Collaborazione coordinata e continuativa, cos’è e come si pagano i contributi

Contributi Inps e acconto Irpef sono due delle trattenute che vengono effettuate sui compensi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.)

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 5 Marzo 2025 14:54

Una soluzione intermedia: in un certo senso potremmo definire in questo modo il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.). L’abbiamo definito come una sostanziale via di mezzo perché si colloca a metà strada tra un contratto lavoro dipendente e uno autonomo. Generalmente quanti dovessero optare per questa formula non sono soddisfatti dalle altre soluzioni. Viene usato, inoltre, nel momento in cui il rapporto di lavoro non può essere fatto rientrare chiaramente in una delle altre due tipologie di lavoro.

Grazie a questa formula contrattuale viene garantita la più ampia autonomia al lavoratore, che può svolgere i compiti che gli sono stati assegnati con le modalità che ritiene più opportune. Ma non solo: nel caso in cui all’interno del contratto non sia indicato un orario specifico, può organizzare la propria giornata lavorativa come meglio ritiene.

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, cos’è

Volendo sintetizzare al massimo, la collaborazione coordinata e continuativa è un particolare rapporto di lavoro attraverso il quale un soggetto si impegna a svolgere la propria attività professionale in modo continuativo e con un certo grado di coordinamento con il committente. A differenza del lavoro dipendente, però, non ci sono dei vincoli di subordinazione.

Questo particolare rapporto di collaborazione è caratterizzato da alcuni elementi specifici, che sono:

  • l’autonomia gestionale, dato che il collaboratore non deve rispettare degli orari di lavori fissi e non è tenuto a seguire le direttive più stringenti del committente, differenziandosi dagli obblighi di un lavoratore dipendente;
  • il coordinamento con il committente, considerando che il lavoro effettuato e l’attività professionale prestata devono integrarsi con l’organizzazione aziendale e, quindi, bisogna rispettati gli obiettivi prefissati e le scadenze che vengono concordate, anche se non si arriva ai controlli che caratterizzano il lavoro dipendente;
  • continuità della prestazione, che non può essere considerata lavoro occasionale, dato che il rapporto non è episodico e si può protrarre nel tempo.

Quando può essere applicato

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa può essere applicato nel momento in cui il lavoratore percepisce delle somme o dei valori di qualunque tipo a qualunque titolo gli stessi siano percepiti nel corso del periodo d’imposta. Generalmente questo tipo di attività si associa alle seguenti attività:

  • per le prestazioni professionali/lavorative svolte come amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • per le collaborazioni prestate in favore di giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  • per le eventuali partecipazioni a collegi e commissioni;
  • per qualsiasi altra attività che abbiano per oggetto delle prestazioni che devono essere svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto.

Non devono essere impiegati dei mezzi organizzati, mentre la retribuzione periodica deve essere prestabilita.

Obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps

Da un punto di vista contributivo i soggetti che hanno sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa devono essere iscritti alla Gestione Separata Inps e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali.

La domanda di iscrizione deve essere presentata obbligatoriamente attraverso uno dei seguenti canali:

  • web;
  • servizi telematici a cui è possibile accedere utilizzando o non utilizzando il Pin, passando attraverso il sito internet dell’Inps;
  • contact center multicanale, con o senza il pin;
  • intermediari dell’Inps;
  • attraverso i consueti servizi telematici.

Chi versa i contributi e in che misura

Responsabile, a tutti gli effetti, della pratica di iscrizione è il datore di lavoro, che la deve effettuare prima dell’apertura del rapporto di collaborazione. L’iscrizione continua a rimanere attiva anche successivamente.

I contributi devono essere versati in parte dal committente (che agisce come sostituto d’imposta per tutti i versamenti) e parte dal collaboratore:

  • 2/3 dei contributi devono essere versati dal committente;
  • 1/3 dei contributi spetta al collaboratore.

Obbligo di avere l’assicurazione Inail

Ai sensi dell’articolo 1 del Dpr n. 1124/65 per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa è obbligatorio assicurare i lavoratori all’Inail. Il fattore a cui è necessario prestare la massima attenzione, in questo caso, è la determinazione della base imponibile del premio e il versamento dello stesso.

A quali indennità si ha diritto

Come per tutti gli altri lavoratori anche per i collaboratori sono riservate alcune tutele, tra le quali rientrano quelle relative alla copertura previdenziale, malattia e maternità. Vediamo quali sono le più importanti.

Maternità

A seguito della sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere versata la contribuzione aggiuntiva. Ai collaboratori, quindi, viene corrisposta dall’Inps, a seguito della presentazione di una regolare domanda presentata telematicamente, l’indennità di maternità/paternità oltre all’indennità per congedo parentale.

Le donne hanno diritto a cinque mesi di congedo obbligatorio, due mesi prima della presunta data del parto e tre dopo la nascita. Per aver diritto a questo trattamento la lavoratrice deve aver versato almeno un mese di contributi nell’arco dei dodici mesi antecedenti la richiesta.

Eventuali malattie e ricoveri ospedalieri

L’iscrizione alla Gestione separata dei collaboratori, quando non siano titolari di una pensione e non risultino essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un’indennità giornaliera di malattia a carico direttamente dall’Inps.

Nel caso in cui ci sia un ricovero presso una qualsiasi struttura ospedaliera, i collaboratori hanno diritto ad un’indennità di malattia per degenza ospedaliera, che viene erogata direttamente dall’Inps. Nel caso in cui la malattia durasse meno di quattro giorni non spetta niente. I giorni indennizzabili sono al massimo 61.

Assegno per il nucleo familiare

I collaboratori hanno diritto a ricevere l’assegno per il nucleo familiare nel caso in cui la somma dei redditi derivanti dalla collaborazione coordinata e continuativa sia pari ad almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Dis-Coll

La Dis-Coll a partire dal 1° luglio 2017 è resa strutturale ed è stabilmente riconosciuta. Ne hanno diritto quanti sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, agli assegnisti e ai dottorandi con borsa di studio.

Il regime fiscale

Sotto un punto di vista strettamente fiscale i redditi derivanti da una collaborazione sono stati considerati come redditi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2000. Dal 1° gennaio 2001 vengono considerati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. L’assimilazione, però, vale solo ai fini fiscali.

Sui compensi, il committente, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a

  • effettuare l’acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti secondo le aliquote che sono in vigore;
  • seguendo le stesse modalità previste per i redditi di lavoro dipendente, effettuare i relativi conguagli.

Devono essere, inoltre, applicate le detrazioni d’imposta per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.