Crypto, in arrivo il Regolamento MiCA. Biden interviene sulle criptovalute

Il 14 marzo è la data decisiva. Con il Regolamento MiCA si intende definire il quadro normativo che riconoscerà le attività legate alle criptovalute.

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Il parlamentare europeo Stefan Berger, con un tweet, ha annunciato di aver presentato la bozza finale della proposta di regolamento sui MiCA – Markets in Crypto Asset, che verrà votato dalla Commissione ECON – Commissione per i problemi economici e monetari, il 14 Marzo.

Con il Regolamento MiCA si intende definire il quadro normativo che riconoscerà le attività legate alle criptovalute.

Stefan Berger ha indicato che le criptovalute “dovrebbero essere riconosciute come un investimento e regolate dal sistema di tassonomia, come tutti gli altri prodotti finanziari nell’UE”, rassicurando anche, nel susseguirsi di tweet, che una discussione separata sul proof-of-work non è più prevista, come inizialmente prevista.

Le richieste di una regolamentazione completa delle criptovalute sono cresciute anche sulla scia del conflitto Russia-Ucraina, per via del timore che si possano utilizzare le crypto per aggirare le severe sanzioni economiche contro il paese, così come evidenziato da Christine Lagarde e dal Ministro delle finanze francese Bruno le Maire.

Mentre Joe Biden ha appena firmato un ordine esecutivo in cui chiede alle agenzie governative di studiare i possibili rischi legati al boom delle criptovalute e chiede, inoltre, di valutare la creazione di un dollaro digitale sostenuto dalla Fed, dopo che Cina e altri Paesi hanno già adottato una valuta digitale. L’amministrazione Usa esaminerà anche come le criptovalute possono minare le sanzioni americane, specialmente nei confronti della Russia.

Il Regolamento MiCA

Il Regolamento MiCA è stato introdotto dalla Commissione europea nel settembre 2020 e adottato dal Consiglio europeo nel novembre 2021, per “creare un quadro normativo per il mercato delle criptovalute che supporti l’innovazione e sfrutti il potenziale delle crypto, in modo tale da preservare la stabilità finanziaria e proteggere gli investitori”.

Il voto della Commissione sulla bozza di Regolamento era originariamente previsto per il 28 febbraio, ma si è reso necessario chiarire “la questione della proof-of-work“, tematica particolarmente sentita dai Verdi.

Il 24 Novembre 2021, in particolare, il Consiglio europeo ha adottato la sua posizione su due proposte che fanno parte del pacchetto sulla finanza digitale: il regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA) e l’atto sulla resilienza operativa digitale (DORA).

Il Regolamento MiCA ha come obiettivo quello di creare un quadro normativo per il mercato delle cripto-attività, volto a sostenere l’innovazione, sfruttando il potenziale delle cripto-attività in modo tale da preservare la stabilità finanziaria e tutelare gli investitori.

Il Regolamento ha come oggetto le cripto-attività non assimilabili a strumenti finanziari, depositi o depositi strutturati ai sensi della legislazione dell’UE in materia, nonché i token di moneta elettronica (art. 2).

Il Regolamento MiCA si applica ai soggetti coinvolti nell’emissione di cripto-attività o che forniscono servizi a queste connessi all’interno dell’Unione, con alcune eccezioni previste per la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, quando agiscono in veste di autorità monetaria; la Banca Europea degli Investimenti; il Meccanismo europeo di stabilità e il Fondo europeo di stabilità finanziaria; le organizzazioni internazionali pubbliche.

Eccezioni sono previste, anche, nel caso degli istituti di credito e le società di investimento; le imprese di assicurazione e riassicurazione; i liquidatori o gli amministratori straordinari nello svolgimento delle attività di liquidazione per i quali sono stati nominati; nonché i soggetti che svolgono servizi in cripto-attività per società collegate.

Il 24 settembre 2020 la Commissione ha presentato il pacchetto sulla finanza digitale, che contiene una strategia in materia di finanza digitale, proposte sui mercati delle cripto-attività (MiCA) e sulla resilienza operativa digitale (DORA), nonché una proposta sulla tecnologia di registro distribuito (DLT), colmando una lacuna nella legislazione vigente dell’UE.

