Colf e badanti, Naspi anche dopo dimissioni maternità: la sentenza che cambia tutto

Per i giudici, l'indennità di disoccupazione va versata anche alle lavoratrici domestiche che si dimettono nel primo anno del figlio

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Claudio Garau

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Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Colf e badanti non possono perdere il diritto alla Naspi, anche se si dimettono. Infatti, il tribunale di Pavia con la sentenza 89/2026 ha indicato un punto di svolta, per i diritti delle lavoratrici domestiche del nostro Paese. Il giudice ha infatti riconosciuto il diritto di una collaboratrice a percepire l’indennità di disoccupazione, anche dopo aver presentato dimissioni volontarie nel primo anno di vita della figlia.

La pronuncia è significativa perché, finora, la legge era tendenzialmente interpretata in senso restrittivo, da parte di Inps. Venivano perciò escluse assistenti familiari, tate e domestiche, da una protezione prevista per la generalità delle lavoratrici madri.

Il caso esaminato dal giudice lombardo dimostra, invece, che anche nel settore del lavoro domestico deve essere garantita una tutela effettiva della maternità, senza discriminazioni. Vediamo più da vicino.

La vicenda, dimissioni per accudire la figlia e Naspi negata

La protagonista della controversia lavorava come collaboratrice domestica. La donna aveva, però, deciso di dimettersi entro pochi mesi dalla nascita della bambina, per dedicarsi alla sua cura e a quella degli altri due figli.

Tuttavia, al momento della presentazione della domanda di Naspi all’ente previdenziale, si è vista negare il versamento dell’indennità di disoccupazione. Per l’istituto infatti le lavoratrici del suo ruolo non rientrerebbero tra le categorie protette dalla disciplina che aiuta economicamente i genitori, nel periodo immediatamente successivo alla gravidanza e al parto.

A quel punto, la donna si è rivolta al locale patronato Inca Cgil. I suoi uffici l’hanno assistita nella presentazione del ricorso in tribunale, per ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione di sostegno al reddito.

Il nodo giuridico, che cosa dice il decreto legislativo 151/2001

Il Testo unico sulla tutela della maternità e della paternità è stato decisivo, per giungere alla decisione giudiziaria. Ma che cosa dice effettivamente il d. lgs. 151/2001? Alla lettura di alcuni suoi articoli, Inps ha sostenuto che:

  • in generale, le norme vigenti prevedono una serie di protezioni per i genitori lavoratori, come ad es. il divieto di licenziamento e la possibilità di dimettersi durante un periodo garantito (dalla gravidanza fino al primo anno di vita del bambino) senza perdere la possibilità di incassare la Naspi;
  • in particolare, la legge non estenderebbe queste tutele alle lavoratrici domestiche, neanche distinguendo per età, esperienza professionale o qualifica.

Interpretando la regola in questo modo, l’istituto per la previdenza ha così affermato che colf e badanti — dimissionarie per esigenze di cura della prole — non sarebbero protette da alcuna forma di sostegno economico, dopo il termine del loro rapporto di lavoro domestico.

La disparità di trattamento è ingiustificata e discriminatoria

Il tribunale di Pavia ha letto e interpretato la legge, in modo diverso da Inps. In sostanza, anche a colf e badanti non si può negare la stessa tutela di tutte le altre lavoratrici dipendenti. Altrimenti, si sconfinerebbe in una disparità di trattamento rispetto alle altre donne, che decidono di interrompere la loro carriera lavorativa perché hanno appena avuto figli.

Ed è vero che i valori e i principi costituzionali — uguaglianza dei lavoratori, tutela della maternità e divieto di discriminazioni — impongono una lettura del citato Testo unico, in chiave pienamente garantistica e protettiva.

In sintesi:

  • nel lavoro domestico deve sempre valere il principio di tutela “economica” per chi si dimette, nel periodo protetto e legato alla maternità;
  • in ogni caso, il datore di lavoro domestico (solitamente un privato cittadino) non deve nulla alla colf o badante che abbandona il posto.

Conseguentemente, chi assume una colf per le pulizie in casa, oppure una badante per provvedere alle esigenze di un familiare anziano, è escluso da ogni possibile responsabilità per i costi legati alla Naspi. L’indennità di disoccupazione è, infatti, sempre a carico di Inps.

Ecco perché non vi sono sostanziali ragioni per escludere le lavoratrici domestiche da una tutela, che ha lo scopo di assicurare un sostegno al reddito durante una fase particolarmente delicata della vita familiare.

Inps condannato a versare la somma dovuta all’ex lavoratrice domestica

Con la citata pronuncia 89/2026, il tribunale di Pavia ha condannato l’ente previdenziale a corrispondere alla donna:

  • l’indennità di disoccupazione Naspi a partire dalla data della sua domanda;
  • tutte le somme spettanti, fino all’inizio del nuovo rapporto lavorativo, e gli accessori previsti dalla legge.

Il diritto della lavoratrice alla prestazione previdenziale è stato, quindi, riconosciuto in modo integrale.

Che cosa cambia

In casi come questi, la questione delle tutele in gioco è tutt’altro che secondaria. I più recenti dati dell’Ispettorato nazionale del lavoro ci indicano che, nel 2024, il numero delle convalide delle dimissioni delle lavoratrici madri, in Italia, è stato pari a oltre 42mila. Più di due dimissioni su tre (69,5%) sono frutto di scelte femminili.

Le sentenze riguardanti la Naspi non sono, di certo, una novità. Basti pensare, tra le altre, a quella recente e relativa all’indennità di disoccupazione negata da Inps, per una data sbagliata.

Vero è che il settore del lavoro domestico è, tradizionalmente, caratterizzato da condizioni più fragili e da tutele spesso meno estese, rispetto ad altri ambiti del lavoro subordinato. Ma ciò non toglie che i diritti costituzionali non possano essere violati.

In merito allo specifico tema del diritto alla Naspi, il giudice pavese è giunto a conclusioni, in realtà, non del tutto nuove. Già una sentenza del tribunale di Lodi del 30 maggio 2023 era stata dello stesso avviso. Ora, però, l’orientamento della magistratura viene ribadito e costituisce un nuovo e importante precedente giurisprudenziale.

Con tutta probabilità, il suddetto pronunciamento della magistratura potrebbe spalancare le porte dell’indennità a tante altre lavoratrici domestiche, che si trovano — o potrebbero trovarsi — nella stessa condizione.

Tirando le somme, la magistratura traccia la via e indica il generale principio giurisprudenziale secondo cui la tutela della maternità, nel primo anno di vita, non può cambiare o peggiorare, a seconda del settore lavorativo. Come suggerito dalla Costituzione, vale per tutte le lavoratrici.