Servizi digitali senza Spid e Cie, adesso basta la delega: come funziona e chi può averla

Guida al nuovo Sistema di Gestione Deleghe (SGD): come accedere ai servizi della PA senza SPID o CIE tramite persone di fiducia, tra regole PNRR e tutela della privacy

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

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Sempre più servizi della Pubblica Amministrazione, dalle pratiche fiscali alle richieste di certificati, fino alla consultazione di dati sanitari, sono oggi accessibili online tramite identità digitale. Tuttavia, non tutti i cittadini possiedono o riescono a ottenere strumenti come lo Spid o la Carta d’identità elettronica (Cie). Per questo motivo, con l’obiettivo di colmare questo divario, il Governo sta introducendo una nuova modalità di accesso ai servizi digitali basata sul sistema delle deleghe.

Come funziona la delega per chi non ha Spid o Cie

Grazie a un nuovo portale per la gestione delle deleghe online, sarà possibile autorizzare fino a due persone di fiducia all’accesso, al proprio posto, ai servizi digitali della Pa senza pagare lo Spid personalmente.

Il sistema ha ricevuto il parere favorevole da parte del Garante per la protezione dei dati personali è potrà essere utilizzato da ogni cittadino iscritto all’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

La delega permetterà al soggetto autorizzato di utilizzare i servizi online che richiedono l’identificazione informatica tramite Spid o Cie. Di conseguenza, il delegato potrà autenticarsi con la propria identità digitale ma operare per conto della persona che gli ha conferito la delega.

A quali servizi e documenti si avrà accesso

Il nuovo meccanismo consentirà a chi ha ricevuto la delega di:

  • consultare informazioni e documenti personali sui portali della Pa;
  • presentare domande o richieste online per l’accesso a benefici, bonus, aiuti previdenziali, bandi, ecc.;
  • gestire pratiche amministrative digitali.

Chi può essere delegato e chi è escluso

Il decreto però stabilisce che la delega può essere conferita solo a persone fisiche, generalmente appartenenti alla sfera familiare o di fiducia e può essere usata solo per relazioni personali, non professionali.

Sono infatti escluse le deleghe ai professionisti e i mandati affidati a come commercialisti, consulenti o altri intermediari abilitati.

Allo stesso medo, non è consentito l’accesso ai servizi destinati a professionisti, lavoratori dipendenti o collaboratori che operano per conto di enti o imprese se vengono utilizzanti nell’ambito di attività di lavoro o commerciale, per compiti di interesse pubblico o per obblighi di legge.

Regole speciali per i servizi sanitari digitali

Un capitolo a parte riguarda i servizi sanitari digitali, che trattano dati particolarmente sensibili.

Per questo motivo il decreto prevede un regime speciale per i servizi erogati tramite il Fascicolo sanitario elettronico, l’Ecosistema dei dati sanitari e la Piattaforma nazionale di telemedicina.

La gestione delle deleghe per questi servizi sarà soggetta a regole più stringenti, proprio in considerazione della delicatezza delle informazioni sanitarie. L’obiettivo è garantire che l’accesso delegato non comprometta la riservatezza dei dati medici dei cittadini.

Quando sarà possibile conferire la delega

L’operatività del sistema trova il suo fondamento normativo nelle disposizioni del Dpcm che ne delinea i dettagli tecnici e procedurali. L’effettivo esercizio della delega sarà tuttavia subordinato all’attivazione di un apposito portale che sarà gestito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Questo intervento, facendo parte nella Missione 1, componente 1 del Pnrr, risponde all’obiettivo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, che deve essere completato entro il mese di giugno 2026.

In questa fase di attivazione, il delegante sarà chiamato a fornire i dati identificativi del soggetto di fiducia e, soprattutto, a definire con precisione l’ambito di utilizzo dell’autorizzazione.

Per garantire la sicurezza del sistema, sia il delegante sia il delegato dovranno essere identificati secondo procedure che assicurino l’autenticità della delega. Tutte le attività svolte dal delegato saranno registrate, in modo da garantire trasparenza e responsabilità nell’utilizzo del sistema.