Il Regolamento MiCA istituisce un duplice regime regolamentare. L’art. 3, infatti, fornisce la definizione di alcuni termini quali:

  • cripto-attività“, rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga;
  • token collegato ad attività” (ART), cripto-attività che intendono mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di diverse monete fiduciarie aventi corso legale, di una o più merci o di una o più cripto-attività, oppure di una combinazione di tali attività;
  • token di moneta elettronica” (anche detti stablecoin o EMT, electronic money token), cripto-attività il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una moneta fiduciaria avente corso legale;
  • utility token“, tipo di cripto-attività destinato a fornire l’accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT, e che è accettato solo dall’emittente di tale token.

Cripto-attività diverse da ART e EMT: gli Utility Token

Il titolo II disciplina l’offerta e la commercializzazione al pubblico di cripto-attività diverse da ART e EMT, come gli Utility Token.

Il Regolamento MiCA prevede che l’offerente sia soggetto a talune regole organizzative, di condotta e disclosure, tra le quali:

  • la costituzione in forma di persona giuridica;
  • la redazione di un White Paper;
  • la notifica all’autorità nazionale competente del White Paper e la sua pubblicazione;
  • il rispetto degli obblighi di condotta di cui all’art. 13 del MiCA, ovvero:
    (i) agire in modo onesto, corretto e professionale,
    (ii) comunicare con i possessori delle cripto-attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante,
    (iii) prevenire, individuare, gestire e segnalare i conflitti di interesse, e
    (iv) mantenere i sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo un livello adeguato.
  • l’effettuazione delle comunicazioni di marketing secondo i requisiti di cui all’art. 6 del MiCA, tra i quali sono compresi:
    (i) la chiara identificazione delle comunicazioni,
    (ii) la correttezza e chiarezza delle comunicazioni,
    (iii) la coerenza con le informazioni contenute nel White Paper,
    (iv) l’inclusione di un riferimento alla pubblicazione del White Paper.

Il White Paper

Il White Paper, quindi, va notificato alle autorità competenti, specificando la lista di Stati membri verso i quali si prevede di rivolgere l’offerta e pubblicato nel proprio sito internet, liberamente accessibile e disponibile per tutta la durata dell’offerta.

Sono previste esenzioni nel caso di cripto-attività gratuite o con limiti di corrispettivo o, per gli emittenti di stablecoin, se il relativo importo in circolazione è inferiore a 5 milioni di euro e nel caso di cripto-attività create automaticamente tramite mining a titolo di ricompensa per il mantenimento della DLT per la convalida delle operazioni.

Il White Paper deve contenere un set di informazioni, ovvero:

  • descrizione dettagliata dell’emittente e del progetto, del tipo di cripto-attività che sarà offerto al pubblico o di cui si chiede l’ammissione alla negoziazione, delle caratteristiche dell’offerta al pubblico, dei diritti e degli obblighi connessi alle criptoattività e delle procedure e condizioni per l’esercizio di tali diritti;
  • informazioni sulla tecnologia e gli standard sottostanti applicati dall’emittente delle cripto-attività che consentono la detenzione, la conservazione e il trasferimento di tali cripto-attività;
  • una dichiarazione chiara e inequivocabile che le cripto-attività possono perdere tutto il loro valore, che possono non essere sempre trasferibili, non essere liquide e, nel caso di offerta al pubblico che ha come oggetto utility token, tali token possono non essere scambiabili con il bene o servizio promesso nel White Paper sulle cripto-attività.

Attenzione si è posta anche in caso di modifica del White Paper e conseguente informativa al pubblico, sulla facoltà per le autorità competenti di sospendere o vietare l’offerta, sul diritto di recesso riconosciuto agli acquirenti e sulla responsabilità per danni derivante dal White Paper, che non può mai essere esclusa.

 ART e EMT

Il titolo III è relativo all’offerta di asset-referenced tokens o ART.

La disciplina, in questo caso, è caratterizzata da procedure autorizzative che coinvolgono più autorità, con possibilità di vietarne l’offerta nel caso di minaccia alla stabilità finanziaria o ai principi di sovranità monetaria.

