Tutto quello che c’è da sapere sul contratto di appalto

Il contratto di appalto permette di compiere un'opera per conto di un committente. Ecco come funziona e come stipularlo

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Alessandra Di Bartolomeo

Giornalista di economia

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

Pubblicato: 18 Settembre 2019 11:31Aggiornato: 15 Maggio 2024 13:50

Il contratto di appalto, come definito dall’art. 1655 del Codice Civile, è un accordo mediante il quale una delle parti si impegna a eseguire un’opera o un servizio con mezzi propri e sotto la propria responsabilità, ricevendo in cambio un compenso. Questo tipo di contratto è regolato anche da altri articoli successivi del Codice Civile, i quali forniscono dettagli aggiuntivi sulla sua disciplina e sulle relative implicazioni legali. Ecco maggiori dettagli in merito.

Definizione di appalto

I contratti di appalto sono accordi tra un appaltatore e un committente, in cui il primo si impegna a realizzare un lavoro specifico o a fornire un servizio in cambio di un compenso. L’appaltatore opera con i propri mezzi e sotto la sua responsabilità. Di solito, questi contratti riguardano la costruzione di beni o la fornitura di servizi di vario genere, come assistenza, consulenza o vigilanza. È importante notare che l’appaltatore non può subappaltare l’esecuzione del lavoro senza l’autorizzazione esplicita del committente.

Il corrispettivo in denaro

Di solito, il compenso monetario dovuto all’appaltatore viene concordato dalle parti prima di procedere. Esse determinano l’importo e le modalità di pagamento. Nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo sul compenso, questo può essere determinato facendo riferimento alle tariffe standard, alle prassi del settore o, in caso di controversia, mediante una decisione del giudice.

Autorizzazione alle variazioni

Dopo aver concordato le condizioni, l’appaltatore non può modificare le modalità dell’opera senza l’esplicita autorizzazione scritta del committente. Anche se autorizzate, se il compenso totale per l’intera opera è già stato determinato in precedenza, l’appaltatore non ha diritto a compensi aggiuntivi per variazioni o aggiunte, a meno che non venga stipulato un nuovo accordo tra le parti. Questa disposizione mira a garantire che entrambe le parti rispettino gli accordi e che eventuali cambiamenti siano regolati in modo chiaro e trasparente.

Modifiche necessarie al progetto senza accordo

Nel caso in cui sorgano discrepanze tra le parti riguardo alle modifiche necessarie per l’esecuzione dell’opera rispetto al progetto originario, spetta al giudice determinare le variazioni da apportare e stabilire eventuali aggiustamenti dei costi. Se il valore delle variazioni supera un sesto del prezzo complessivo, l’appaltatore può decidere di rescindere il contratto, ricevendo, a seconda delle circostanze, un’indennità equa. Allo stesso modo, se le modifiche sono significative, anche il committente ha il diritto di risolvere il contratto, pagando un adeguato risarcimento.

Diritti del committente

Il committente conserva il diritto di supervisionare l’evolversi dei lavori e di valutare il loro stato attuale. Attraverso questo controllo, può rilevare eventuali deviazioni rispetto alle condizioni stabilite nel contratto di appalto. Nel caso in cui si identifichi una tale discrepanza, il committente può stabilire un termine entro il quale l’appaltatore è tenuto a correggere la situazione e riportare l’opera ai parametri concordati. Se, alla scadenza del periodo assegnato, le correzioni non sono state effettuate in conformità con le richieste del committente, questo potrebbe portare alla risoluzione del contratto di appalto.

Variazioni costi del materiale e scioglimento contratto

Se, dopo la stipula del contratto di appalto, si verificano variazioni nei costi dei materiali o della manodopera che superano o scendono di un decimo rispetto al prezzo concordato, sia l’appaltatore che il committente hanno il diritto di richiedere una revisione del costo. Tuttavia, la revisione può riguardare solo la parte di variazione che supera il decimo dell’importo originale.
Inoltre, il committente ha il diritto di rescindere il contratto di appalto, anche se i lavori sono già iniziati, a condizione di risarcire l’appaltatore per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno. Se il contratto viene risolto a causa dell’impossibilità di completare l’opera per motivi al di fuori del controllo delle parti, il committente è tenuto a pagare la parte dell’opera già eseguita, nella misura in cui è utile per lui, proporzionalmente al prezzo concordato per l’intera opera.

Consegna dell’opera e garanzia difformità

Prima di accettare la consegna dell’opera, il committente ha il diritto di effettuare una verifica. Quest’ultima deve essere effettuata non appena l’appaltatore mette il committente in grado di farlo. Se, nonostante l’invito dell’appaltatore, il committente non procede alla verifica senza giustificato motivo o non comunica i risultati entro un breve periodo di tempo, si presume che l’opera sia stata accettata.

L’appaltatore è responsabile, infine, per i difetti o le discrepanze nell’opera, ma non è obbligato a garantire contro tali difetti se il committente accetta l’opera nonostante ne sia a conoscenza. Tuttavia, il committente ha il diritto di segnalare eventuali difetti o discrepanze all’appaltatore entro sessanta giorni dalla loro scoperta, tranne se l’appaltatore ha riconosciuto o nascosto tali difetti. Inoltre, qualsiasi azione legale contro l’appaltatore deve essere intrapresa entro due anni dalla consegna dell’opera.