I casalinghi hanno diritto al risarcimento: il lavoro domestico ha un valore economico

Con la sentenza 24221/2026 anche chi gestisce la casa senza stipendio ha diritto al risarcimento se un incidente riduce la capacità domestica

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Anche chi si occupa della casa senza percepire uno stipendio svolge un’attività economicamente valutabile. Per questo, se un incidente riduce la capacità di svolgere il lavoro domestico, si avrà un danno patrimoniale distinto dal danno biologico.

La Cassazione con la sentenza 24221/2026, è netta: per ottenere il ristoro economico non è necessario dimostrare di avere pagato una colf o un’altra persona per sostituire le attività domestiche che non si riescono più a svolgere.

La vicenda concreta, la riduzione del 66% della capacità di lavoro domestico

Passeggera a bordo di un veicolo, una donna era rimasta vittima di un sinistro stradale e aveva riportato gravissime lesioni personali, che avevano comportato un lungo periodo di degenza, diversi interventi chirurgici e postumi permanenti. Ne era seguita la richiesta di risarcimento alle compagnie assicurative coinvolte, tra cui quella chiamata a intervenire per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, poiché il veicolo responsabile era privo di assicurazione.

La donna aveva ritenuto non sufficiente l’importo di circa 130mila euro già ricevuto e aveva così chiesto il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in quasi 430mila euro.

Tra i danni lamentati anche la compromissione della possibilità di svolgere attività domestiche. In particolare la consulenza tecnica aveva accertato una riduzione del 66% della capacità di attendere alle faccende tipiche del lavoro casalingo, come pulire o stirare.

Tribunale e Corte d’appello, tuttavia, avevano negato il risarcimento di questa voce perché la donna non aveva dimostrato di avere sostenuto spese per una collaboratrice domestica o per altri interventi sostitutivi.

Al lavoro domestico va riconosciuto un valore economico

Il contenzioso è proseguito in Cassazione e qui la Corte è giunta a opposte conclusioni. Il punto di partenza è che il lavoro domestico non perde la propria importanza economica soltanto perché non viene svolto dietro pagamento di uno stipendio.

Chi si occupa della casa produce infatti un’utilità economicamente valutabile: lava, riordina, organizza gli ambienti, gestisce le attività quotidiane, coordina tempi e necessità della famiglia e, quando necessario, presta cura e assistenza ai suoi componenti.

Sono attività che, in alternativa, potrebbero richiedere prestazioni acquistabili sul mercato (a costi più alti nel 2026). Chi svolge faccende domestiche — evidenzia la Corte — non compie un mero atto di cortesia né adempie a un dovere morale privo di riflessi giuridici.

Ecco perché la lesione della capacità di svolgere il lavoro domestico può determinare una perdita patrimoniale a sé stante.

Il principio peraltro non riguarda soltanto la tradizionale figura della casalinga, ma anche un uomo o una donna che viva da solo e provveda autonomamente alla gestione della propria abitazione.

Danno patrimoniale e danno biologico sono diversi

La Cassazione distingue due tipi di pregiudizio:

  • il danno biologico, che riguarda la lesione dell’integrità psicofisica e le sue conseguenze dinamico-relazionali;
  • la perdita o riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico, che riguarda una capacità lavorativa specifica dalla quale deriva una concreta utilità economicamente valutabile.

Non si tratta, quindi, di risarcire due volte lo stesso danno. La lesione alla salute individuale può essere risarcita come danno biologico, mentre la perdita o riduzione della capacità di svolgere le attività domestiche trova autonomo spazio sul piano patrimoniale.

Non serve dimostrare di aver pagato una colf

La spesa sostenuta per una collaboratrice domestica sostitutiva può rappresentare un criterio utile per quantificare il danno, ma non costituisce il danno stesso né una condizione necessaria per ottenere risarcimento.

Semplicemente, la perdita si verifica quando la capacità di svolgere le attività domestiche viene diminuita. La persona danneggiata può continuare a occuparsi personalmente della casa, magari impiegando più tempo, facendo maggiore fatica o svolgendo le attività con minore efficacia: anche in questo caso la riduzione della capacità lavorativa domestica avrà valore economico.

Subordinare il risarcimento alla prova della spesa per una colf finirebbe inoltre per penalizzare chi non dispone delle risorse necessarie per pagare un sostituto. Lo stesso principio vale quando le attività vengono svolte gratuitamente dal figlio o da un’altra persona: l’aiuto ricevuto può alleggerire le difficoltà pratiche, ma non restituisce alla vittima la capacità lavorativa perduta.

E il danno può esistere anche se c’è già una colf con un regolare salario. Le attività di chi gestisce la casa possono infatti comprendere organizzazione, pianificazione, supervisione e gestione delle esigenze quotidiane, andando oltre le mansioni materialmente svolte dalla collaboratrice.

Che cosa deve provare chi chiede il risarcimento

Il danno non è però automatico. Anche per presunzioni, la persona danneggiata dovrà dimostrare al giudice:

  • lo svolgimento di attività domestiche prima dell’evento dannoso;
  • il peggioramento totale o parziale della capacità di lavoro domestico a causa delle lesioni subite.

Avranno particolare importanza la documentazione sanitaria, la consulenza medico-legale e ogni elemento utile a stabilire quanto le conseguenze della lesione abbiano reso più difficile, faticoso o oneroso lo svolgimento delle attività domestiche.

Come viene quantificato il danno

Accertata l’esistenza del danno, il giudice procederà alla sua liquidazione — anche in via equitativa — secondo le regole del Codice Civile.

Non esistendo, per definizione, un reddito o uno stipendio perduto, potranno essere utilizzati diversi parametri da adattare alle circostanze concrete. Tra questi — ricorda la Cassazione — il valore figurativo del lavoro di una collaboratrice domestica, il costo di sostituzione (o costo del mercato) o il cosiddetto costo opportunità, cioè il valore del tempo che la persona avrebbe potuto destinare ad altre attività anche lavorative.

La valutazione dovrà considerare, tra l’altro, la percentuale di peggioramento della capacità di lavoro domestico, la sua durata e le concrete attività domestiche precedentemente svolte. Il giudice dovrà quindi essere molto scrupoloso nello stabilire l’entità del risarcimento.

Che cosa cambia

La regola giurisprudenziale tracciata dalla Cassazione è precisa: la lesione della capacità di lavoro domestico è un danno patrimoniale autonomo quando siano provati lo svolgimento dell’attività domestica prima dell’evento e la sua compromissione, totale o parziale, a causa delle lesioni psicofisiche subite.

Non è necessario dimostrare di avere assunto una colf, pagato un familiare o sostenuto altre spese per sostituire le attività che non si riescono più a svolgere. L’eventuale costo di un collaboratore può rilevare nella fase di liquidazione del danno, ma non rappresenta il presupposto per dimostrarne l’esistenza.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha accolto il ricorso della donna proprio su questo punto, bocciando la decisione dei giudici di merito che avevano escluso il danno per mancata documentazione di spese per una collaboratrice. La Corte, però, non ha liquidato direttamente una somma: ha riconosciuto il diritto al risarcimento e rimesso al giudice di merito la quantificazione del danno secondo criteri equitativi.

In definitiva, si tratta di una pronuncia di grande tutela per il lavoro domestico, che ne riconosce la peculiarità e il valore economico nell’ambito della vita familiare e domestica nel suo complesso.