordinari e lavoro notturno – il citato trattamento integrativo speciale – avrà le seguenti caratteristiche:
- si applicherà ai dipendenti del settore privato, titolari di reddito da lavoro subordinato con ammontare non maggiore, nel periodo di imposta anteriore (ossia il 2024), di 40mila euro;
- non concorrerà alla formazione del reddito e sarà versato in busta paga (un documento più facile da leggere di quanto si creda) all’avente diritto, ma potrà essere erogato – così come ha precisato l’Agenzia delle Entrate – anche in un momento posteriore a quello di prestazione del lavoro straordinario e notturno, a condizione che sia liquidato entro il termine per il conguaglio di fine anno;
- sarà quantificato dall’azienda o datore di lavoro in misura uguale al 15% delle retribuzioni lorde, versate in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi;
- sarà accordato dal datore di lavoro in qualità sostituto d’imposta previa richiesta scritta del dipendente. Con essa quest’ultimo autocertificherà il reddito incassato nell’anno di riferimento e il sostituto d’imposta poi compenserà le somme dovute tramite il meccanismo di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997.
In riferimento all’ultimo punto, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, potrà quindi recuperare gli importi corrisposti ai dipendenti, in quanto “coperti” dallo Stato grazie al bonus fiscale in oggetto. Lo farà con il meccanismo della compensazione previsto dalla legge e, più nel dettaglio, il sostituto di imposta riporterà nella Certificazione Unica relativa al 2025 il credito versato, per recuperarlo via compensazione in Uniemens.
Per chi è previsto il bonus fiscale
La legge di Bilancio 2025, che nel suo intero testo dovrà essere approvata entro il 31 dicembre prossimo per evitare il temuto esercizio provvisorio (un rischio già corso lo scorso anno), specifica che il citato trattamento integrativo speciale varrà per:
- i dipendenti del comparto turismo, compresi quelli degli stabilimenti balneari;
- i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Il trattamento integrativo speciale in busta paga sarà assegnato – lo rimarchiamo – per l’effettuazione del lavoro notturno e delle prestazioni di lavoro straordinario, compiute nei giorni festivi. Il riferimento normativo è il d. lgs. n. 66 del 2003 sulla disciplina dell’orario di lavoro e in particolare il comma 2 del suo art. 1, il quale definisce come lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro pari a 40 ore settimanali (salvo il minor orario fissato dai singoli Ccnl).
In riferimento – invece – al lavoro notturno il decreto specifica che per periodo notturno deve intendersi il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, mentre per lavoratore notturno deve intendersi:
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero, impiegato in modo normale;
- qualsiasi persona che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In mancanza di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno, per almeno 3 ore, per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno.
Ricordiamo che la manovra 2024, per il periodo dal primo gennaio al 30 giugno 2024, aveva ampliato l’ambito d’applicazione del bonus anche ai pubblici esercizi. Ora, come detto, la nuova estensione che di fatto potenzia la misura.
Proroga con aumento dei mesi di copertura
Se è vero che il bonus lavoro notturno e straordinari festivi varrà anche per il 2025, è però altrettanto vero che l‘incentivo in busta paga spetterà per 9 mesi e non più 6. Un’aggiunta di 3 mesi che sarà sicuramente gradita ai dipendenti ma soprattutto ai datori di lavoro, incentivando il lavoro nella stagione estiva. Il periodo coperto dall’agevolazione in oggetto sarà infatti compreso tra il primo gennaio e il 30 settembre 2025. Come accennato sopra, tali lavoratori dovranno avere – in riferimento al periodo d’imposta 2024 – un reddito al di sotto dei 40mila euro.
Concludendo, ben si comprende allora il perché del lancio – e della conferma – di questo bonus in busta paga, mirato a sostenere – tra gli altri – ristoranti, hotel, villaggi turistici, bar, stabilimenti balneari, pub, pizzerie, gelaterie, nella consapevolezza che tali ambiti lavorativi, più di altri, comportano ore di lavoro notturno o straordinario nei giorni festivi. La maggior copertura per numero di mesi va quindi intesa come ulteriore contributo alla redditività di queste attività.