Con riferimento agli ART, il Regolamento MiCA prevede che gli emittenti:

  • siano autorizzati dall’autorità competente dello Stato membro di origine. Tenendo conto della possibile “minaccia” alla stabilità finanziaria, la bozza di autorizzazione è soggetta anche alla notifica all’EBA, all’ESMA e alla Banca Centrale Europea, tenuta all’emissione di un parere non vincolante da trasmettere all’autorità competente;
  • detengano una riserva di attività, separate dalle attività proprie, al fine di stabilizzare il valore degli ART;
  • pubblichino un White Paper contente anche informazioni relative ai dispositivi di governance dell’emittente, alle modalità di custodia delle attività di riserva e sulla procedura di trattamento dei reclami;
  • siano soggetti ai dispositivi di governance di cui all’art. 30 del MiCA, che, comprendono
    (i) l’adozione di una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti,
    (ii) il possesso, da parte dei membri dell’organo di amministrazione, di requisiti di onorabilità e competenze necessarie,
    (iii) il possesso, da parte delle persone fisiche che detengano, direttamente o indirettamente, più del 20% del capitale sociale o dei diritti di voto degli emittenti di ART o che esercitino su di essi un potere di controllo, di requisiti di onorabilità e delle competenze necessarie;
  • dispongano in ogni momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra €350.000 e il 2% dell’importo medio delle attività di riserva.

Gli emittenti di ART, che investono una parte delle attività di riserva, investono tali attività solo in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimo.

Gli investimenti devono poter essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sul prezzo. Gli emittenti o i fornitori di servizi per le cripto-attività non prevedono interessi o altri benefici legati alla durata del periodo di detenzione dei token collegati ad attività da parte del possessore degli stessi.

Ai sensi dell’art. 39, inoltre, l’EBA può determinare se un ART sia da considerare “significativo” . Ciò avviene se sono soddisfatti almeno tre dei criteri seguenti:

  • le dimensioni della clientela dei promotori degli ART, degli azionisti dell’emittente;
  • il valore degli ART emessi o, se del caso, la loro capitalizzazione di mercato;
  • il numero e il valore delle operazioni in tali ART;
  • l’entità della riserva di attività dell’emittente;
  • la rilevanza delle attività transfrontaliere dell’emittente, compreso il numero di Stati membri in cui sono utilizzati gli ART;
  • l’interconnessione con il sistema finanziario.

Il titolo IV descrive la procedura di autorizzazione per il caso di token di moneta elettronica (EMT), che deve essere conforme ai requisiti applicabili agli istituti di moneta elettronica di cui ai titoli II e III della medesima direttiva 2009/110/CE, e il cui emittente deve essere autorizzato quale ente creditizio o “istituto di moneta elettronica” ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE.

Con riferimento agli EMT, il Regolamento MiCA prevede che gli emittenti:

  • siano autorizzati come enti creditizi o istituti di moneta elettronica;
  • emettano EMT al valore nominale e al momento del ricevimento dei fondi;
  • non concedano interessi o benefici legati alla durata del periodo di detenzione degli EMT;
  • pubblichino un White Paper che includa, tra l’altro, una descrizione del diritto di rimborso al valore nominale degli EMT e delle modalità per l’esercizio di tale diritto;
  • investano i fondi ricevuti a fronte dell’emissione di EMT in attività sicure, a basso rischio e denominate nella valuta di riferimento dell’EMT.

I possessori di token di moneta elettronica ricevono un credito nei confronti dell’emittente di tali token.

È vietato qualsiasi token di moneta elettronica che non offra un credito a tutti i possessori. Su richiesta del possessore di token di moneta elettronica, il rispettivo emittente deve rimborsare ai possessori di token di moneta elettronica, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario dei token detenuti, in contanti o tramite bonifico.

La procedura di rimborso andrà indicata in modo chiaro nel White Paper.

È vietato agli emittenti di EMT e ai fornitori di servizi per le cripto-attività di concedere qualsiasi interesse ai possessori di tali token.

La vigilanza degli emittenti di ART e EMT è affidata alle autorità nazionali competenti, le quali devono disporre di adeguati poteri di vigilanza e indagine in conformità con il diritto nazionale.

