Quando il lavoratore si trova a non ricevere la retribuzione può dimettersi per giusta causa senza obbligo di preavviso ed ottenere così lo stato di disoccupazione con la possibilità di accedere, qualora ne avesse i requisiti, all’indennità di disoccupazione Naspi.
Al lavoratore, inoltre, che si dimette per giusta causa spetta l’indennità sostitutiva di preavviso, come se fosse stato licenziato dal datore di lavoro.
Tuttavia, affinché il lavoratore possa dimettersi per giusta causa, l’inadempimento da parte del datore di lavoro deve essere ascrivibile come grave e reiterato e pertanto tale da ledere il principio inderogabile della solidarietà sociale. A tal proposito la giurisprudenza ha anche determinato la misura e l’entità che deve assumere l’inadempimento del datore affinché il lavoratore sia legittimato a presentare le dimissioni per giusta causa; si ritiene infatti che il ritardo reiterato del datore in merito alla corresponsione delle retribuzioni e tale da giustificare l’istituto delle dimissioni per giusta causa sia almeno pari a 3 mensilità.
Sarà quindi necessario valutare se la condotta del datore di lavoro sia dettata da una temporanea impossibilità ad adempiere, o se invece possa definirsi consolidata.
In caso di mancato o ritardato stipendio il datore di lavoro rischia di incorrere in pesanti sanzioni: nel caso in cui non versi lo stipendio entro il mese successivo, il dipendente può procedere con una diffida, con una conciliazione presso la Direzione del Lavoro o con un decreto ingiuntivo.
Se lo stipendio viene pagato in ritardo il dipendente può decidere di inviare al datore di lavoro con raccomandata A/R o PEC un sollecito di pagamento bonario o anche una lettera di diffida a firma dell’avvocato con preavviso di azioni legali. Il dipendente potrebbe anche intraprendere la strada del cosiddetto “tentativo di conciliazione monocratico”, volto a sollecitare un’ispezione all’azienda, semplicemente rivolgendosi alla Direzione del Lavoro e presentando esposto all’ispettore. Questo si occuperà poi di coinvolgere l’azienda e di definire la situazione con un incontro tra le parti.
Un’altra possibilità è che il dipendente proceda con una richiesta di conciliazione in presenza dei sindacati del lavoratore e dell’azienda, la quale si concluderà un verbale che rappresenta un titolo esecutivo ma non comporta sanzioni per l’azienda.
Ben più importante è l’eventuale richiesta da parte del dipendente di decreto ingiuntivo in tribunale, procedura che può essere attivata solo con l’assistenza di un avvocato sulla base della presentazione del contratto di lavoro. L’ingiunzione viene emessa dal giudice solo sulla base della prova scritta del credito, senza convocare la controparte e verrà notificata all’azienda entro i 60 giorni successivi, la quale ha poi 40 giorni per fare opposizione oppure pagare (anche interessi e rivalutazione monetaria). Se non intraprende nessuna delle due azioni si procede al pignoramento.
Le pesanti sanzioni previste dal Legislatore per il caso di omessa corresponsione della retribuzione portano a ritenere che non sia configurabile un’assenza ingiustificata del lavoratore, nonostante dal canto suo il datore di lavoro subisca da parte di quest’ultimo la mancata prestazione lavorativa; ci si deve chiedere infatti se la condotta del lavoratore possa definirsi connotata dagli aspetti caratterizzanti di un’assenza ingiustificata, tale da giustificare conseguenze di tipo disciplinare.
Come prima cosa è necessario fare chiarezza sul significato di assenza ingiustificata; questa infatti si verifica tutte le volte che l’assenza del lavoratore non è motivata da cause oggettive e quando il lavoratore si assenta senza previo idoneo preavviso al datore di lavoro.
Le norme del diritto del lavoro offrono ai lavoratori dipendenti diversi strumenti da utilizzare in caso di necessità, con i quali è possibile assentarsi dal lavoro senza incorrere in un procedimento disciplinare, come ad esempio i permessi retribuiti, i congedi, e le ferie. Tuttavia, il dipendente è comunque obbligato a rispettare gli obblighi di diligenza e correttezza nei confronti dell’azienda e del suo datore di lavoro; ecco perché prima di usufruire di uno di questi strumenti il dipendente deve darne il giusto preavviso al datore di lavoro. Chi si assenta senza comunicarlo in anticipo quindi è colpevole di assenza ingiustificata anche se questa è fondata su un motivo valido, e come tale è soggetto ad una sanzione disciplinare.
In caso di assenza ingiustificata il datore di lavoro è legittimato ad applicare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente, la quale deve essere commisurata alla gravità della situazione.
A cura di Barbara Garbelli
Consulente del Lavoro
Associazione Giovani Consulenti del Lavoro Pavia
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