Un errore del medico non fa scattare automaticamente il diritto al risarcimento. È necessario dimostrare che la condotta del lavoratore abbia provocato un danno e che tra l’errore e quel danno ci sia un collegamento effettivo.
È quanto emerge da una sentenza della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento R.G. 1084/2018, relativa al caso di una paziente deceduta per un tumore polmonare individuato soltanto alcuni mesi dopo una radiografia nella quale, secondo i consulenti tecnici, era già presente un’anomalia che avrebbe dovuto essere approfondita.
Il Tribunale ha sì riconosciuto l’errore diagnostico, ma ha escluso che il ritardo avesse ridotto le possibilità di sopravvivenza della paziente. Bocciate quindi le richieste risarcitorie dei familiari.
Indice
Il caso del tumore diagnosticato cinque mesi dopo e la richiesta dei figli
Come ricostruito nei fatti di causa, l’anziana donna si era sottoposta a una radiografia nell’ambito di accertamenti legati a una sintomatologia artrosica e a una possibile lesione della gabbia toracica destra.
L’esame non aveva segnalato la presenza di una lesione polmonare. Nei mesi successivi, però, la comparsa di sintomi respiratori più marcati aveva portato a ulteriori esami. Era stato così scoperto un adenocarcinoma nel polmone sinistro. La paziente era poi deceduta.
I figli hanno sostenuto che il letale problema di salute fosse già visibile nella radiografia di alcuni mesi prima e che il medico radiologo avrebbe dovuto rilevarla e disporre o suggerire ulteriori accertamenti. Secondo loro una diagnosi tempestiva avrebbe dato alla madre maggiori possibilità di sopravvivere più a lungo.
Hanno quindi chiesto il risarcimento sia dei danni subiti iure proprio — ossia per la perdita anticipata del rapporto parentale — e di quelli fatti valere iure hereditatis, vale a dire in qualità di eredi, compreso il danno da perdita di chance di sopravvivenza della madre.
Quando è risarcibile la perdita di chance di sopravvivenza
Per la giurisprudenza la chance — ricorda il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — è una possibilità concreta di conseguire un risultato favorevole, considerata come un’entità autonoma giuridicamente ed economicamente valutabile. La sua perdita può allora costituire un danno concreto e attuale anche quando non sia possibile affermare con certezza che si sarebbe verificato un miglioramento delle condizioni di salute.
Nella responsabilità sanitaria, la perdita di chance di sopravvivenza può essere risarcita quando vi sia incertezza sull’effettiva incidenza della condotta del sanitario sulla morte del paziente, ma sia invece certo, sul piano causale, che quella condotta abbia fatto perdere una possibilità seria, concreta e apprezzabile di vivere più a lungo.
In altre parole: l’incertezza deve riguardare il risultato finale, non l’esistenza del nesso causale (sul suo ruolo si è ampiamente espressa la Cassazione) tra l’errore medico e la possibilità perduta.
Non basta dimostrare che una diagnosi tempestiva avrebbe potuto teoricamente migliorare la situazione. Deve risultare causalmente certo che l’errore abbia fatto perdere una chance di ottenere un risultato migliore. Non è sufficiente una mera speranza né un’ipotesi.
E quando questi presupposti ricorrono, il danno da perdita di chance può essere liquidato dal giudice in via equitativa, considerando le specifiche circostanze del caso.
La differenza tra morte anticipata e perdita di chance
La magistratura distingue inoltre la perdita di chance dalla vera e propria anticipazione della morte.
Se viene accertato in tribunale che l’errore medico abbia effettivamente anticipato il decesso, possono essere risarciti al paziente o, se deceduto, ai suoi eredi il danno biologico differenziale derivante dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale legato alla lucida consapevolezza della morte anticipata, se questa consapevolezza sia stata acquisita dal paziente mentre era ancora in vita.
Distinta è l’ipotesi in cui non sia possibile stabilire con certezza che l’errore abbia anticipato la morte, ma sia certo che abbia fatto perdere una concreta possibilità di sopravvivenza ulteriore. In questo caso può comunque configurarsi il citato danno da perdita di chance (noto in giurisprudenza anche in ambito di lavoro).
L’errore diagnostico era stato effettivamente accertato
Nella vicenda in oggetto le consulenze tecniche hanno riconosciuto un errore professionale del lavoratore della sanità, peraltro in riferimento a condizioni di salute della paziente già gravate da problemi diversi dal tumore.
Ebbene, secondo i consulenti, una scrupolosa osservazione della radiografia inizialmente svolta avrebbe consentito di sospettare quanto meno la presenza di una neoplasia polmonare. Se non la diagnosi, almeno avrebbe indotto il medico a effettuare o a prospettare ulteriori approfondimenti clinici e strumentali, con i quali arrivare alla diagnosi vera e propria.
La mancata rilevazione dell’anomalia è stata così considerata un errore diagnostico.
Il ritardo non aveva però ridotto le possibilità di sopravvivenza
Punto chiave è stato stabilire quali reali conseguenze avesse prodotto quell’errore. I consulenti hanno ritenuto che, nei circa cinque mesi trascorsi tra la radiografia e la diagnosi, non si fosse verificato un aggravamento della malattia tale da modificarne il decorso.
Secondo il collegio peritale, anche una diagnosi più precoce — e le conseguenti cure — non avrebbero modificato né le concrete possibilità terapeutiche, né la durata o la qualità della vita residua della paziente.
In sintesi:
- l’errore non aveva inciso sulle chance di guarigione o sulla possibilità di vivere più a lungo;
- mancava il nesso causale tra condotta colposa ed evento dannoso, ossia la minore durata della vita della paziente.
Conseguentemente è stata bocciata la doppia domanda risarcitoria dei figli della donna, pur essendosi accertato che il sanitario avrebbe dovuto diligentemente rilevare la possibile presenza di un tumore e suggerire nuovi esami.
Che cosa cambia
In tema di errori di chi lavora nella sanità e diritti dei pazienti, la giurisprudenza non manca di certo. Basti pensare alla recente pronuncia della Cassazione sui limiti alla rivalsa della struttura sul medico.
La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorda che la scarsa diligenza o disattenzione del medico non è sempre fonte di risarcimento. Per ottenerlo il paziente deve dimostrare, secondo le regole applicabili al caso, non solo la condotta colposa o l’errore del professionista, ma anche che da quella condotta sia derivato un danno e che tra errore e danno esista un collegamento diretto. In particolare, nel caso della perdita di chance deve essere provata la perdita di una possibilità seria, concreta e apprezzabile di ottenere un risultato migliore.
Pensiamo ad esempio al medico che non riconosce tempestivamente una frattura e il ritardo provoca una complicanza che non si sarebbe verificata con una diagnosi corretta: il paziente può chiedere il risarcimento dimostrando il collegamento tra errore e conseguenza dannosa. Se invece un esame viene interpretato erroneamente, ma le successive valutazioni dimostrano che una diagnosi tempestiva non avrebbe modificato l’evoluzione della malattia, l’errore, pur accertato, non è di per sé sufficiente a ottenere un ristoro economico.