SART e SEMT

In aggiunta a tali categorie di emittenti, il Regolamento MiCA individua requisiti aggiuntivi per gli emittenti di ART significativi (significant Asset-Referenced Tokens – “SART”), come sopra indicato, e EMT significativi (Significant E-Money Tokens – “SEMT”).

La qualifica di SART e SEMT è attribuita sulla base di criteri essenzialmente dimensionali, riferibili:

  • alle dimensioni della clientela;
  • al valore dei token;
  • al numero e al valore delle operazioni in token;
  • alla rilevanza delle attività transfrontaliere degli emittenti;
  • all’interconnessione con il sistema finanziario.

La classificazione come SART o SEMT può avvenire, alternativamente, su iniziativa dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) o su richiesta dell’emittente. Tale classificazione comporta, in capo agli emittenti, l’applicazione di requisiti ulteriori rispetto a quelli applicabili agli emittenti di ART E EMT.

Il MiCA affida la vigilanza degli emittenti di SART e SEMT all’EBA.

In particolare:

  • gli emittenti di SART svolgono la propria attività sotto la vigilanza dell’EBA, che ha il compito di istituire un collegio consultivo di vigilanza per ciascun emittente di SART composto, tra gli altri, dall’EBA, dall’autorità nazionale competente, dall’European Securities and Markets Authority (ESMA) e dalla BCE;
  • gli emittenti di SEMT sono sottoposti alla duplice vigilanza da parte delle autorità competenti e dell’EBA, la cui vigilanza insiste sul rispetto degli obblighi supplementari specifici applicabili a tali emittenti. Anche in relazione ai predetti emittenti, l’EBA ha il compito di istituire un collegio consultivo di vigilanza.

Fornitori di servizi in cripto-attività

Il titolo V contiene le disposizioni relative all’autorizzazione e alle condizioni operative dei fornitori di servizi per le cripto-attività, da intendersi quali:

  • la custodia e l’amministrazione di cripto-attività per conto di terzi;
  • la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
  • lo scambio di cripto-attività con una moneta fiduciaria avente corso legale;
  • lo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;
  • l’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di terzi;
  • il collocamento di cripto-attività;
  • la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di terzi;
  • la prestazione di consulenza sulle cripto-attivita’

I servizi per le cripto-attività sono forniti solo da persone giuridiche che hanno la sede legale in uno Stato membro dell’Unione e che sono state autorizzate come fornitori di servizi per le cripto-attività, dall’autorità competente dello Stato membro in cui hanno la sede legale.

L’autorizzazione consente ai fornitori di servizi per le cripto-attività di prestare in tutta l’Unione i servizi per i quali sono stati autorizzati, tramite il diritto di stabilimento, anche tramite una succursale, o attraverso la libera prestazione di servizi.

L’ABE, l’ESMA e qualsiasi autorità competente di uno Stato membro ospitante possono chiedere, in qualsiasi momento, all’autorità competente dello Stato membro d’origine di verificare se il fornitore di servizi continui a soddisfare le condizioni per le quali è stata concessa l’autorizzazione.

I fornitori di servizi sono soggetti ad obblighi comportamentali quali quello di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei clienti e informazioni da fornire ai medesimi.

Sono, altresi’, soggetti al soddisfacimento di requisiti prudenziali, con tutele assolvibili anche mediante una polizza assicurativa che copra i territori dell’Unione in cui sono attivamente forniti servizi per le cripto-attività.

Vengono, inoltre, previsti requisiti organizzativi, applicabili anche alle persone fisiche che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20 % del capitale sociale o dei diritti di voto del fornitore di servizi per le cripto-attività o che esercitano, con qualsiasi altro mezzo, un potere di controllo su detto fornitore.

Sono previsti requisiti per la prestazione di servizi specifici, quali:

  • la custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di terzi;
  • le piattaforme di negoziazione delle cripto-attività;
  • lo scambio di cripto-attività con una moneta fiduciaria o altre cripto-attività;
  • l’esecuzione di ordini, il collocamento, la ricezione e trasmissione di ordini per conto di terzi;
  • la consulenza sulle criptoattività.