Pegno e ipoteca: ecco in cosa consistono e le principali differenze

Cosa sono pegno e ipoteca, quali sono i beni interessati e le principali differenze tra i due istituti giuridici

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Redazione

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Spesso si confondono i termini pegno e ipoteca che, pur essendo la stessa cosa, si differenziano in alcuni aspetti fondamentali. Andiamo a vedere quali.

Sia il pegno sia l’ipoteca sono forme di garanzie reali per il creditore che, in caso di mancato pagamento della somma che gli è dovuta, può rifarsi sui beni del debitore. Quest’istituto giuridico è stato creato per tutelare l’interesse di una persona nel caso si verifichi un’inadempienza di tipo monetario nei suoi confronti.

La prima differenza da segnalare riguardo pegno e ipoteca, è la seguente: il pegno riguarda principalmente beni mobili, mentre l’ipoteca gli immobili. Per capire quali proprietà rientrano in queste definizione, basta prendere l’art. 182 del Codice Civile: “Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni”.

Insomma, l’ipoteca può essere fatta ad esempio su una casa, mentre il pegno su un gioiello prezioso.

L’ipoteca

L’ipoteca è regolata dall’art. 2808 del Codice Civile. Quest’istituto giuridico consente d’impegnare – come garanzia – un bene immobile in favore del creditore che, in caso d’inadempienza, può espropriarlo. L’esempio più chiaro d’ipoteca è quello sulla casa.

Bisogna specificare che anche quando un bene è ipotecato, il proprietario continua a usufruirne e a usarlo fino al suo – eventuale – esproprio. Questo perché l’ipoteca è una garanzia preventiva, che non trasmette la proprietà del bene. Ad esempio, il debitore può continuare a vivere nel suo appartamento o anche decidere di vendere il suo immobile: questo perché il creditore ha comunque un diritto di prelazione sul bene per vent’anni.

Chiaramente ci sono dei limiti a questo diritto (non tutti i beni immobili possono essere ipotecati) e bisogna compiere dei passaggi preliminari per poter impegnare in questo modo una proprietà. Condizione necessaria per questa garanzia del creditore, è l’iscrizione dell’ipoteca nei pubblici registri.

Quali sono i beni immobili che possono essere ipotecati? Quelli in commercio e le loro pertinenze, i diritti di superficie, le rendite dello Stato, i diritti dell’enfiteuta e quelli del concedente sul fondo, l’usufrutto sugli immobili in commercio e le loro pertinenze. C’è una piccola eccezione qui per quanto riguarda i beni mobili: possono essere ipotecati quelli registrati nei pubblici registri, come le automobili, le navi e gli aeromobili.

Ci sono tre tipi d’ipoteca: volontaria, giudiziale e legale. La prima avviene tramite contratto tra debitore e creditore, e deve essere registrata in forma scritta, pena la nullità. La seconda invece con una sentenza che condanna al pagamento di una somma di denaro, con un lodo arbitrale o altri provvedimenti giudiziali. La terza, quella legale, può essere esercitata anche contro la volontà del debitore. Ne ha diritto chi ha venduto un immobile a una persona che poi non abbia pagato il corrispettivo pattuito, i coeredi sull’eredità e lo Stato. In quest’ultimo caso, l’ipoteca si ha quando un soggetto abbia commesso un reato e debba versare una somma a titolo di risarcimento, di rimborso delle spese processuali e di mantenimento del condannato in carcere.

Il pegno

Il pegno – regolato dall’art. 2784 del Codice Civile – è una forma di garanzia reale che tutela il creditore, ma agisce in modo diverso rispetto all’ipoteca. Innanzitutto, oggetto sono i beni mobili. Inoltre, il pegno è un contratto reale: a differenza dell’ipoteca, che è una garanzia preventiva, l’oggetto entra subito nelle mani del creditore, che ne può disporre liberamente.

Questo avviene per due motivi: il primo è per evitare che il debitore danneggi il bene mobile oggetto del pegno. Il secondo è che venga dato a terzi, anche se in buona fede. Se questa seconda ipotesi dovesse verificarsi, è tutelato comunque l’interesse del creditore, perché questi potrà vendere comunque il bene, anche se in possesso di un’altra persona.

La differenza sostanziale tra pegno e ipoteca, quindi, non sta solo nelle tipologie di beni interessati, ma anche negli effetti immediati che si ripercuotono a livello di garanzia. Come nel caso dell’ipoteca, anche nel pegno il debitore può cedere il bene pignorato. In che modo è tutelato quindi l’interesse del creditore? Nello stesso modo dell’ipoteca, perché questi avrà – sempre e comunque – diritto di prelazione su di esso.