Telefonia, Agcom ferma i rincari automatici di massa

Nel nuovo scenario, i rincari legati all’inflazione scatteranno in automatico ogni anno a partire da aprile 2024 secondo un meccanismo prestabilito

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Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

Le tariffe telefoniche saranno soggette a eventuali aumenti legati all’inflazione solo con il consenso esplicito dell’utente. Tale disposizione si applicherà sia ai nuovi contratti stipulati d’ora in poi che a quelli per i quali gli operatori avevano precedentemente comunicato l’intenzione di apportare adeguamenti, a partire da aprile 2024.

Le parole di Elisa Giomi

Il nuovo Regolamento, recentemente approvato dall’Agcom e dotato del disco verde, disciplina in modo completo tutti gli aspetti contrattuali tra gli operatori che offrono servizi di comunicazioni elettroniche e gli utenti finali. La notizia è stata annunciata direttamente dall’Autorità, che ha anticipato la prossima pubblicazione della delibera. La commissaria Elisa Giomi ha sottolineato che si tratta di un provvedimento senza precedenti, concepito per tutelare tutti i consumatori rispetto alle condizioni contrattuali applicate dagli operatori nei servizi di telefonia e internet.

Secondo Giomi, il nuovo Regolamento garantirà massime garanzie, a partire da un accesso chiaro e completo alle informazioni fondamentali per la stipula dei contratti. Gli utenti saranno finalmente protetti da aumenti automatici legati all’inflazione e dai costi di recesso in caso di cambio operatore.

I paletti Agcom alle tariffe «indicizzate»

Il fulcro di questo Regolamento è rappresentato dalla questione delle tariffe indicizzate all’inflazione, che costituisce sicuramente la principale novità. Il cambiamento radicale proposto dalle compagnie telefoniche ai propri clienti è evidente: l’introduzione di rincari automatici legati all’inflazione che, a causa di questo automatismo, secondo quanto sostenuto dalle aziende coinvolte, non concederebbero il diritto di recesso. Tim e Wind Tre hanno inaugurato questo approccio con alcune offerte, sia nel settore fisso che mobile, e le relative misure si concretizzeranno praticamente nel 2024.

Di fronte a questa prospettiva di possibili rincari significativi legati all’inflazione, l’Agcom ha posto delle limitazioni. In particolare, l’Autorità afferma che gli operatori devono fornire agli utenti finali, insieme al contratto prima della sottoscrizione, anche in caso di contatto telefonico, una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile che identifichi i principali elementi del servizio.

Due tipi di rincari

Nel caso in cui il cliente acconsenta esplicitamente, sono previsti due tipi di rincari: uno legato all’inflazione, misurata da un indice ufficiale (l’Indice Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi), e un altro che, oltre all’inflazione, include “correttivi”. Nel secondo caso, con l’accettazione al momento dell’aumento del canone legato all’indice dei prezzi al consumo, l’utente ha il diritto di recesso senza costi. Se, invece, il contratto non prevede alcun correttivo rispetto all’indice Istat, l’utente che decide di recedere dovrà affrontare i costi di disdetta. Tuttavia, in questo scenario, l’operatore è obbligato ad aumentare o diminuire il canone in base all’andamento dell’indice.

Indipendentemente dalla situazione, l’Agcom specifica che l’applicazione dell’adeguamento non può verificarsi prima di 12 mesi dall’adesione contrattuale. Nel caso in cui l’aumento superi il 5%, il cliente ha sempre il diritto di richiedere il passaggio a un’offerta non indicizzata dello stesso operatore, senza costi aggiuntivi per il cambio.

Informazioni e costi di recesso

Per garantire la trasparenza, il Regolamento stabilisce che gli operatori devono adattare i propri modelli contrattuali e adottare tutte le misure necessarie affinché gli utenti finali possano accedere, prima della conclusione del contratto, alle informazioni elencate nel provvedimento. Queste informazioni devono essere presentate in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile, fornite su un supporto durevole, come l’ultima fattura. Tra le informazioni fornite devono essere inclusi i costi di disdetta e i livelli di qualità minima garantita.

Una delle principali novità riguarda il costo di recesso: dopo 24 mesi dalla stipula del contratto, non sarà dovuto alcun importo. Tuttavia, questa disposizione si applica esclusivamente alle nuove attivazioni.